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Document 31987D0600

87/600/Euratom: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva

OJ L 371, 30.12.1987, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 5

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/600/oj

31987D0600

87/600/Euratom: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0076 - 0078
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0033


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1987

concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva

(87/600/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato impone alla Comunità di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;

considerando che il 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive che stabiliscono le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), modificate da ultimo dalle direttive 80/836/Euratom (4) e 84/467/Euratom (5);

considerando che l'articolo 45, paragrafo 5 della direttiva 80/836/Euratom stabilisce che qualsiasi incidente che provochi un'esposizione della popolazione deve essere notificato senza indugio, quando le circostanze lo esigono, agli Stati membri vicini e alla Commissione;

considerando che gli articolo 35 e 36 del trattato stabiliscono che gli Stati membri provvedano agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo e comunichino regolarmente tali informazioni alla Commissione, per renderla edotta dei tassi di radioattività di cui la popolazione può eventualmente risentire;

considerando che l'articolo 13 della direttiva 80/836/Euratom stabilisce che gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i risultati dei controlli e delle stime menzionate nel suddetto articolo;

considerando che l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Cernobil nell'Unione Sovietica ha dimostrato che, in caso di emergenza radioattiva e per adempiere il proprio compito la Commissione deve ottenere rapidamente tutte le informazioni utili secondo una presentazione concordata;

considerando che taluni Stati membri hanno concordato certe modalità bilaterali e che gli Stati membri hanno firmato la convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare;

considerando che tali modalità comunitarie permetteranno di assicurare che tutti gli Stati membri siano prontamente informati in caso di emergenza radioattiva per garantire che le norme uniformi di protezione della popolazione, stabilite nelle direttive adottate ai sensi del titolo secondo, capo III del trattato, siano applicate in tutta la Comunità;

considerando che la fissazione di modalità comunitarie per uno scambio rapido di informazioni non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei trattati o delle convenzioni bilaterali e multilaterali;

considerando che per promuovere la cooperazione internazionale la Comunità parteciperà alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le presenti intese si applicano alla notifica ed alla comunicazione di informazioni ogniqualvolta uno Stato membro decida di prendere misure di portata generale per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva derivante:

a) da un incidente che sia intervenuto in installazioni o nell'ambito di attività previste al paragrafo 2 e che provochi o rischi di provocare un'emissione importante di materiali radioattivi; oppure

b) dal rilevamento sul proprio territorio o fuori da esso di tassi anomali di radioattività suscettibili di danneggiare la salute pubblica in detto Stato membro; oppure

c) da incidenti diversi da quelli di cui alla lettera a) i quali siano intervenuti in installazioni o nell'ambito di attività previste al paragrafo 2 e provochino o rischino di provocare un'emissione importante di materiali radioattivi; oppure

d) da altri incidenti che provochino o rischino di provocare una emissione importante di materiali radioattivi.

2. Le installazioni ed attività menzionate al paragrafo 1, lettere a) e c) sono le seguenti:

a) qualsiasi reattore nucleare dovunque situato;

b) qualsiasi altro impianto del ciclo del combustibile nucleare;

c) qualsiasi installazione di gestione di rifiuti radioattivi;

d) il trasporto e l'immagazzinamento di combustibili nucleari o di rifiuti radioattivi;

e) la produzione, l'uso, l'immagazzinamento, l'eliminazione ed il trasporto di radioisotopi per fini agricoli, industriali, medici oppure per fini scientifici e di ricerca connessi; e

f) l'uso di radioisotopi per la produzione di energia nei dispositivi spaziali.

Articolo 2

1. Se uno Stato membro decide di prendere misure quali quelle previste all'articolo 1, esso;

a) notifica immediatamente tali misure alla Commissione ed agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure ed indica i motivi per cui dette misure sono state prese;

b) fornisce rapidamente alla Commissione e agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure le informazioni disponibili che consentano, se possibile, di ridurre al minimo in detti Stati le eventuali conseguenze radiologiche previste.

