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Document 31986R2930

Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci

OJ L 274, 25.9.1986, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 126 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 126 - 127
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 214 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrogato e sostituito da 32017R1130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2930/oj

31986R2930

Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 25/09/1986 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0126


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2930/86 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1986

che definisce le caratteristiche dei pescherecci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che nel contesto della politica comune della pesca si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci quali la lunghezza, la larghezza, la stazza, la data della prima entrata in servizio e la potenza del motore;

considerando che è della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci e ciò per uniformare le condizioni di esercizio di detta attività nella Comunità;

considerando che le definizioni adottate devono rispecchiare nella misura del possibile le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci attualmente applicate negli Stati membri; che, per questo motivo, l'azione della Comunità in questo settore dovrebbe tener conto delle iniziative prese da organizzazioni internazionali specializzate;

considerando che la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci, messa a punto sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale, è già stata ratificata da più Stati membri e dovrebbe essere ratificata dagli altri, conformemente alla raccomandazione 80/907/CEE (3);

considerando che la convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi messa a punto a Londra nel 1969 sotto l'egida della predetta organizzazione è già stata ratificata da tutti gli Stati membri, esclusi il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica portoghese;

considerando che l'Organizzazione internazionale per l'unificazione ha messo a punto delle norme per i motori a combustione interna che sono già ampiamente applicate negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci adottate con il presente regolamento si applicano a tutta la normativa comunitaria concernente la pesca.

Articolo 2

Lunghezza

1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

Ai fini della presente definizione:

a) la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto;

b) la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci.

La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

Articolo 3

Larghezza

La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi.

La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

Articolo 4

Stazza

1. Per stazza di una nave si intende la stazza lorda come definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi.

2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nel precitato allegato I.

Articolo 5

Potenza del motore

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.

Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW).

2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

3. Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al paragrafo 2 al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 (1).

Articolo 6

Data di entrata in servizio

La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima della entrata in vigore del presente regolamento, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Tuttavia, gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano solo a partire dal 18 luglio 1994 alle caratteristiche delle navi entrate in servizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle caratteristiche di tali navi modificate tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 18 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.

(2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 103.

(3) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 29.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

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