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Document 31984R1262

Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio del 10 aprile 1984 relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

OJ L 126, 12.5.1984, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 010 P. 228 - 229
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 010 P. 228 - 229
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 187 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 187 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 013 P. 78 - 79

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1262/oj

Related international agreement

31984R1262

Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio del 10 aprile 1984 relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 12/05/1984 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0114
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0228


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1262/84 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull ' armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la convenzione internazionale sull ' armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere , conclusa a Ginevra il 21 ottobre 1982 , introduce disposizioni atte a facilitare la circolazione internazionale delle merci , a contribuire alla graduale eliminazione degli ostacoli agli scambi e a promuovere lo sviluppo del commercio mondiale , conseguendo in tal modo obiettivi conformi a quelli della politica commerciale della Comunità economica europea ;

considerando che la convenzione permette tra l ' altro alla Comunità di applicare la propria legislazione ai controlli eseguiti alle sue frontiere interne e , per questioni di sua competenza , di esercitare in nome proprio i diritti , nonchù di adempiere gli obblighi che detta convenzione conferisce ai suoi Stati membri , parti contraenti della medesima ;

considerando che è pertanto opportuno approvare a nome della Comunità la convenzione internazionale sull ' armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione internationale sull ' armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere .

La Comunità applica la convenzione ai controlli effettuati alle sue frontiere esterne in conformità dell ' articolo 15 della convenzione .

Il testo della convenzione è accluso al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare , a nome della Comunità , lo strumento di ratifica ai sensi dell ' articolo 16 , paragrafo 3 , lettera a ) , della convenzione ( 3 ) .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 10 aprile 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

C . CHEYSSON

( 1 ) GU n . C 46 del 20 . 2 . 1984 , pag . 113 .

( 2 ) GU n . C 35 del 9 . 2 . 1984 , pag . 3 .

( 3 ) La data d ' entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

( Traduzione )

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL ' ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI ,

DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci ,

CONSIDERANDO la necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere ,

COSTATANDO che , alle frontiere , misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo ,

RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità , alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia ,

CONVINTE che l ' armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisce uno dei mezzi rilevanti per il conseguimento di tali obiettivi ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione s ' intende :

a ) per dogana , i servizi amministrativi responsabili dell ' applicazione della legislazione doganale , della riscossione dei dazi e delle tasse all ' importazione e all ' esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi , tra l ' altro , all ' importazione , al transito e all ' esportazione di merci ;

b ) per controllo doganale , l ' insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare

c ) per ispezione medico-sanitaria , un ' inspezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone , ad esclusione dell 'ispezione veterinaria ;

d ) per ispezione veterinaria , l ' ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali , nonchù l ' ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possono essere vettori di malattie degli animali ;

e ) per ispezione fitosanitaria , l ' ispezione destinata ad impedire la diffusione e l ' introduzione di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali al di là delle frontiere nazionali ;

f ) per controllo di conformità alle norme tecniche , il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione relative ;

g ) per controllo di qualità , qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisti minimi di qualità , internazionali o nazionali , previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione relative ;

h ) per servizio di controllo , qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all ' atto dell ' importazione , dell ' esportazione o del transito di merci .

Articolo 2

Obiettivo

Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci , la presente convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonchù il numero e la durata dei controlli , in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d ' applicazione ,

Articolo 3

Campo d ' applicazione

1 . La presente convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate , esportate o in transito , che attraversano una o più frontiere marittime , essere o terrestri .

2 . La presente convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle parti contraenti .

CAPITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 4

Coordinamento dei controlli

Le parti contraenti s ' impegnano , nella misura del possibile , ad organizzare in modo armonizzato l ' intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo .

Articolo 5

Mezzi a disposizione dei servizi

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo , le parti contraenti si adopereranno affinchù , nella misura del possibile e nell ' ambito della legislazione nazionale , siano messi a loro disposizione :

a ) personale qualificato in numero sufficiente , tenuto conto delle esigenze del traffico ;

b ) materiali ed impianti idonei al controllo , tenuto conto dei modi di trasporto , delle merci da controllare e delle esigenze del traffico ;

c ) direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi , affinchù , agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti .

