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Document 31986L0298

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

OJ L 186, 8.7.1986, p. 26–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 224
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 224
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 159 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 152 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 152 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 129 - 166

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/298/oj

31986L0298

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 08/07/1986 pag. 0026 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0187


DIRETTIVA DEL CONSIGLIOdel 26 maggio 1986relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di

capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta(86/298/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Parlamento europeo (2),visto il parere del Comitato economico e sociale (3),considerando che la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce che le disposizioni necessarie per istituire la procedura di omologazione CEE saranno definite, per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore, mediante direttive particolari; che le prescrizioni riguardanti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi sono state adottate con le direttive 77/536/CEE (5) e 79/622/CEE (6), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che dette direttive, l'una relativa alle prove dinamiche e l'altra relativa alle prove statiche (per il momento la scelta è lasciata al costruttore), si applicano ai trattori standard, ossia ai trattori aventi un'altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm ed una carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm, la cui massa sia compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate per i trattori contemplati dalla direttiva «prove dinamiche» e superiore o uguale a 800 kg per quelli contemplati dalla direttiva «prove statiche»;considerando che i trattori contemplati dalla presente direttiva hanno un'altezza minima dal suolo non superiore a 600 mm, una carreggiata minima di entrambi gli assi inferiore a 1 150 mm ed una massa superiore a 600 kg; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di questi trattori, i quali vengono impiegati per lavori specifici, possono essere oggetto di prescrizioni particolari in alternativa a quelle previste dalle direttive 77/536/CEE e 79/622/CEE;

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono rispondere questi trattori - detti a carreggiata stretta - ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi; che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le medesime prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative di tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE;considerando che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di cui alla presente direttiva sono quelli del tipo a due montanti posteriori, a telaio o a cabina, il cui limite superiore della zona libera si trova a 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, zona o spazio libero sufficientemente ampio per proteggere il conducente; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, del tipo a due montanti installati davanti al conducente, saranno regolamentati con altra direttiva particolare;considerando che, nell'ambito di una procedura armonizzata di omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, ogni Stato membro ha la prossibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, e relativi attacchi; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli Stati membri; che saranno stabilite in un secondo tempo le prescrizioni comuni riguardanti altri elementi e caratteristiche del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, per quanto riguarda in particolare la protezione degli occupanti;considerando che le disposizioni armonizzate hanno principalmente lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità; che a tal fine, per quanto riguarda i trattori di cui alla presente direttiva, è necessario introdurre l'obbligo di munirli di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore;considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai predetti trattori comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi in base a prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall'artico-

lo 1 della direttiva 74/150/CEE, aventi le caratteristiche seguenti:altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale:

non superiore a 600 mm;carreggiata minima, fissa o regolabile di uno dei due assi: inferiore a 1 150 mm; in nessun caso il bordo esterno dei pneumatici dell'altro asse deve superare il bordo esterno dei pneumatici dell'asse la cui carreggiata minima è inferiore a 1 150 mm;massa: superiore a 600 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore, definito al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato conformemente alla presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a IV.2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CEE conforme al modello di cui all'allegato VI per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi emologato a norma dell'articolo 2.Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, ed altri dispositivi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgi-

mento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CEE.2. Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CEE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 5

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 6

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso attua i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE nonché i motivi di tale misura.

Articolo 7

Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per

motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VIII.

Articolo 9

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché i relativi attacchi al trattore, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VIII.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.

Articolo 11

1. Ai fini dell'omologazione CEE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trat-

tore.2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione a due montanti installato davanti al sedile del conducente, deve rispondere alle prescrizioni degli allegati da I a IV della presente direttiva, della direttiva 77/536/CEE oppure della direttiva 79/622/CEE.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 13

Entro diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, in base alle disposizioni del trattato, adotta una direttiva che completi la presente con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica (1) e ne informano immediatamente la Commissione.2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

xxxPer il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. C 123 del 9. 5. 1983, pag. 1.

(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 103.

(3) GU n. C 286 del 24. 10. 1983, pag. 2.

(4) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(5) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 2 giugno 1986.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE

1.DEFINIZIONE1.1.Per «dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore», qui di seguito denominato «dispositivo di protezione», si intende la struttura installata sui trattori avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un'utilizzazione normale.1.2.I dispositivi di cui al punto 1.1 sono caratterizzati dal fatto che, durante le prove prescritte dagli allegati II e III, essi lasciano uno spazio libero sufficientemente grande da salvaguardare l'integrità fisica del conducente.2.PRESCRIZIONI GENERALI2.1.Tutti i dispositivi di protezione, nonché i loro attacchi al trattore, devono essere progettati e costruiti in funzione dello scopo essenziale di cui al precedente punto 1.1.2.2.Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate le prescrizioni degli allegati II e III.3.DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE3.1.La domanda di omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal fabbricante del dispositivo di protezione o dai rispettivi mandatari.3.2.Essa deve essere accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia e corredata delle seguenti indicazioni:disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni principali del dispositivo di protezione, in particolare, il disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi;fotografie laterali e del retro da cui risultino i dettagli degli attacchi;breve descrizione del dispositivo di protezione, che indichi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, i dettagli del rivestimento, le possibilità d'accesso e di uscita, precisazioni sull'imbottitura interna e sulle caratteristiche antirotolamento, nonché dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione;dati sui materiali usati per le strutture e per gli elementi di fissaggio del dispositivo di protezione (vedi allegato V).3.3.Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è destinato il dispositivo di protezione da omologare. Tale trattore è munito del dispositivo di protezione.3.4.Il detentore dell'omologazione CEE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso l'omologazione CEE iniziale concedono l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione e il tipo o i tipi di trattori per i quali è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE iniziale, rispondono alle condizioni seguenti:la massa del trattore non zavorrato, di cui al punto 1.4 dell'allegato II, non supera di oltre 5 % la massa di riferimento utilizzata per la prova;l'interasse o il momento di inerzia rispetto all'asse posteriore non superano l'interasse o il momento di inerzia di riferimento;il sistema di attacco ed i punti di fissaggio sul trattore sono identici;i componenti, quali parafanghi e cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, presentano la stessa resistenza e sono situati nell'identica posizione rispetto al dispositivo di protezione;la posizione e le dimensioni critiche del sedile e del volante rispetto al dispositivo di protezione, nonché la posizione rispetto al dispositivo di protezione dei punti supposti rigidi e presi in

