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Document 31987L0102

Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo

OJ L 42, 12.2.1987, p. 48–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 202 - 207
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 202 - 207
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 326 - 331
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 252 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 252 - 257

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2010; abrogato da 32008L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/102/oj

31987L0102

Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0048 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0202


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(87/102/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istitutisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che esistono notevoli divergenze nelle legislazioni degli Stati membri in materia di credito al consumo;

considerando che le divergenze tra le legislazioni possono provocare distorsioni di concorrenza fra creditori nel mercato comune;

considerando che queste stesse divergenze limitano la possibilità del consumatore di ottenere un credito in altri Stati membri; che esse influiscono sul volume e sulla natura dei crediti richiesti, nonché sull'acquisto di beni e servizi;

considerando che pertanto tali divergenze incidono sulla libera circolazione delle merci e dei servizi che il consumatore potrebbe ottenere a credito e ostacolano quindi direttamente il funzionamento del mercato comune.

considerando che, a motivo dell'aumento del volume del credito concesso ai consumatori nella Comunità, l'istituzione di un mercato comune del credito al consumo gioverebbe in egual misura ai consumatori, ai creditori, ai produttori, ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di beni e ai fornitori di servizi;

considerando che i programmi della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore (4) prevedono in particolare che il consumatore deve essere protetto contro condizioni abusive di credito e che è opportuno armonizzare in via prioritaria le condizioni generali relative al credito al consumo;

considerando che le divergenze tra legislazioni e prassi si traducono, per quanto attiene al credito al consumo, in una tutela diseguale del consumatore nei vari Stati membri;

considerando che le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; che nuove forme di credito al consumo sono state predisposte e sono in continua evoluzione;

considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l'altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito o, in mancanza di questo, l'importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore;

considerando che spesso le condizioni contrattuali possono essere svantaggiose per il consumatore; che si può ottenere una migliore protezione del consumatore prescrivendo determinate condizioni da applicare a tutte le forme di credito;

considerando che, data la natura specifica di taluni contratti di credito e tipi di transazione, questi contratti o transazioni dovrebbero essere del tutto o in parte esclusi dal campo d'applicazione della direttiva;

considerando che dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, esentare dalla direttiva alcune forme di credito di carattere non commerciale concesso a particolari condizioni;

considerando che le pratiche esistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda gli atti autentici redatti dinnanzi ad un notaio o a un giudice sono tali da rendere superflua in questi casi l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva; che pertanto dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esentare tali atti dalle disposizioni in questione;

considerando che i contratti di credito relativi a somme molto elevate tendono a differire dalle normali transazioni di credito al consumo; che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva a contratti relativi a importi molto modesti potrebbe comportare eccessivi oneri amministrativi sia per i consumatori che per i creditori; che pertanto i contratti per importi superiori o inferiori a determinati limiti finanziari dovrebbero essere esclusi dalla direttiva;

considerando che l'indicazione dei costi del credito nella pubblicità e negli uffici commerciali del creditore o dell'intermediario può facilitare al consumatore il confronto fra più offerte;

considerando che la tutela del consumatore viene ulteriormente migliorata ove i contratti di credito siano stipulati per iscritto e contengano determinate indicazioni minime sulle condizioni contrattuali;

considerando che in caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso; che, al momento del recupero, in conteggi tra le parti dovrebbero essere stabiliti in modo che il recupero non comporti un ingiustificato arrichimento;

considerando che al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi; che, in tal caso, deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito;

considerando che, nel caso di cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito, la posizione del consumatore non deve diventare più debole;

considerando che gli Stati membri che consentono l'uso, da parte del consumatore, di cambiali, effetti all'ordine e assegni in relazione a un contratto di credito devono assicurarsi che nell'uso di detti strumenti il consumatore sia adeguatamente protetto;

considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore;

considerando che l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (2); che gli Stati membri dovrebbero entro certi limiti essere liberi di arrontondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU nella presente direttiva; che gli importi della presente direttiva dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità e, se necessario, riveduti;

considerando che dovranno essere adottate da parte degli Stati membri opportune misure per autorizzare le persone che lo desiderano a proporre o farsi intermediari per contratti di credito, o per ispezionare o controllare le attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediari per la concessione di crediti o per mettere in grado i consumatori di presentare reclamo in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito;

considerando che i contratti di credito non dovrebbero derogare, a detrimento del consumatore, alle disposizioni che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva; che tali disposizioni non dovrebbero essere eluse mediante una speciale formulazione dei contratti;

considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato;

considerando che entro il 1o gennaio 1995 la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per « consumatore », la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

b) per « creditore », una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;

c) per « contratto di credito », un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;

d) per « costo totale del credito al consumatore », tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri;

e) per « tasso annuo effettivo globale », il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

a) ai contratti di credito o di promessa di credito:

- destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi;

- destinati al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale;

b) ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario.

c) al credito concesso o messo a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri;

d) ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico;

e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito.