2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, ciascuno Stato membro dovrebbe notificare la propria intenzione di prendere senza indugio misure quali quelle previste all'articolo 1 alla Commissione ed agli Stati membri che possono essere interessati da dette misure.

Articolo 3

1. Le informazioni da fornire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) comprendono, secondo il caso e le possibilità e nella misura in cui ciò non comprometta la sicurezza nazionale, gli elementi seguenti:

a) la natura dell'evento, il momento ed il luogo preciso in cui si è verificato nonché l'installazione o l'attività di cui trattasi;

b) la causa presunta o stabilita e lo sviluppo prevedibile dell'incidente per quanto riguarda l'emissione di materiali radioattivi;

c) le caratteristiche generali delle emissioni radioattive, compresi la natura, la probabile forma fisica e chimica, la quantità, la composizione e il livello effettivo delle suddette emissioni;

d) le informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche, le quali sono necessarie per prevedere la dispersione delle materie radioattive emesse;

e) i risultati del controllo delle condizioni ambientali;

f) i valori misurati sui generi alimentari, sui mangimi e sull'acqua potabile;

g) le misure protettive prese o previste;

h) le misure prese o previste per informare la popolazione;

i) il successivo comportamento prevedibile delle emissioni radioattive.

2. Tali informazioni sono completate ad intervalli adeguati da qualsiasi altra informazione utile in particolare sull'andamento della siuazione di emergenza e sulla sua fine effettiva o prevedibile.

3. Conformemente all'articolo 36 del trattato, lo Stato membro di cui all'articolo 1 continua ad informare la Commissione ad intervalli adeguati in merito ai tassi di radioattività misurati come previsto al paragrafo 1, lettere e) e f).

Articolo 4

Alla ricezione delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 ciascuno Stato membro:

a) informa rapidamnte la Commissione delle misure prese e delle raccomandazioni fatte in seguito alla ricezione di tali informazioni;

b) informa la Commissione, ad intervalli adeguati, in merito ai tassi di radioattività misurati dalle proprie installazioni di controllo nei generi alimentari, nei mangimi, nell'acqua potabile e nell'ambiente. Articolo 5

1. Alla ricezione delle informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Commissione le trasmette immediatamente alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 6. Analogamente la Commissione trasmette a tutti gli Stati membri ogni informazione da essa ricevuta in merito ad aumenti significativi dei tassi di radioattività o agli incidenti nucleari avvenuti in paesi terzi ed in particolare nei paesi vicini alla Comunità.

2. Le modalità particolareggiate di trasmissione delle informazioni previste agli articolo da 1 a 4 sono fissate di comune accoro dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri e sono verificate ad intervalli periodici.

3. Ciascuno Stato membro indica alla Commissione le autorità nazionali competenti e gli organi di contatto incaricati di trasmettere o di ricevere le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5. La Commissione a sua volta comunica alle autoità competenti degli altri Stati membri queste informazioni nonché le coordinate del proprio servizio responsabile.

4. Gli organi di contatto e il servizio responsabile della Commissione sono disponibili 24 ore su 24.

Articolo 6

1. Le informazioni ricevute in applicazione degli articolo 2, 3 e 4 possono essere usate senza restrizioni, tranne quando esse sono fornite in via confidenziale dallo Stato membro che le notifica.

2. Le informazioni ricevute dalla Commissione a proposito di uno stabilimento del Centro comune di ricerche non sono divulgate né pubblicate senza l'accordo dello Stato membro in cui esso è situato.

Articolo 7

La presnte decisione non intacca i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali esistenti o da concludere nel settore contemplato dalla presente decisione, ed in concordanza con il suo oggetto e le sue finalità.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxeles, addì 14 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) GU n. C 318 del 30. 11. 1987.

(2) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 9.

(3) GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

(4) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

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