considerazione ai fini della verifica della protezione della zona libera, sono tali che detta zona libera rimanga protetta dal dispositivo dopo la deformazione di quest'ultimo a seguito delle varie prove.4.ISCRIZIONI4.1.Ogni dispositivo di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni:4.1.1.marchio di fabbrica o commerciale;4.1.2.marchio di omologazione conforme al modello di cui all'allegato VI;4.1.3.numero di serie del dispositivo di protezione;4.1.4.marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato.4.2.Tutte queste indicazioni devono essere riportate su una targhetta.4.3.Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili ed indelebili.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI PROVA

A. Prove dinamiche

1.PROVE D'URTO E DI SCHIACCIAMENTO1.1.Urto posteriore1.1.1.Il trattore viene sistemato, rispetto alla massa del pendolo, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa stessa e le catene o le funi metalliche formino con il piano verticale un angolo pari a mt/100, non superiore a 20g, a meno che durante la deformazione, il dispositivo di protezione formi con la verticale, nel punto di contatto, un angolo maggiore. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nell'istante di deformazione massima; le catene o le funi metalliche restano inclinate con l'angolo definito sopra.È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura atta ad evitare che la massa stessa ruoti intorno al punto di contatto.Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento all'indietro, ossia normalmente sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a ;/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità superiore del dispositivo di protezione.Se in questo punto il dispositivo è curvo o sporgente, si devono aggiungere dei cunei che consentano l'applicazione dell'urto in questo punto, senza peraltro rinforzare il dispositivo.1.1.2.Il trattore deve essere ancorato al suolo con quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assali, disposte come indicato nella figura 5 dell'allegato IV. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono trovarsi a distanza tale che le funi metalliche formino un angolo inferiore a 30g con il suolo. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere regolati in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2 dell'allegato II A.Messe le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave che funga da zeppa.1.1.3.Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e fissato saldamente al suolo.1.1.4.La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato da una delle due seguenti formule:H = 2,165 × 10-8 mt L$ oppure H = 5,73 × 10-2 I

La massa pendolare è quindi sganciata ed urta il dispositivo di protezione.1.2Urto frontale1.2.1.Il trattore viene sistemato, rispetto alla massa del pendolo, in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa stessa e le catene o funi metalliche formino con il piano verticale un angolo pari a mt/100, non superiore a 20g, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi con la verticale, nel punto di contatto, un angolo maggiore. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto restano inclinate con l'angolo definito sopra.È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura atta ad evitare che la massa stessa ruoti attorno al punto di contatto.Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale durante la marcia avanti, ossia normalmente sul bordo

superiore. Il baricentro della massa si trova ad ;/16 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione, all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità superiore del dispositivo di protezione.Se in questo punto la struttura è curva o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano l'applicazione del'urto in questo punto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.1.2.2.Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assali, disposte come indicato nella figura 6 dell'allegato IV. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30g. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2 dell'allegato II A.Messe le funi metalliche in tensione, si dispone dietro ai pneumatici posteriore, fissandola al suolo, una trave che funga da zeppa.1.2.3.Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata con lato di almeno 100 mm, e fissato saldamente al suolo.1.2.4.La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato da una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento dei trattori sottoposti alle prove:H = 25 + 0,07 mt per trattori con massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;H = 125 + 0,02 mt per trattori con massa di riferimento superiore a 2 000 kg.La massa è quindi sganciata ed urta il dispositivo di protezione.1.3.Urto laterale1.3.1.Il trattore viene sistemato, rispetto alla massa del pendolo, in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa stessa e le catene o funi metalliche sono verticali, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi un angolo con la verticale, nel punto di contatto. In questo caso il lato d'urto della massa pendolare deve essere regolato mediante un supporto supplementare in modo da essere parallelo al dispositivo di protezione nel punto d'urto al momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche devono rimanere verticali all'atto dell'urto.È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura atta ad evitare che la massa ruoti attorno al punto di contatto.Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale, ossia normalmente sul bordo superiore. Salvo nei casi in cui è certo che qualsiasi altra parte del bordo colpirebbe per prima il terreno, il punto d'urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano del trattore e passante 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile regolato a metà della sua corsa longitudinale.1.3.2.Le ruote del trattore dalla parte che deve ricevere l'urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2 dell'allegato II A dal lato che riceve l'urto.Messe le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto, si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave che funge da zeppa. Può sorgere la necessità di usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nelle stesso piano verticale.Si dispone il puntello come indicato nella figura 7 dell'allegato IV, spingendolo a stretto contatto contro il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell'urto e bloccandolo alla sua base.La lunghezza del puntello deve essere scelta in modo da formare un angolo di 30 p 3g con il suolo quando è posto contro il cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 7 dell'allegato IV.1.3.3.Nel caso di trattori articolati, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm e sostenuto lateralmente da un'apparecchiatura analoga a quella di cui al punto 1.3.2. Il punto di articolazione deve poi essere solidamente ancorato al suolo.