Articolo 6

Cooperazione internationale

Le parti contraenti s ' impegnano a collaborare tra loro e , in caso di necessità , a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente convenzione e a perseguire , inoltre , se necessario , la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali .

Articolo 7

Cooperazione tra paesi vicini

Nel caso di attraversamento di una frontiera comune , le parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che ciò sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passagio delle merci e in particolare :

a ) si adopereranno al fine di organizzare il controllo conguinto delle merci e dei documenti istituendo impianti comuni ;

b ) si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza :

- degli orari di apertura dei posti di frontiera ,

- dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività ,

- delle categorie di merci , dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati .

Articolo 8

Scambio di informazioni

Le parti contraenti si comunicheranno a vicenda , su richiesta , le informazioni necessarie per l ' applicazione della presente convenzione , in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati .

Articolo 9

Documenti

1 . Le parti contraenti si adopereranno per promuovere , tra di loro e con i competenti organismi internazionali , l ' utilizzazione di documenti allineati alla formula quadro delle Nazioni Unite .

2 . Le parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato , purchù siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura , autenticità e certificazione e purchù siano leggibili e comprensibili .

3 . Le parti contraenti vigileranno affinchù i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione relativa .

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO

Articolo 10

Merci in transito

1 . Le parti contraenti accorderanno , nella misura del possibile , un trattamento semplice e rapido alle merci in transito , in particolare a quelle che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale , limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino . Terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale . Le parti contraenti faranno il possibile per prevedere un ' estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti , per lo sdoganamento delle merci che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale .

2 . Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unità di carico che presentino una sicurezza sufficiente .

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Ordine pubblico

1 . Nessuna disposizione della presente convenzione è di ostacolo all ' applicazione di divieti o di restrizioni all ' importazione , esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza , di moralità pubblica , di salute pubblica o di tutela dell ' ambiente , del patrimonio culturale o della proprietà industriale , commerciale e intellettuale .

2 . Tuttavia , ogni qualvolta ciò sia possibile , e senza compromettere l ' efficacia dei controlli , le parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli connessi con l ' applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 le disposizioni della presente convenzione , in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9 .

Articolo 12

Misure d ' urgenza

1 . Le misure d 'urgenza che le parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengano meno i motivi .

2 . Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all ' efficacia delle misure , le parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure .

Articolo 13

Allegati

1 . Gli allegati alla presente convenzione fanno parte integrante della convenzione stessa .

2 . Alla presente convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo , in conformità della procedura stabilita agli articoli 22 o 24 .

Articolo 14

Rapporti con altri trattati

Ferme restando le disposizioni dell ' articolo 6 , la presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le parti contraenti della presente convenzione abbiano concluso prima di divenire parti contraenti di quest ' ultima .

Articolo 15

La presente convenzione non è di ostacolo all ' applicazione di agevolazioni maggiori che due o più parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente , e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all ' articolo 16 , che siano parti contraenti , di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne , purchù non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente convenzione .

Articolo 16

Firma , ratifica , accettazione , approvazione e adesione

1 . La presente convenzione , depositata presso il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite , è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare , concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente convenzione .

2 . Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno - per le questioni che rientrano nella loro competenza - esercitare a proprio nome i diritti e adempiere gli obblighi che la presente convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione . In tal caso , gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti , ivi compreso il diritto di voto .

3 . Gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui sopra possono divenire parti contraenti della presente convenzione :

a ) depositando uno strumento di ratifica , di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato , ovvero

b ) depositando uno strumento di adesione .

4 . La presente convenzione sarà aperta dal 1° aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso , presso l ' ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra , alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 .

5 . A partire dal 1° aprile 1983 , la convenzione sarà aperta anche alla loro adesione .

6 . Gli strumenti di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite .

Articolo 17

Entrata in vigore

1 . La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione .

2 . Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione , la presente convenzione entrerà in vigore , per tutte le nuove parti contraenti , tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione .

3 . Qualsiasi strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione depositato dopo l ' entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione sarà considerado applicabile al testo modificato della presente convenzione .

4 . Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l ' accettazione di un emendamento , in conformità alla procedura di cui all ' articolo 22 , ma prima della sua entrata in vigore , sarà considerato applicabile al testo modificato della presente convenzione alla data di entrata in vigore dell ' emendamento .

