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Document 31985R1660

Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio del 13 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

OJ L 160, 20.6.1985, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 142 - 147
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 142 - 147
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 61 - 66
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 61 - 66

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. impl. da 31997R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1660/oj

31985R1660

Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio del 13 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 20/06/1985 pag. 0001 - 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0142
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0061


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1660/85 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione formulata dopo consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (6); che talune di dette modifiche sono connesse con talune modifiche apportate dagli Stati membri alla loro legislazione sulla sicurezza sociale, mentre altre sono di carattere tecnico o suggerite dall'esperienza acquisita in sede di applicazione dei suddetti regolamenti;

considerando che le modifiche apportate in Danimarca alla legislazione relativa alle pensioni sociali rendono necessaria una modifica delle disposizioni dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre prevedere nel suddetto allegato VI la dispensa all'obbligo di residenza in Danimarca per aver diritto alla pensione per i lavoratori subordinati o i lavoratori autonomi o i loro superstiti che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, e garantire che si tenga conto, a certe condizioni, dei periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore subordinato o da un lavoratore autonomo al fine di calcolare la pensione del congiunto superstite;

considerando che è necessario prevedere, nel suddetto allegato VI, una disposizione che permetta alle istituzioni tedesche di rimborsare i contributi di assicurazione pensione versati dagli insegnanti greci assicurati simultaneamente in Germania e in Grecia;

considerando che l'adozione in Grecia di una nuova legislazione concernente i regimi di assicurazione volontaria richiede l'incorporazione nel suddetto allegato VI della procedura speciale che consenta l'applicazione ai cittadini degli Stati membri diversi dalla Grecia di detta legislazione e delle condizioni da essa richieste per acquisire i diritti;

considerando che le disposizioni del suddetto allegato VI relative alla legislazione del Regno Unito, che consente alle mogli o alle ex mogli di poter beneficiare dei periodi di assicurazione compiuti dai loro mariti o ex mariti in due o più Stati membri al fine di costituire una carriera assicurativa che sia per loro più favorevole, vanno modificate per estendere il beneficio di questa concessione, in alcuni casi, agli ex mariti per quanto riguarda i periodi di assicurazione compiuti dalle loro ex mogli e per correggere alcune inesattezze nella formulazione del testo attuale;

considerando che l'interazione tra la legislazione del Regno Unito concernente il calcolo delle pensioni di vecchiaia e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in

altri Stati membri, allorché, successivamente al 6 aprile 1975, detti periodi sono stati compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, dà luogo, in connessione con la procedura speciale di cui all'allegato VI, a situazioni anomale e non eque;

considerando che è pertanto necessario inserire nel suddetto allegato VI una disposizione relativa alle modalità particolari d'applicazione della suddetta legislazione in modo da correggere gli effetti sopra menzionati;

considerando che occorre limitare per quanto è possibile il numero e la portata dei casi in cui, in deroga alla norma generale, una persona sia soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che il testo del punto 6 dell'allegato VII, che elenca i casi in cui queste eccezioni devono essere autorizzate, per quanto riguarda l'esercizio di un'attività autonoma in Grecia, ha un'importanza inutilmente ampia e dovrebbe essere più preciso in modo da far risultare che l'unico regime al quale i lavoratori autonomi hanno l'obbligo d'iscriversi in Grecia, pur essendo soggetti ad un regime per lavoratori subordinati in un altro Stato membro, è il regime di assicurazione pensione;

considerando che il punto 6 dell'allegato VII deve essere di conseguenza modificato;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 mette in rilievo la necessità di perfezionare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 relative al cumulo delle prestazioni familiari o degli assegni familiari;

considerando che la norma di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo cui il diritto alle prestazioni familiari è acquisito in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli, trova applicazione unicamente quando la persona che esercita l'attività professionale nello Stato membro di residenza la quale dà luogo al trasferimento di priorità, è il coniuge della persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata, abbia o non abbia il coniuge diritto per sé stesso alle prestazioni;

considerando che in pratica l'applicazione di dette disposizioni dà luogo a situazioni anomale quando la persona che ha diritto alle prestazioni ed esercita l'attività professionale non è o non è più coniugata con il lavoratore o l'ex lavoratore subordinato, e che pertanto esse vanno modificate per correggere questa anomalia;

considerando che è necessario apportare talune modifiche al testo degli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 in conseguenza delle predette modifiche della legislazione danese;

considerando che è necessario modificare l'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto dell'estensione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai lavoratori autonomi per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura;

considerando che è necessario rettificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 in seguito ai mutamenti intervenuti nella competenza per quanto riguarda il pagamento dei supplementi di pensione per figli a carico dei titolari di pensione in Germania;

considerando che è necessario precisare nel suddetto allegato 10 il regime facoltativo competente di assicurazione continuata in Grecia, qualora siano soddisfatte le condizioni richieste per iscriversi a più di uno di detti regimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) allegato VI:

a) alla parte B. DANIMARCA:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1o gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato o autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione.

Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale. »;

ii) il punto 4 è soppresso;

iii) al punto 8, i termini « le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di vedova » sono sostituiti da « le pensioni d'invalidità, le pensioni anticipate, le pensioni di vecchiaia e di vedova »;

iv) i punti da 5 a 10 sono rinumerati di conseguenza;

b) alla parte C. GERMANIA è aggiunto il punto seguente:

« 16. Gli insegnanti greci che hanno lo statuto di funzionario e che, per aver insegnato nelle scuole tedesche, hanno versato i contributi al regime tedesco di assicurazione obbligatoria per la pensione nonché al regime speciale greco per funzionari e non sono più coperti, dopo il 31 dicembre 1978, dall'assicurazione obbligatoria tedesca, possono, su loro richiesta, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati conformemente all'articolo 1303 della legge in materia di assicurazione sociale (RVO) o all'articolo 82 della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG). Le domande di rimborso dei contributi devono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può inoltre far valere il suo diritto entro due anni dalla data a decorrere dalla quale non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 1303, paragrafo 7, della legge in materia di assicurazione sociale (RVO) e l'articolo 82, paragrafo 7, della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG) non si applicano per quanto riguarda sia i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensione sono stati versati in più dei contributi al regime speciale greco per funzionari, sia i periodi equiparati che seguono immediatemente i periodi durante i quali questi contributi obbligatori sono stati versati. »; c) alla parte E. GRECIA è aggiunto il punto seguente:

« 3. La legge n. 1469/84 relativa all'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensione per i cittadini greci e gli stranieri d'origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai profughi che risiedono nel territorio di uno Stato membro, conformemente al secondo comma.

Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati:

a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regime greco dell'assicurazione pensione, ovvero

b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di millecinquecento giorni. »;

d) alla parte J. REGNO UNITO:

i) il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge

purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3 a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:

i) il coniuge o l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una donna sposata, da un vedovo o da una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge

ii) l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una vedova che non beneficiava di una prestazione di superstite immediatamente prima dell'età pensionabile o beneficiava unicamente di una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento. »;

ii) al punto 13, dopo il paragrafo 1, va inserito il paragrafo seguente:

« 2) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento:

a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro; b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno. »;

il paragrafo 2 diviene il paragrafo 3;

2) all'allegato VII il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Per quanto riguarda il regime di assicurazione pensione per lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro. ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento.

b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio di detto Stato membro:

i) nel caso delle prestazioni dovute in virtù degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati e sono corrisposti soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio il familiare risiede ed a carico di detto Stato membro;

ii) nel caso delle prestazioni dovute in virtù degli articoli 77 o 78 del regolamento dalla persona avente diritto a dette prestazioni o dalla persona alla quale sono versate, il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione di tali articoli a titolo della legislazione di un altro Stato membro è sospeso; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o assegni familiari dello Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli. »;

2) l'allegato 2, parte B. DANIMARCA, è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1, lettera b), punto i), nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

« i) Prestazioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali: »;

b) il testo del paragrafo 1, lettera c), punto i), nella colonna di sinistra, è sostituito dal testo seguente:

« i) Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali: »;

3) l'allegato 3, parte B. DANIMARCA, è modificato come segue:

il testo del paragrafo 1, lettera c), punto i), nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

« i) Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali: »; 4) l'allegato 4, parte B. DANIMARCA è modificato come segue:

nella parte I, il testo del paragrafo 2, nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

« 2. Pensioni e prestazioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali: »;

5) l'allegato 9 è modificato come segue:

a) nella parte A. BELGIO è aggiunto il testo seguente:

« Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione ai casi ai quali si applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie per lavoratori autonomi. »;

b) nella parte D. FRANCIA è aggiunto il testo seguente:

« Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione ai casi ai quali si applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione malattia e maternità per lavoratori autonomi delle professioni non agricole. »;

6) l'allegato 10 è modificato come segue:

a) nella parte C. GERMANIA al punto 7, il testo della lettera a) nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

« a) assegni familiari corrisposti in virtù degli articoli 77 e 78 del regolamento: »;

b) nella parte E. GRECIA è inserito il paragrafo seguente:

1.2 // « 1. Per l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento di applicazione: // Ídryma Koinonikón Asfalíseon (IKA), Athína

(Istituto di assicurazioni sociali, Atene) »

e i paragrafi 1 - 10 sono rinumerati di conseguenza.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. L'articolo 1, salvo il punto 1, lettere c) e d), e l'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1984.

3. L'articolo 1, punto 1, lettera c), è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1985.

4. L'articolo 2, paragrafo 5, è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. C 47 del 19. 2. 1985, pag. 8.

(2) GU n. C 141 del 10. 6. 1985.

(3) Parere reso il 27 maggio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 230 del 22. 8. 1983. pag. 6.

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