1.3.4.La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà al punto d'urto di un valore dato da una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento dei trattori sottoposti alle prove:H = 25 + 0,20 mt per trattori con massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;H = 125 + 0,15 mt per trattori con massa di riferimento superiore a 2 000 kg.La massa è quindi sganciata ed urta il dispositivo di protezione.1.4.Schiacciamento posterioreLa trave deve essere sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione; la risultante delle forze di schiacciamento dovrà trovarsi nel piano mediano del trattore.Viene applicata una forza Fv = 20 mt.Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette tanto da coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore atta a sostenere la massa del trattore in caso di ribaltamento.La forza viene quindi soppressa e il trattore od il congengo di applicazione della forza di carico vengono rimessi in posizione in modo che la trave venga a trovarsi sopra il punto del dispositivo di protezione che sopporterebbe il trattore completamente capovolto.Si applica quindi la forza Fv.La forza si applica per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percettibile a vista.1.5.Schiacciamento frontaleLa trave viene sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più avanzate del dispositivo di protezione; la risultante delle forze di schiacciamento dovrà trovarsi nel piano mediano del trattore.Si applica una forza Fv = 20 mt.Se la parte frontale del tetto del dispositivo di protezione non sopporta tutta la forza di schiacciamento, la forza deve essere applicata fino a quando il tetto si inflette in modo da coincidere con il piano che unisce la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore che può sopportare la massa del trattore in caso di ribaltamento.La forza viene quindi soppressa e il trattore od il congegno di applicazione della forza di carico vengono rimessi in posizione in modo che la trave venga a trovarsi sopra il punto del dispositivo di protezione che sopporterebbe il trattore completamente capovolto.Si applica quindi la forza Fv.La forza si applica per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percettibile a vista.1.6.Prove supplementariQualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata immediatamente dopo il carico di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento ma con una forza 1,2 Fv.2.ZONA LIBERA2.1.La zona libera è illustrata nelle figure 1, 2a, 2b, 2c, 2d, e 2e dell'allegato IV.La zona è definita in relazione ad un «piano di riferimento verticale», generalmente nel senso longitudinale del trattore, che passa per il punto di riferimento del sedile e per il centro del volante. Questo piano deve potersi muovere orizzontalmente con il sedile e con il volante durante l'urto ma deve restare perpendicolare alla pedana del trattore o alla base del dispositivo di protezione, se quest'ultimo è montato in modo elastico.2.2.La zona è delimitata dai seguenti piani, con il trattore disposto su una superficie orizzontale e col volante, se regolabile, posto nella normale posizione di guida per un conduttore seduto.2.2.1.Un piano orizzontale - A1B1B2A2 - 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile.