Articolo 18

Denuncia

1 . Qualsiasi parte contraente potrà denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite .

2 . La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il segretario generale ne avrà ricevuto notifica .

Articolo 19

Estinzione

Qualora , dopo l ' entrata in vigore della presente convenzione , il numero degli Stati che sono parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi , la presente convenzione cesserà di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi .

Articolo 20

Composizioni delle vertenze

1 . Qualsiasi vertenza fra due o più parti contraenti inerente all ' interpretazione o all ' applicazione della presente convenzione sarà composta , nella misura del possibile , mediante negoziazione tra le parti in lite ovvero in altro modo .

2 . Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti in merito all ' interpretazione o all ' applicazione della presente convenzione , che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sarà deferita , su richiesta di una di esse , ad un tribunale arbitrale così costituito : ciascuna delle parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri a loro volta , designeranno un altro arbitro che sarà il presidente . Se , tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta , una delle parti non ha designato l ' arbitro , o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente , una qualunque delle parti potrà chiedere al segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell ' arbitro o del presidente del tribunale arbitrale .

3 . La decisione del tribunale arbitrale costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le parti in lite .

4 . Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno .

5 . Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale .

6 . Ogni controversia che possa sorgere tra le parti in lite in merito all ' interpretazione o all ' esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinchù sia giudicata dallo stesso .

7 . Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti nella procedura arbitrale . Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite .

Articolo 21

Riserve

1 . Qualsiasi parte contraente potrà , nel momento in cui firmerà , ratificherà , accetterà o approverà la presente convenzione o vi aderirà , dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell ' articolo 20 della presente convenzione . Le altre parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso .

2 . Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà , in qualsiasi momento , ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite .

Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo , non sarà ammessa alcuna riserva alla presente convenzione .

Articolo 22

Procedura di emendamento della presente convenzione

1 . La presente convenzione , compresi i suoi allegati , potrà essere modificata su proposta di una parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo .

2 . Qualsiasi emendamento proposto alla presente convenzione verrà esaminato da un comitato di gestione composto da tutte le parti contraenti in conformità del regolamento interno di cui all ' allegato 7 . Qualsiasi emendamento di questo tipo , esaminato o elaborato durante la riunione del comitato di gestione e adottato dal comitatà , sarà comunicato dal segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti per accettazione .

3 . Qualsiasi emendamento proposto , comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente , entrerà in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se , durante tale periodo , nessuna obiezione all ' emendamento proposto è stata notificata al segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia parte contraente o da un ' organizzazione di integrazione economica regionale che sia essa stessa parte contraente e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell ' articolo 16 della presente convenzione .

4 . Qualora un ' obiezione all ' emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo , si riterrà che l ' emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti .

Articolo 23

Richieste , comunicazioni e obiezioni

Il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta , comunicazione o obiezione fatta in virtù dell ' articolo 22 e della data d ' entrata in vigore di un emendamento .

Articolo 24

Conferenza a scopo di revisione

Dopo che la presente convenzione sarà stata in vigore per 5 anni , tutte le parti contraenti potranno , mediante notifica trasmessa al segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite , chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente convenzione , indicando le proposte da esaminare in tale conferenza . In tal caso :

i ) il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare , entro tre mesi , le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro , nonchù le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla conferenza ;

ii ) il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convochera una conferenza di revisione qualora , entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione , almeno un terzo delle parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione ;

iii ) tuttavia , segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell ' articolo 22 , potrà con l ' accordo della parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall ' articolo 22 , al posto della procedura di revisione .

Articolo 25

Notifiche

Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24 , il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati :

a ) Le firme , ratifiche , accettazioni , approvazioni e adevisioni in virtù dell ' articolo 16 ;

b ) Le date di entrata in vigore delle presente convenzione in conformità dell ' articolo 17 ;

c ) Le denunce in virtù dell ' articolo 18 ;

d ) L ' estinzione della presente convenzione in virtù dell ' articolo 19 ;

e ) Le riserve formulate in virtù dell ' articolo 21 .

Articolo 26

Esemplari certificati conformi

Dopo il 31 marzo 1984 , il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente convenzione a ciascuna delle parti contraenti e a tutti gli Stati che non sono parti contraenti .

