EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R1915

Regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione del 13 luglio 1983 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

OJ L 190, 14.7.1983, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 113 - 115
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 113 - 115
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 145 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 145 - 147
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 271 - 273
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 167 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 167 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 7 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2013; abrogato da 32013R0730

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1915/oj

14.7.1983   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/25


REGOLAMENTO (CEE) N . 1915/83 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1983

relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economica delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (2), in particolare gli articoli 6 e 9,

considerando che è opportuno adattare le disposizioni del regolamento n. 184/66/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/82 (4), alle attuali condizioni di funzionamento della rete d'informazione ;

considerando che fra l'organo competente designato dallo Stato membro e gli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo deve essere concluso annualmente un contratto con il quale l'ufficio contabile s'impegna ad assolvere le sue mansioni nel rispetto della regolamentazione comunitaria; che il contratto deve contenere clausole che facciano riferimento a detta regolamentazione ;

considerando che, per consentire che i risultati della rete d'informazione vengano presentati a distanza non eccessiva dalla data di trasmissione alla Commissione delle prime schede aziendali, occorre limitare il periodo dell'anno durante il quale l'esercizio contabile può essere chiuso ;

considerando che le schede aziendali devono essere trasmesse entro termini che consentano agli uffici contabili, agli organi di collegamento e alla Commissione di svolgere i loro compiti ;

considerando che è opportuno che i termini per la trasmissione delle schede aziendali decorrano dalla fine dell'esercizio contabile cui esse si riferiscono ;

considerando che, per essere considerate debitamente compilate, le schede aziendali devono contenere dati conformi ai fatti, elaborati e presentati in conformità del regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3272/82 (6);

considerando che la retribuzione forfettaria versata dalla Commissione deve essere basata sul numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse nei termini prescritti ;

considerando che l'incremento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale richiedono una revisione periodica di tale retribuzione ;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento nel tempo delle operazioni finanziarie connesse alla concessione della retribuzione forfettaria, è opportuno procedere al pagamento di un acconto ;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento n. 184/66/CEE a decorrere dall'esercizio contabile 1984 e applicare le nuove disposizioni a partire dallo stesso esercizio ;

considerando che il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel contratto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 79/65/CEE sono indicate almeno le clausole di cui all'allegato.

Articolo 2

L'esercizio contabile di dodici mesi consecutivi definito all'allegato II, punto I, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2237/77, si chiude nel corso del periodo compreso tra il 31 dicembre e il 31 giugno.

Articolo 3

Le schede aziendali, presentate secondo la forma richiesta dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77, previa verifica del loro contenuto da parte dell'organo di collegamento, vengano trasmesse da quest'ultimo in plico confidenziale alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono.

Qualora, nel rispetto del suddetto termine di nove mesi, un organo di collegamento possa trasmettere la totalità delle schede aziendali soltanto ad una data posteriore al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine dell'esercizio contabile, l'organo di collegamento in causa trasmette alla Commissione, tra il 15 e il 31 dicembre, tutte le schede aziendali debitamente compilate di cui dispone; le restanti schede aziendali vengono trasmesse successivamente, entro i termini prescritti.

Articolo 4

La scheda aziendale si considera debitamente compilata se:

il suo contenuto è conforme ai fatti,

i dati contabili in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità del regolamento (CEE) n. 2237/77.

Articolo 5

1.   La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3.

2.   La retribuzione forfettaria è versata in due rate:

un acconto pari al 50 % della somma, all'inizio dell'esercizio contabile di ciascuno Stato membro, per il numero di aziende contabili di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (7);

il saldo, il cui importo è calcolato moltiplicando la retribuzione per il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione, detratto l'acconto suddetto, entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione delle schede aziendali da parte della Commissione.

3.   L'importo della retribuzione forfettaria è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento 79/65/CEE.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio dell'esercizio contabile 1984.

Il regolamento n. 184/66/CEE è abrogato. Esso continua ad essere applicabile sino al termine dell'esercizio contabile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione


(1)  GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

(2)  GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

(3)  GU n. 213 del 23. 11. 1966, pag. 3637/66.

(4)  GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 10.

(5)  GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1.

(6)  GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 10.

(7)  GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.


ALLEGATO

Clausole del contratto di cui all'allegato 9 del regolamento n. 79/65/CEE

I contratti conclusi tra l'organismo competente designato dalla Stato membro e ciascuno degli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo scelti in conformità del regolamento n. 79/65/CEE contengono almeno ed in modo esplicito le clausole seguenti :

impegno dell'ufficio contabile a compilare le schede aziendali in conformità della regolamentazione comunitaria ;

impegno dell'ufficio contabile a trasmettere le schede aziendali entro termini che consentano di rispettare la regolamentazione comunitaria ;

impegno dell'ufficio contabile a fornire all'organo di collegamento tutti i chiarimenti da esso richiesti in merito allo svolgimento dei suoi compiti ;

impegno dell'ufficio contabile a rispettare il divieto di divulgare i dati contabili individuali raccolti e ogni altra informazione individuale di cui venga a conoscenza nello svolgimento o in occasione dello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola, impegno a vincolare le persone adibite a detti compiti all'osservazione degli stessi obblighi e impegno a prendere tutte le disposizioni a tal fine necessarie.


Top