2.2.2.Un piano inclinato - H1H2G2G1 - perpendicolare al piano di riferimento verticale e passante per un punto posto verticalmente 900 mm al disopra del punto di riferimento del sedile e per il punto più arretrato dello schienale.2.2.3.Una superficie cilindrica - A1A2H2H1 - perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 120 mm e tangente ai piani definiti ai punti 2.2.1 e 2.2.2.2.2.4.Una superficie cilindrica - B1C1C2B2 - perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 900 mm, che prolunga in avanti di 400 mm il piano definito al punto 2.2.1, cui è tangente, lungo una linea orizzontale posta 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile.2.2.5.Un piano inclinato - C1D1D2C2 - perpendicolare al piano di riferimento, che estende la superficie definita al precedente punto 2.2.4. e passa per un punto posto a 40 mm dal bordo esterno del volante.2.2.6.Un piano verticale - D1K1E1E2K2D2 - perpendicolare al piano di riferimento e passante 40 mm davanti al bordo esterno del volante.2.2.7.Un piano orizzontale - E1F1P1N1N2P2F2E2 - che passa per il punto di riferimento del sedile.2.2.8.Una superficie curvilinea - G1L1M1N1N2M2L2G2 - perpendicolare al piano di riferimento ed a contatto con lo schienale del sedile2.2.9.Due piani verticali - K1I1F1E1 e K2I2F2E2 - paralleli al piano di riferimento, posti su ciascun lato a 250 mm da detto piano e limitati verso l'alto a 300 mm al di sopra del piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile.2.2.10.Due piani inclinati paralleli - A1B1C1D1K1I1L1G1H1 e A2B2C2D2K2I2L2G2H2 - che partono dal bordo superiore dei piani definiti al precedente punto 2.2.9 e raggiungono il piano orizzontale definito al punto 2.2.1 almeno 100 mm al disopra del piano di riferimento dal lato in cui è applicato l'urto.2.2.11.Due piani verticali - Q1P1N1M1 e Q2P2N2M2 - paralleli al piano di riferimento posti su ciascun lato a 200 mm da detto piano limitati verso l'alto a 300 mm al di sopra del piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile.2.2.12.Due parti - I1Q1P1F1 e I2Q2P2F2 - di un piano verticale, perpendicolari al piano di riferimento e passanti 350 mm davanti al punto di riferimento del sedile.2.2.13.Due parti - I1Q1M1L1 e I2Q2M2L2 - del piano orizzontale che passa 300 mm sopra il punto di riferimento del sedile.2.3.Posizione del sedile e punto di riferimento del sedile2.3.1.Punto di riferimento del sedile2.3.1.1.Il punto di riferimento è ottenuto con l'apparecchiatura di cui alle figure 3a e 3b dell'allegato IV. L'apparecchiatura consiste in un pannello di appoggio del sedile e di pannelli dello schienale. Il pannello inferiore dello schienale è articolato nella regione dell'ischio (A) e dei lombi (B) e l'altezza del punto di tale articolazione (B) è regolabile.2.3.1.2.Per punto di riferimento s'intende il punto in cui il piano longitudinale mediano del sedile interseca il piano tangenziale del pannelle inferiore dello schienale ed un piano orizzontale. Il piano orizzontale interseca la superficie inferiore del pannello di appoggio del sedile in un punto situato 150 mm davanti a detto piano tangenziale.2.3.1.3.L'apparecchiatura viene posta sul sedile. Ad essa è quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) e i due pannelli dello schienale vengono premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.2.3.1.4.Se non è possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale (sotto e sopra la regione lombare), si procede come segue:2.3.1.4.1.Se non è possibile tracciare alcuna tangente alla regione inferiore, il pannello inferiore dello schienale viene premuto verticalmente contro lo schienale;2.3.1.4.2.Se non è possibile tracciare alcuna tangente alla regione superiore, l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile, se il pannello inferiore dello schienale è verticale. I due pannelli vengono quindi premuti leggermente contro lo schienale.2.3.2.Posizione e regolazione del sedile per determinare la posizione del punto di riferimento del sedile2.3.2.1.Se la posizione del sedile è regolabile, il sedile deve essere regolato nella sua posizione più elevata ed arretrata.2.3.2.2.Se è possibile regolarne l'inclinazione, il pannello dello schienale ed il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto di riferimento si trovi nella sua posizione più elevata ed arretrata.2.3.2.3.Se il sedile è munito di sospensione, essa deve essere fissata nella posizione intermedia, salvo istruzioni contrarie da parte del produttore.

3.MISURAZIONI DA EFFETTUARE3.1.Rotture e incrinatureDopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando però le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.Si trascurano eventuali incrinature provocate dagli spigoli della massa del pendolo.3.2.Zona libera3.2.1.Durante ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione ha interferito con la zona libera intorno al sedile di guida conformemente alla definizione di cui al punto 2 del presente allegato.3.2.2.Si verifica inoltre se una parte qualsiasi della zona libera non risulta più difesa dal dispositivo di protezione. A questo scopo si considera non protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sarebbe entrata a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si fosse capovolto nella direzione dalla quale è stato dato l'urto. I pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata sono presi in considerazione con le dimensioni minime indicate dal costruttore.3.3.Deformazione elastica (urto laterale)La deformazione elastica deve essere misurata 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, sul piano verticale che passa per il punto d'urto. Per questa misurazione si utilizza un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 9 dell'allegato IV.3.4.Deformazione permanenteDopo l'ultima prova di schiacciamento si misura la deformazione permanente del dispositivo di protezione. Prima di iniziare la prova si registra la posizione dei principali elementi del dispositivo di protezione rispetto al punto di riferimento del sedile.

B. Prove statiche

1.PROVE DI CARICO E DI SCHIACCIAMENTO1.1.Carico posteriore1.1.1.Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore.Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di ribaltamento all'indietro, normalmente sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato alla distanza di ;/3 della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione misurata dal piano mediano.Se il dispositive è curvo o sporgente in questo punto, si aggiungono dei cunei che consentano l'applicazione del carico, senza peraltro rinforzare la struttura.1.1.2.Il complesso definito al punto 1.3.1 dell'allegato II deve essere ancorato al suolo come descritto al punto 3 dell'allegato IIB.1.1.3.L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore aEil = 2,165 × 10-7 mt L$ oppure Eil = 0,574 × I

1.2.Carico frontale1.2.1.Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore.Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, normalmente sul bordo superiore. Il punto d'applicazione del carico è situato ad ;/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore tangente all'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.Se il dispositivo è curvo o sporgente in questo punto, si aggiungono dei cunei che consentano l'applicazione del carico, senza peraltro rinforzare la struttura.1.2.2.Il complesso definito al punto 1.3.1 dell'allegato II deve essere ancorato al suolo come descritto al punto 3 dell'allegato IIB.1.2.3.L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore a Eil = 500 + 0,5 mt

1.3.Carico laterale1.3.1.Il carico laterale viene applicato orizzontalmente in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore e passante 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile regolato in posizione media nell'asse longitudinale.Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, normalmente il bordo superiore.1.3.2.Il complesso definito al punto 1.3.1 dell'allegato II viene ancorato al suolo come descritto al punto 3 dell'allegato IIB.1.3.3.L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore aEis = 1,75 mt

1.4.Schiacciamento posterioreTutte le prescrizioni sono identiche a quelle indicate al punto 1.4 dell'allegato IIIA.1.5.Schiacciamento frontaleTutte le prescrizioni sono identiche a quelle indicate al punto 1.5. dell'allegato IIIA.1.6.Prova di sovraccarico1.6.1.La prova di sovraccarico deve essere richiesta qualora la forza diminuisca di oltre 3 % nel corso dell'ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia prescritta (vedi allegato IV, figura 10b).