Fatto a Ginevra il 21 ottobre 1982 , in un solo originale , i cui testi inglese , spagnolo , francese e russo fanno ugualmente fede .

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti , debitamente autorizzati a tal fine , hanno firmato la presente convenzione

ALLEGATO 1

ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DOGANALI E DEGLI ALTRI CONTROLLI

Articolo 1

Principi

1 . Tenuto conto della presenza della dogana a tutte le frontiere e del carattere generale del suo intervento , gli altri controlli vengono organizzati , nella misura del possibile , in maniera armonizzata con i controlli doganali .

2 . In applicazione di questo principo , è eventualmente possibile effettuare interamente o parzialmente tali controlli in luoghi diversi dalla frontiera , purchù le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare il traffico internazionale delle merci .

Articolo 2

1 . La dogana sarà informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l ' intervento di controlli diversi da quelli doganali .

2 . Qualora siano ritenuti necessari altri controlli , la dogana si adopererà affinchù i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborerà con essi .

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1 . Qualora debbano essere effettuati più controlli in uno stesso luogo , i servizi competenti prenderano tutte le disposizioni utili per effettuarli , se possibile , in una sola volta e nel più breve termine . Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d ' informazioni .

2 . In particolare , i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinchù il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli .

3 . La dogana potrà , su delega espressa dei servizi competenti , effettuare per loro conto , in tutto o in parte , i controlli di cui sono incaricati tali servizi . In questo caso , detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari .

Articolo 4

Risultato dei controlli

1 . Per tutti gli aspetti contemplati dalla presente convenzione , i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l ' efficacia dei controlli .

2 . Sulla base dei risultati dei controlli effettuati , il servizio competente deciderà sull ' ulteriore trattamento delle merci e ne informerà , se necessario , i servizi competenti per gli altri controlli . In base a questa decisione , la dogana assegnerà le merci al regime doganale appropriato .

ALLEGATO 2

ISPEZIONE MEDICO-SANITARIA

Articolo 1

Principi

L ' ispezione medico-sanitaria si effettua , a prescindere dal luogo in cui è eseguita , secondo i principi definiti dalla presente convenzione , in particolare dall ' allegato 1 .

Articolo 2

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata :

- le merci soggette ad un ' ispezione medico-sanitaria ,

- i luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l ' ispezione ,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative all ' ispezione medico-sanitaria , unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale .

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1 . I servizi di controllo si adopereranno affinchù gli impianti necessari siano disponibili nei posti di frontiera in cui se effettua l ' ispezione medico-sanitaria .

2 . L ' ispezione medico-sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all ' interno del paese se è comprovato , sulla base delle motivazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzato , che le merci non possono alterarsi , nù dar luogo a contagio nel corso del trasporto .

3 . Nell ' ambito delle convenzioni vigenti , le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre , nella misura del possibile , i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso .

4 . Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell ' ispezione medico-sanitaria , i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali .

Articolo 4

Merci in transito

1 . Nell ' ambito delle convenzioni vigenti , le parti contraenti rinunceranno , per quanto possibile , all ' ispezione medico-sanitaria delle merci in transito , purchù non vi sia da temere alcun rischio di contagio .

Articolo 5

Cooperazione

1 . I servizi addetti all ' ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all ' ispezione medico-sanitaria , in particolare mediante lo scambio di informazioni utili .

2 . Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell ' ispezione medico-sanitaria , il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci .

ALLEGATO 3

ISPEZIONE VETERINARIA

Articolo 1

Principi

L ' ispezione veterinaria si effettua , a prescindere dal luogo in cui è eseguito , secondo i principi definiti dalla presente convenzione , in particolare dall ' allegato 1 .

Articolo 2

Definizioni

L ' ispezione veterinaria definita alla lettera d ) dell ' articolo 1 della presente convenzione si estende anche all ' ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali . Essa può comprendere anche le ispezioni alla qualità e alle varie norme e regolamentazioni , come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che , per motivi di efficacia , sono spesso associate all ' ispezione veterinaria .

Articolo 3

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata :

- le merci soggette ad un ' ispezione medico-sanitaria ,

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l ' ispezione ,

- le malattie che è obbligatorio dichiarare ,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative all ' ispezione medico-sanitaria , unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale .

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1 . Le parti contraenti si adopereranno al fine di :

- predisporre , per quanto necessario e dove ciò sia possibile , appropriati impianti per l ' espezione veterinaria , in corrispondenza delle esigenze del traffico ,

- agevolare la circolazione delle merci , in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali , qualora sia stato preventivamente annunciato l ' arrivo delle merci .

2 . L ' ispezione veterinaria dei prodotti animali potrà essere effettuata anche in punti situati all ' interno del paese purchù , sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati , risulti che i prodotti non possano alterarsi , nù dar luogo a contagio nel corso del trasporto .

3 . Nell ' ambito delle convenzioni vigenti , le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre , per quanto possibile , i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso .

4 . Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell ' ispezione medico-sanitaria , i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci .

Articolo 5

Merci in transito

Nell ' ambito delle convenzioni in vigore , le parti contraenti rinuncerano , per quanto possibile , all ' ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito , purchù non vi sia da termere alcun rischio di contagio .

Articolo 6

Cooperazione

1 . I servizi addetti all ' ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all ' ispezione medico-sanitaria , in particolare mediante lo scambio di informazioni utili .

2 . Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell ' ispezione medico-sanitaria , il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci .

ALLEGATO 4

ISPEZIONE FITOSANITARIA

Articolo 1

Principi

L ' ispezione fitosanitaria si effettua , a prescindere dal luogo in cui è eseguita , secondo i principi definiti dalla presente convenzione , in particolare dall ' allegato 1 .

Articolo 2

Definizioni

L ' ispezione fitosanitaria definita alla lettera e ) dell ' articolo 1 della presente convenzione si estende anche all ' ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetali . Essa può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione .

Articolo 3

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata :

- le merci soggette ad un ' ispezione medico-sanitaria ,

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l ' ispezione ,

- l ' elenco dei nemici vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni ,

- le prescrizioni legali e regolamentari relative all ' ispezione medico-sanitaria , unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale .

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1 . Le parti contraenti si adopereranno al fine di :

- predisporre , per quanto necessario e dove ciò sia possibile , appropriati impianti per l ' ispezione fitosanitaria , il deposito , la disinsettazione e la disinfezione , in corrispondenza delle esigenze del traffico ,

- agevolare la circolazione delle merci , in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali , qualora sia stato preventivamente annunciato l ' arrivo delle merci .

2 . L ' ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potrà essere effettuata anche in punti situati all ' interno del paese purchù , sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati , risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto .

3 . Nell ' ambito delle convenzioni in vigore , le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre , per quanto possibile , i controlli materiali dei vegetali e dei prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso .

4 . Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell ' ispezione fitosanitaria , i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno il necessario affinchù tale deposito sia effettuato con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci .

Articolo 5

Merci in transito

Nell ' ambito delle convenzioni in vigore , le parti contraenti rinunceranno , per quanto è possibile , all ' ispezione fitosanitaria delle merci in transito , a mer che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali .

Articolo 6

Cooperazione

1 . I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all ' ispezione fitosanitaria , in particolare mediante lo scambio di informazioni utili .

2 . Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell ' ispezione medico-sanitaria , il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci .

ALLEGATO 5

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE

Articolo 1

Principi

Il controllo della conformità alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente convenzione si effettua , a prescindere dal luogo in cui è eseguito , secondo i principi definiti dalla presente convenzione , in particolare dall ' allegato 1 .

Articolo 2

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata :

- le norme che essa applica ,

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l ' ispezione ,

- i prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della conformità alle norme tecniche , unitamente alle rispettive procedure d ' applicazione generale .

Articolo 3

Armonizzazione delle norme

In mancanza di norme internazionali , le parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali .

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1 . Le parti contraenti si adopereranno al fine di :

- predisporre , per quanto necessario e dove ciò sia possibile , appropriati impianti per l ' ispezione fitosanitaria , il deposito , la disinsettazione e la disinfezione , in corrispondenza delle esigenze del traffico ,

- agevolare la circolazione delle merci , in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali , qualora sia stato preventivamente annunciato l ' arrivo delle merci .

2 . Il controllo della conformità alle norme tecniche potrà essere anche effettuato in punti situati all ' interno del paese purchù , sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati , risulti che le merci - e particolarmente i prodotti deperibili - non possono alterarsi durante il trasporto .