A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell'articolo 6;

f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU;

g) ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito:

- o entro un periodo non superiore a tre mesi;

- oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Uno Stato membro può, in consultazione con la Commissione, esentare dall'applicazione della presente direttiva alcuni tipi di credito:

- concessi a tassi effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e

- che non vengono offerti al pubblico in genere.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 e degli articoli da 6 a 12 non si applicano ai contratti di credito o di promessa di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempreché questi non siano già esclusi dalla direttiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

4. Gli Stati membri possono esentare dalle disposizioni degli articoli da 6 a 12 i contratti di credito sotto forma di atto autentico firmato dinanzi ad un notaio o a un giudice.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (1), nonché le norme e i prinicpi applicabili alla pubblicità sleale, nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.

Articolo 4

1. I contratti di credito deveno essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2. Il documento scritto deve contenere:

a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;

b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.

A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, e in attesa di una decisione sull'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, gli Stati membri che al momento della notifica della presente direttiva non esigono l'indicazione di tale tasso o non hanno un metodo fisso per il suo calcolo devono prescrivere almeno che al consumatore sia indicato il costo totale del credito.

Articolo 6

1. Nonostante l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

- dell'eventuale massimale del credito;

- del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;

- delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev'essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.

3. Negli Stati membri in cui è ammessa la pratica della tacita accettazione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi.

Articolo 7

In caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento.

Articolo 8

Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.

Articolo 9

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito sono ceduti a un terzo, il consumatore deve avere la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

Articolo 10

Gli Stati membri che, relativamente ai contratti di credito, permettono al consumatore di:

a) effettuare un pagamento con titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari,

b) offrire garanzie mediante titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari ed assegni bancari,

provvedono affinché il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e

d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e

e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile quando la singola operazione è di un valore inferiore a un importo pari a 200 ECU.

Articolo 12

1. Gli Stati membri:

a) provvedono affinché le persone che desiderano proporre o farsi intermediarie per contratti di credito ottengano un'autorizzazione ufficiale in tal senso, o specificamente o in quanto fornitori di beni e di servizi, oppure

b) provvedono affinché l'attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sia soggetta all'ispezione o al controllo di un'istituzione o di un'autorità, oppure

c) incoraggiano la creazione di appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito e a fornire ai consumatori informazioni o consigli al riguardo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia necessaria quando le persone che propongono o si fanno intermediarie per la conclusione di contratti di credito rispondono alla definizione di cui all'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), e sono autorizzate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

Se le persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sono state autorizzate, sia in modo specifico tanto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quanto in base alle disposizioni della direttiva sopra menzionata, ma quest'ultima autorizzazione è in seguito revocata, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione specifica di concedere crediti, di cui al paragrafo 1, lettera a), viene informata e decide se le persone in questione possono continuare a concedere crediti o a farsi intermediarie per la concessione di crediti oppure se l'autorizzazione specifica rilasciata in base al paragrafo 1, lettera a), debba essere revocata.

Articolo 13

1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU purché tale arrotondamento non superi 10 ECU.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni e per la prima volta nel 1995 all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell'importo del credito in più contratti.

Articolo 15

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1o gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entro il 1o gennaio 1995 la Commissione presenta una relazione al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. C 80 del 27. 3. 1979, pag. 4, e

GU n. C 183 del 10. 7. 1984, pag. 4.

(2) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 10.

(3) GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 22.

(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1, e

GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

(1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. Contratti di credito che concernono la fornitura di determinati beni o servizi

1.2 // i) // La descrizione dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto; // ii) // il prezzo di acquisto in contanti e il prezzo stabilito dal contratto di credito; // iii) // l'importo dell'eventuale acconto, nonché il numero, l'importo e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali dati, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto; // iv) // l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'artcolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato; // v) // l'indicazione della persona cui spetta la proprietà dei beni, qualora il passaggio di proprietà non sia immediato, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni; // vi) // una descrizione delle eventuali garanzie richieste; // vii) // l'eventuale periodo di riflessione; // viii) // l'indicazione della(e) assicurazione(i) eventualmente richiesta(e) e, qualora la scelta dell'assicuratore non venga lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo.

2. Contratti di credito operanti mediante carte di credito

1.2 // i) // L'eventuale valore massimo dell'importo del credito; // ii) // le condizioni di rimborso o il modo per stabilirle; // iii) // l'eventuale periodo di riflessione.

3. Contratti di credito sotto forma di crediti allo scoperto permanenti, non altrimenti contemplati dalla direttiva

1.2 // i) // L'importo dell'eventuale massimale del credito o il metodo per determinarlo; // ii) // le condizioni di utilizzazione e di rimborso; // iii) // l'eventuale periodo di riflessione.

4. Altri contratti di credito che ricadono sotto la direttiva

1.2 // i) // L'importo dell'eventuale massimale del credito; // ii) // l'indicazione dell'eventuale garanzia richiesta; // iii) // le condizioni di rimborso; // iv) // l'eventuale periodo di riflessione; // v) // l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'articolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato.

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