1.6.2.La prova di sovraccarico deve consistere nel continuare il carico orizzontale mediante aumenti del 5 % dell'energia iniziale prescritta fino a un totale del 20 % dell'energia supplementare (vedi allegato IV, figura 10c).1.6.2.1.La prova di sovraccarico è soddisfacente qualora, dopo l'assorbimento di 5, 10 oppure 15 % dell'energia supplementare, la forza diminuisca meno del 3 % per ciascun aumento del 5 %, e qualora la forza sia superiore a 0,8 F max. 1.6.2.2.La prova di sovraccario è soddisfacente qualora, dopo l'assorbimento del 20 % di energia supplementare, la forza risulti superiore a 0,8 F max.1.6.2.3.Le rotture e incrinature e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione della zona libera in seguito ad una deformazione elastica sono autorizzate nel corso della prova di sovraccarico. Dopo la cessazione del carico, la struttura non deve trovarsi nella zona libera e deve proteggere tale zona.1.7.Sovraccarico di schiacciamentoSe durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, si esegue, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato le rotture o le incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza di 1,2 Fv.2.ZONA LIBERAÈ identica alla zona libera descritta al punto 2 dell'allegato IIIA, salvo che la parola «urto» è sostituita dal termine «carico» nella terza riga del punto 2.2.10.3.MISURAZIONI DA ESEGUIRE3.1.Rotture e incrinatureDopo ciascuna prova, tutti gli elementi strutturali, le giunzioni ed i sistemi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando però le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.3.2.Zona liberaDurante ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione ha interferito con la zona libera definita al precedente punto 2.Si verifica inoltre se una parte qualsiasi della zona libera non risulta più difesa dal dispositivo di protezione. A questo scopo si considera non protetta dal dispositivo qualsiasi parte che sarebbe entrata in contatto con un terreno piano qualora il trattore si fosse capovolto nella direzione di applicazione dell'urto. A tal fine i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata sono considerati con le dimensioni minime indicate dal costruttore.3.3.Deformazione elastica (carico laterale)La deformazione elastica deve essere misurata 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, nel piano verticale nel quale è applicato il carico. Per questa misurazione si utilizza un'apparecchiatura analoga a quelle della figura 9 dell'allegato IV.3.4.Deformazione permanenteLa deformazione permanente del dispositivo di protezione si misura alla fine delle prove. A tal fine occore registrare, all'inizio delle prove, la posizione dei principali elementi del dispositivo rispetto al punto di riferimento del sedile.

ALLEGATO IV

FIGURE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

B<?È>2 A<?È>2 B<?È>0 A<?È>0 H<?È>2 H<?È>0 B<?È>1 A<?È>1 H<?È>1 C<?È>2 C<?È>0 C<?È>1 Q<?È>2 D<?È>2 D<?È>0<?ss> D<?È>1 K<?È>1 I<?È>1 G<?È>1 L<?È>1 Q<?È>1 M<?È>1 G<?È>0 K<?È>2 E<?È>2 E<?È>0 E<?È>1 Q<?È>2 I<?È>2 <?ss> G<?È>2 M<?È>2 L<?È>2 F<?È>1 P<?È>1 N<?È>1 S N<?È>0 P<?È>2 F<?È>2 N<?È>2

<?aa8K>Figura 1<?aa6A> Zona libera, vista di ³<?aeFA-1>/<?aeFA-1><?È>4 posteriore>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

550 A<?È>0 H<?È>0 120 B<?È>0 C<?È>0 40 40 D<?È>0 40 900 R=900 G<?È>0

150 F<?È>0 E<?È> 0

Punto di riferimento del sedile

<?aa8K>Figura 2a<?aa6A>Zona libera - Sezione attraverso il piano di riferimento>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

S

350

Figura 2b<?aa6A>Zona libera, vista laterale>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

500

100

900

300

400

50

Figura 2c<?aa6A>Zona libera, vista posteriore>FINE DI UN GRAFICO>

ZONA LIBERA>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 2d<?aa6A>Zona libera, vista dall'alto>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 2e<?aa6A>Parte inferiore della zona libera, vista di ³<?aeFA-1>/<?aeFA-1><?È>4 posteriore>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

200 Articolazione 330 150 460 144

<?aeFN4>Pannello superiore

dello schienale

Articolazione

5 177

<?aeFN4>Pannello inferiore

dello schienale

Piano del sedile

Dimensioni in mm

550 N R 100 200

Figura 3a<?aa6A>Apparecchiatura per la determinazione del punto di riferimento del sedile>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

B 550 N A S 150 200

Dimensioni in mm

Figura 3b<?aa6A>Metodo per la determinazione del punto di riferimento del sedile>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