3 . Nell ' ambito delle convenzioni in vigore , le parti contraenti si adopereranno per ridurre , per quanto possibile , i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche .

4 . Le parti contraenti organizzeranno il controllo della conformità alle norme tecniche armonizzando , ogniqualvolta ciò sia possibile , le procedure del servizio responsabile di tali controlli e , all ' accorrenza , dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni .

5 . Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformità alle norme tecniche , i competenti servizi di controllo delle parti contraenti si adopereranno affinchù il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalità doganali , in condizioni che consentano la conservazione delle merci .

Articolo 5

Merci di transito

Di norma , il controllo della conformità alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto .

Articolo 6

Cooperazione

1 . I servizi responsabili del controllo della conformità alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche , in particolare mediante lo scambio di informazioni utili .

2 . Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell ' ispezione medico-sanitaria , il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci .

ALLEGATO 6

CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Articolo 1

Principi

Il controllo della qualità relativo alle merci contemplate dalla presente convenzione si effettua , a prescindere dal luogo in cui è eseguito , secondo i principi definiti dalla presente convenzione , in particolare dall ' allegato 1 .

Articolo 2

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata :

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l ' ispezione ,

- i prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità , unitamente alle rispettive procedure d ' applicazione generale .

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1 . Le parti contraenti si adopereranno al fine di :

- predisporre , per quando necessario e dove ciò sia possibile , posti di controllo della qualità , in corrispondenza delle esigenze del traffico ;

- agevolare la circolazione delle merci , in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualità e dei servizi doganali , ed accettando di espletare , al di fuori degli orari normali , formalità per le merci deperibili , qualora sia stato preventivamente annunciato l ' arrivo delle merci .

2 . Il controllo della qualità potrà essere anche effettuato in punti situati all ' interno del paese , purchù le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci .

3 . Nell ' ambito delle convenzioni in vigore , le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre , per quanto possibile , i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualità .

4 . Le parti contraenti organizzeranno il controllo della qualità armonizzando , ogniqualvolta ciò sia possibile , le procedure del servizio responsabile di tale controllo e , all ' accorrenza , dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni .

Articolo 4

Merci in transito

Di norma i controlli di qualità non si applicano alle merci in transito diretto .

Articolo 5

Cooperazione

1 . I servizi responsabili del controllo della qualità collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualità , in particolare mediante lo scambio di informazioni utili .

2 . Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualità , il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d ' esportazione , indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci .

ALLEGATO 7

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL ' ARTICOLO 22 DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Membri

I membri del comitato di gestione sono le parti contraenti della presente convenzione .

Articolo 2

Osservatori

1 . Il comitato di gestione può decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualità di osservatori , per le questioni che li interessino , le amministrazioni competenti degli Stati che non sono parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono parti contraenti .

2 . Tuttavia , fatto salvo l ' articolo 1 , le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 , competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegata alla presente convenzione , partecipano di diritto ai lavori del comitato di gestione in qualità di osservatori .

Articolo 3

Segreteria

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dal segretario esecutivo della commissione economica per l ' Europa .

Articolo 4

Convocazioni

Il segretario esecutivo della commissione economica per l ' Europa convoca il comitato :

i ) due anni dopo l ' entrata in vigore della convenzione ;

ii ) successivamente , ad una data fissata dal comitato , ma almeno ogni cinque anni ;

iii ) su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono parti contraenti .

Articolo 5

Ufficio di presidenza

Il comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione .

Articolo 6

Quorum

Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono parti contraenti .

Articolo 7

Decisioni

i ) Le proposte sono messe ai voti .

ii ) Ogni Stato che è parte contraente , rappresentato alla sessione , dispone di un voto .

iii ) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell ' articolo 16 convenzione , le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono parti contraenti della convenzione dispongono , in caso di votazione , di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche parti contraenti , della convenzione . In quest ' ultimo caso , tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto .

iv ) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v ) seguente , le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii ) e iii ) precedenti .

v ) Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii ) e iii ) precedenti .

Articolo 8

Resoconto

Il comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione .

Articolo 9

Disposizioni complementari

In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato , è applicabile il regolamento interno della commissione economica per l ' Europa , salvo il caso in cui 10 comitato decida diversamente .

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