EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0298

Direttiva 85/298/CEE della Commissione del 22 maggio 1985 che modifica per la seconda volta l'allegato della direttiva del Consiglio 79/117/CEE, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

OJ L 154, 13.6.1985, p. 48–48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 035 P. 109 - 109
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 035 P. 109 - 109
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 188 - 188
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 188 - 188
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 171 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 17 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 17 - 17

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/298/oj

31985L0298

Direttiva 85/298/CEE della Commissione del 22 maggio 1985 che modifica per la seconda volta l'allegato della direttiva del Consiglio 79/117/CEE, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 13/06/1985 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0188
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0188
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0109


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1985

che modifica per la seconda volta l'allegato della direttiva del Consiglio 79/117/CEE, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(85/298/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 79/117/CEE, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/131/CEE (2), in particolare l'arti- colo 6,

considerando che l'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche dell'allegato della direttiva 79/117/CEE;

considerando che appare opportuno sopprimere un certo numero di deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva, in quanto esiste attualmente la possibilità di effettuare trattamenti meno nocivi;

considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione di non avere, o non avere più, l'intenzione di valersi di tali deroghe;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A « Composti del mercurio »:

a) al punto 2 « Cloruro mercuroso (Calomelano) » è soppressa la lettera c);

b) al punto 5 « Alcoxialchil e aril derivati del mercurio » sono soppresse le lettere a) e b).

2. Nella parte B « Composti organici clorurati persistenti »:

a) al punto 1 « Aldrin »: il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« trattamento contro l'Otiorrhynchus del terreno colturale di crescita di piante ornamentali coltivate in contenitori »;

b) al punto 4 « DDT » tutto il testo della colonna 2 è soppresso;

c) al punto 5 « Endrin »:

aa) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« acaricida dei ciclamini »;

bb) il testo della lettera b) è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

(2) GU. n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 35.

Top