2 000 kg ± 20 kg

680 ± 20

Lato d'urto

Riferimento che indica la posizione

del centro di gravità

680 ± 20

Dimensioni in mm

Figura 4<?aa6A>Massa del pendolo con catene o funi metalliche di sospensione>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Traiettoria del baricentro

della massa pendolare che

passa per il punto d'urto

Ancoraggio

regolabile

Trave bloccata davanti alle ruote

dopo l'ancoraggio

Ancoraggio

regolabile

Figura 5<?aa6A>Urto posteriore<?aa5A>Nota:<?aa3A>La configurazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento serve a scopo d'illustrazione e ad indicare <?ss>le dimensioni, non a indicare i principi costruttivi.>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Traiettoria del baricentro

della massa pendolare che

passa per il punto d'urto

Ancoraggio regolabile

Trave bloccata dietro le ruote

dopo l'ancoraggio

Ancoraggio regolabile

Figura 6<?aa6A> Urto frontale<?aa5A>Nota:<?aa3A>La configurazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento serve a scopo d'illustrazione e ad indicare <?ss>le dimensioni, non a indicare i principi costruttivi.>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Arrotondato secondo la forma

del bordo

Vertice dell'angolo

obliquo fra la trave e il blocco

Trave

Angolo di 30° ± 3

rispetto all'orizzontale

Traiettoria del baricentro

della massa pendolare che

passa per il punto d'urto

2 funi metalliche per esercitare

una forza verso il basso sull'asse del lato

dell'urto

Figura 7<?aa6A> Urto laterale<?aa5A>Nota:<?aa3A>La configurazione del dispositivo di protezione è presentata unicamente a scopo d'illustrazione e ad indicare le <?ss>dimensioni, non a indicare i principi costruttivi.>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Giunto

universale

Carico

¹<?aeFA-1>/<?aeFA-1> <?È>2 F

Cilindro idraulico

a doppio effetto

Giunto

universale

Supporti degli assi anteriore e posteriore

Figura 8<?aa6A>Prova di schiacciamento<?aa5A>Nota:<?aa3A>La configurazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento serve a scopo d'illustrazione e ad indicare <?ss>le dimensioni, non a indicare i principi costruttivi.>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

3 1 2

Asta orizzontale

fissata al dispositivo

di protezione

Collare di attrito

Supporto verticale

fissato al telaio del

trattore oppure alla

base del dispositivo

di protezione

1 = Deformazione permanente

2 = Deformazione elastica

3 = Deformazione totale (permanente + elastica)

Figura 9<?aa6A>Esempio di apparecchiatura per la misurazione delle deformazioni elastiche<?aa5A>3 1 2

Asta orizzontale

fissata al dispositivo

di protezione

Collare di attrito

Supporto verticale

fissato al telaio del

trattore oppure alla

base del dispositivo

di protezione

1 = Deformazione permanente

2 = Deformazione elastica

3 = Deformazione totale (permanente + elastica)

Figura 9<?aa6A>Esempio di apparecchiatura per la misurazione delle deformazioni elastiche>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Forza

F<?aePW6><?aeMW2>max

aF<?È> m

F<?È>m

Deformazione e forza per le

quali la struttura ha

assorbito l'energia

calcolata richiesta (1.1)

F<?È>m = <?aeSL1><?aeUL1>Forza per l'energia calcolata richiesta

<?aeIC>D<?È>m = <?aeUL1> Deformazione per l'energia calcolata richiesta

<?aeIC>

0,95 D<?È>m

D<?È>m

Deformazione

1.

<?aeNF><?aeIL1,8>Individuare aF<?È>m corrispondente a 0,95 D<?È>m.

<?aeIC>1.1.

<?aeNF><?aeIL1,8>La prova di sovraccarico non è necessaria poiché aF<?È>m < 1,03 F<?È>m.

Figura 10a<?aa6A>Curva forza/deformazione

La prova di sovraccarico non è necessaria>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Forza

F<?aePW6><?aeMW2>max

aF<?È>m

F<?È>m

bF<?È>m

Deformazione e forza per

le quali la struttura ha

assorbito l'energia

calcolata richiesta (1.1)

L'energia assorbita è

eguale a 1,05 volte

l'energia richiesta (1.2)

0,95 D<?È>m

D<?È>m

D<?È> m1

Deformazione

1.

<?aeNF><?aeIL1,8>Individuare aF<?È>m corrispondente a 0,95 D<?È>m

<?aeIC>1.1.

<?aeNF><?aeIL1,8>La prova di sovraccarico è necessaria poiché aF<?È>m > 1,03 F<?È>m

<?aeIC>1.2.

<?aeNF><?aeIL1,8>La prova di sovraccarico è soddisfacente poiché bF<?È>m > 0,97 F<?È>m e bF<?È>m > 0,8 F<?aePW6><?aeMW2>max.

<?aeIC>

Figura 10b<?aa6A>Curva forza/deformazione

Prova di sovraccarico necessaria>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Forza

F<?aePW6><?aeMW2>max

aF<?È>m

F<?È>m

bF<?È>m

cF<?È>m

dF<?È>m

eF<?È> m

L'energia assorbita è uguale

all'energia richiesta (1.1)

L'energia assorbita è uguale a

1,05 volte l'energia

richiesta (1.2)

L'energia assorbita è

uguale a 1,10 volte

l'energia richiesta (1.3)

L'energia assorbita

è uguale a 1,15

volte l'energia

richiesta (1.4)

L'energia

assorbita è

uguale a 1,20

volte l'energia

richiesta (1.5)

0,95 D<?È>m

D<?È>m

D<?È>m1

D<?È>m2

D<?È>m3

D<?È> m4

Deformazione

Deformazione dovuta al sovraccarico

1.

<?aeNF><?aeIL1,8>Individuare aF<?È>m corrispondente a 0,95 D<?È>m.

1.1. La prova di sovraccarico è necessaria poiché aF<?È>m > 1,03 F<?È>m

1.2. Se bF<?È>m < 0,97 F<?È>m, la prova di sovraccarico deve essere continuata.

1.3. Se cF<?È>m < 0,97 bF<?È>m, la prova di sovraccarico deve essere continuata.

1.4. Se dF<?È>m < 0,97 cF<?È>m, la prova di sovraccarico deve essere continuata.

1.5. La prova di sovraccarico è soddisfacente poiché eF<?È>m è > 0,8 F<?aePW6><?aeMW2>max.

<?aeIC>

Osservazione:<?aa3A>Se in un qualsiasi momento F cade al disotto del valore di 0,8 F<?aePC6> <?aeMC2>m<?aePC6><?aeMC2>a<?aePC6><?aeMC2>x, la struttura viene rifiutata.

Figura 10c<?aa6A>Curva forza/deformazione

La prova di sovraccarico deve essere continuata<?aa5A> <?aeLM38,><?aeIB16,><?aeRF><?aeIC"FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO V

MODELLO

VERBALE DELLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI POSTERIORI, TELAIO O CABINA) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEI SUOI ATTACCHI AL TRATTORE

Dispositivo di protezione

Marca e tipo

Trattore

Marca

Tipo e denominazione commerc.

Metodo di prova

dinamico/

statico (;)

Indicazione del laboratorio

Numero di omologazione CEE: 1.Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del dispositivo di protezione: 2.Nome ed indirizzo del costruttore del trattore o del fabbricante del dispositivo di protezione:

3.Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del trattore o del fabbricante del dispositivo di protezione: 4.Caratteristiche del trattore usato per le prove4.1.Marchio di fabbrica o commerciale: 4.2.Tipo e denominazione commerciale: 4.3.Numero di serie: 4.4.Massa del trattore non zavorrato, con dispositivo di protezione montato e senza il conducente:

kg4.5.Interasse/momento d'inerzia (;): mm/kgm$ (;)4.6.Dimensioni dei pneumatici: anteriori: posteriori: 5.Estensione dell'omologazione CEE ad altri tipi di trattori5.1.Marchio di fabbrica o commerciale: 5.2.Tipo e denominazione commerciale: 5.3.Massa del trattore non zavorrato, con dispositivo di protezione montato e senza il conducente:

kg(;) Depennare la dicitura inutile.

5.4.Interasse/momento d'inerzia (;): mm/kgm$ (;)5.5.Dimensioni dei pneumatici: anteriori: posteriori: 6.Dati tecnici del dispositivo di protezione6.1.Disegno d'insieme della struttura del dispositivo di protezione e dei suoi attacchi al trattore.6.2.Fotografie laterali e del retro con dettagli degli attacchi.6.3.Breve descrizione del dispositivo di protezione, compresi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore, i dettagli del rivestimento, i mezzi d'accesso e d'uscita di emergenza, precisazioni sull'imbottitura interna e sulle caratteristiche antirotolamento, nonché dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione.6.4.Dimensioni6.4.1.Altezza delle parti del tetto dal punto di riferimento del sedile: mm6.4.2.Altezza delle parti del tetto dalla piattaforma del trattore: mm6.4.3.Larghezza interna del dispositivo di protezione 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile:

mm6.4.4.Larghezza interna del dispositivo di protezione in un punto sopra il sedile, all'altezza del centro del volante: mm6.4.5.Distanza dal centro del volante al lato destro del dispositivo di protezione: mm6.4.6.Distanza dal centro del volante al lato sinistro del dispositivo di protezione: mm6.4.7.Distanza minima dal bordo del volante al dispositivo di protezione: mm6.4.8.Larghezza delle portiere:superiore: mmcentrale: mminferiore: mm6.4.9.Altezza delle portiere:sopra le piattaforme: mmsopra lo scalino più alto: mmsopra lo scalino più basso: mm6.4.10.Altezza totale del trattore con dispositivo di protezione montato: mm6.4.11.Larghezza totale del dispositivo di protezione: mm6.4.12.Distanza orizzontale dal retro del dispositivo allo schienale del sedile all'altezza di 900 mm

sopra il punto di riferimento del sedile: mm6.5.Dati sui materiali, qualità dei materiali, norme impiegate: Telaio principale: (materiale e dimensioni)Attacchi: (materiale e dimensioni)Rivestimento (materiale e dimensioni)Tetto: (materiale e dimensioni)Imbottitura interna: (materiale e dimensioni)Bullonerie di montaggio e di fissaggio: (qualità e dimensioni)(;) Depennare le diciture inutili.

7.Risultati delle prove7.1.Prove d'urto/carico (;) e di schiacciamentoLe prove d'urto/carico (¹) sono state eseguite a destra/sinistra (¹) posteriormente, a destra/sinistra (¹) anteriormente e a destra/sinistra lateralmente (¹). La massa di riferimento per calcolare la forza d'urto/il carico (¹) e la forza di schiacciamento era dikgLe prescrizioni di prova concernenti le rotture e incrinature, la deformazione massima istantanea e la zona libera sono state rispettate/non sono state rispettate (¹).7.2.Deformazioni misurate dopo le proveDeformazione permanente:della parte posteriore verso sinistra: mmdella parte posteriore verso destra: mmdella parte anteriore verso sinistra: mmdella parte anteriore verso destra: mmlaterale:anteriormente: mmposteriormente: mmdella parte superiore verso il basso:anteriormente: mmposteriormente: mmDifferenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua durante la prova d'urto laterale: mm8.Numero del verbale: 9.Data del verbale: 10.Firma:

(;) Depennare le diciture inutili.

ALLEGATO VI

MARCATURA

Il marchio di omologazione CEE è costituito:da un rettangolo all'interno del quale è situata la lettera «e» minuscola, seguita da un numero o da un gruppo di lettere distintivi del paese che ha rilasciato l'omologazione:1

per la Germania,

2

per la Francia,

3

per l'Italia,

4

per i Paesi Bassi,

6

per il Belgio,

9

per la Spagna,

11

per il Regno Unito,

13

per il Lussemburgo,

18

per la Danimarca,

IRL

per l'Irlanda,

EL

per la Grecia,

P

per il Portogallo;da un numero di omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE rilasciata per il tipo di dispositivo di protezione per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore, situato in una qualsiasi posizione sotto e nelle vicinanze del rettangolo;dalle lettere V o SV, seconda che sia stata effettuata una prova dinamica (V) o statica (SV), seguite dalla cifra 1, aventi come significato quello di trattarsi di dispositivo di protezione ai sensi della presente direttiva.>INIZIO DI UN GRAFICO>

Esempio di marchio di omologazione CEE

<?aeFN3,><?aeBP><?aeNP><?aeTT1><?aeFA21,><?aeTT2><?aeFA6,><?aeTT3> <?aeTT4><?aeTA5Y0>

<?aeRW.4><?aeUV16><?aeTS><?aeTC><?aeRT2Y3><?aeFN2>a <?Ì>8 30 mm

<?aeFN2><?aeRT2Y3><?aeTB> <?aeTE"FINE DI UN GRAFICO>

Leggenda:Il dispositivo di protezione recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo di protezione del tipo a due montanti posteriori, a telaio o a cabina, sottoposto a prova dinamica e destinato a un trattore a carreggiata stretta (V1) che ha ottenuto l'omologazione CEE in Francia (e2) col numero 431.

ALLEGATO VII

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, ia revoca o l'estensione dell'omologazione CEE di un dispositivo di protezione (a due montanti posteriori, a telaio o a cabina) per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattoreNumero di omologazione CEE: estensione (¹) 1.Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del dispositivo di protezione: 2.Nome ed indirizzo del fabbricante del dispositivo di protezione: 3.Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo di protezione: 4.Marchio di fabbrica o commerciale, tipo e denominazione commerciale del trattore al quale il dispositivo di protezione è destinato: 5.Estensione dell'omologazione CEE al trattore (ai trrattori) del tipo (dei tipi) e eventualmente della denominazione commerciale (delle denominazioni commerciali) seguenti: 5.1.La massa del trattore non zavorrato, definita al punto 1.4 dell'allegato II, supera/non supera (²) di oltre 5 % la massa di riferimento impiegata per la prova.5.2.Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono (²) identici. 5.3.Tutti i componenti che possono servire da supporto al dispositivo di protezione sono/non sono (²) identici. 6.Presentato all'omologazione CEE in data: 7.Laboratorio di prova: 8.Data e numero del verbale del laboratorio: 9.Data di concessione/rifiuto/revoca dell'omologazione CEE (²): 10.Data di concessione/rifiuto/revoca dell'estensione dell'omologazione CEE (²): 11.Luogo: 12.Data: 13.Sono allegati i documenti seguenti, che recano il numero di omologazione CEE di cui sopra (ad esempio, verbale di prova). Questi documenti sono forniti alle autorità competenti degli Stati membri a loro esplicita richiesta: 14.Eventuali osservazioni: 15.Firma: (¹) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda ecc. estensione dell'omologazione CEE iniziale.

(²) Depennare le diciture inutili.

ALLEGATO VIII

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE

1.La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di protezione e dei suoi attacchi al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.2.Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione ed i suoi attacchi, debitamente omologati.3.Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.4.Il detentore dell'omologazione CEE può chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di dispositivi di protezione.5.Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti:5.1.il nuovo tipo di dispositivo di protezione ed i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE;5.2.esso è progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE;5.3.gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.6.Una scheda conforme al modello di cui all'allegato IX è allegata alla scheda di omologazione CEE per ciascuna omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata.7.I punti 2 e 3 non sono d'applicazione qualora la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è chiesta l'omologazione CEE.

ALLEGATO IX

MODELLO

Indicazione dell'amministrazione

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI POSTERIORI, TELAIO O CABINA) E LA RESISTENZA DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE(Articolo 4, paragrafo 2, ed articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote)Numero di omologazione CEE: estensione (;) 1.Marchio di fabbrica o commerciale del trattore: 2.Tipo e denominazione commerciale del trattore: 3.Nome ed indirizzo del costruttore del trattore: 4.Eventuale nome e indirizzo del suo mandatario: 5.Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del dispositivo di protezione: 6.Estensione dell'omologazione CEE per il seguente tipo (per i seguenti tipi) di dispositivo di

protezione: 7.Trattore presentato all'omologazione CEE il: 8.Servizio tecnico incaricato del controllo di conformità per l'omologazione CEE: 9.Data del verbale rilasciato da questo servizio: 10.Numero del verbale rilasciato da questo servizio: 11.L'omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata (²).12.L'estensione dell'omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata (²).13.Luogo: 14.Data: 15.Firma: (;) Indicare eventualmente se si tratta della prima, seconda, ecc. estensione dell'omologazione CEE iniziale.

($) Depennare la dicitura inutile.

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