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Document 31978L1015

Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

OJ L 349, 13.12.1978, p. 21–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 189 - 200
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 124 - 133
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 124 - 133
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 120 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 120 - 129

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1998; abrogato da 31997L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1015/oj

31978L1015

Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 13/12/1978 pag. 0021 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0120
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0120
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0124


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (78/1015/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i motocicli ai sensi delle legislazioni nazionali, concernono tra l'altro il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni;

considerando che l'aumento numerico e l'estensione dell'uso dei motocicli intensificano il disturbo dovuto ad inconvenienti acustici e che quindi diventa necessario limitare le emissioni sonore dei motocicli sulla base di un metodo di misura rappresentativo;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai motocicli comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ognuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni;

considerando che l'imposizione di valori limite al livello sonoro dei motocicli costituisce un passo verso il miglioramento dell'ambiente ; che occorre tuttavia continuare a promuovere lo sviluppo tecnico di motocicli meno rumorosi ; che, in particolare, per i motocicli di maggior potenza occorre sforzarsi di giungere prima del 1985, a ridurre a circa 80 dB (A) i valori limite attualmente fissati ; che anche per le altre categorie di motocicli è indispensabile proseguire lo sforzo per arrivare ad ottenere una diminuzione del rumore ; che i livelli fissati dovranno tener conto dei mezzi tecnici che potranno essere posti in atto per quella data e che, inoltre, detti livelli dovranno essere fissati in tempo utile per consentire ai costruttori di disporre di un termine sufficiente per migliorare i loro prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per motociclo un veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, munito di motore, destinato a circolare su strada, la cui velocità massima per costruzione è superiore a 50 km/h.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per «omologazione di portata nazionale», l'atto amministrativo denominato: - agréation par type/aanneming, nella legislazione belga,

- standardtypegodkendelse, nella legislazione danese,

- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,

- réception par type, nella legislazione francese,

- type-approval, nella legislazione irlandese,

- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,

- agréation, nella legislazione lussemburghese,

- typegoedkeuring, nella legislazione olandese,

- type-approval, nella legislazione del Regno Unito. (1)GU n. C 40 del 20.2.1975, pag. 18. (2)GU n. C 125 dell'8.6.1976, pag. 48. (3)GU n. C 204 del 30.8.1976, pag. 25.

Articolo 3

1. Su domanda di un costruttore o del suo mandatario ogni Stato membro procede alle prove di cui all'allegato I per verificare se un tipo di motociclo è conforme alle prescrizioni armonizzate. Per uno stesso tipo di motociclo questa domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Al termine delle prove, lo Stato membro rilascia il certificato relativo alla misurazione del livello sonoro, qui di seguito denominato «certificato», di modello conforme a quello indicato nell'allegato II, precisando in particolare se il tipo di motociclo soddisfa o meno alle prescrizioni armonizzate.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di motociclo alle prescrizioni armonizzate, prende le misure necessarie per sorvegliare, ove occorra, la conformità della produzione al tipo indicato nel certificato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Articolo 4

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri, copia dei certificati redatti per ogni tipo di motociclo sottoposto alle prove previste dalla presente direttiva. Copia del certificato viene rilasciata anche al richiedente. Gli altri Stati membri accettano questo documento come dimostrazione che le prove previste dalla presente direttiva sono state effettuate e si astengono in tal caso di ripetere le prove stesse.

Articolo 5

1. Negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli formano oggetto di un'omologazione nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali ai fini del rilascio di un'omologazione nazionale su domanda del costruttore o del suo mandatario.

2. Negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli non formano oggetto di un'omologazione nazionale, l'immatricolazione non può essere rifiutata e la vendita, la messa in circolazione o l'uso di tali motocicli non possono essere vietati per il fatto che siano state osservate, anziché le corrispondenti prescrizioni nazionali, le prescrizioni tecniche armonizzate.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di motociclo alle prescrizioni armonizzate prende le disposizioni necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1.

2. Qualora questo Stato membro ritenga che tale modifica non implichi modifiche dei dati presi in considerazione per la redazione del certificato, le autorità competenti di tale Stato membro ne informano il costruttore o il suo mandatario.

3. Se invece lo Stato membro in questione constata che tale modifica giustifica ulteriori verifiche o nuove prove e comporta perciò una modifica del certificato esistente o la redazione di un nuovo certificato, le autorità competenti di detto Stato ne informano il costruttore o il suo mandatario. Nel contempo esse trasmettono questi nuovi documenti nonché il numero del telaio dell'ultimo motociclo prodotto in conformità del precedente certificato e, se del caso, anche il numero del telaio del primo motociclo prodotto in conformità del certificato modificato o nuovo, alle autorità competenti degli altri Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data di redazione dei nuovi documenti.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1º ottobre 1980 e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri non possono tuttavia rifiutare, per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'omologazione nazionale e/o l'immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un tipo di motociclo che, quanto al livello sonoro, risulti conforme alle disposizioni nazionali in vigore al momento della notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide una riduzione dei limiti ammissibili per il livello sonoro di cui all'allegato I.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1) modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE (2) ; i limiti ammissibili per il livello sonoro non possono in nessun caso essere aumentati. Questa procedura si applica tuttavia al punto 2.1.1 dell'allegato I soltanto a decorrere dal 1º luglio 1984.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL (1)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (2)GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39.

ALLEGATO I DEFINIZIONI, LIVELLI SONORI AMMISSIBILI, DISPOSITIVO DI SCAPPAMENTO

1. DEFINIZIONI 1.1. Tipo di motociclo per quanto riguarda il livello sonoro e il dispositivo di scappamento

Per «Tipo di motociclo per quanto concerne il livello sonoro e il dispositivo di scappamento», si intendono i motocicli che non presentano tra loro differenze sostanziali ; tali differenze possono riguardare in particolare: 1.1.1. il tipo di motore (a due o a quattro tempi, motore a pistone alternativo o rotante, numero e volume dei cilindri, numero e tipo dei carburatori o del sistema d'iniezione, disposizione delle valvole, potenza massima e regime di rotazione corrispondente);

al momento dell'applicazione della presente direttiva, per i motori a pistone rotante si deve considerare come cilindrata il doppio volume della camera;

1.1.2. il sistema di trasmissione, in particolare il numero dei rapporti e loro riduzione;

1.1.3. il numero, tipo e disposizione dei dispositivi di scappamento.

1.2. Dispositivo di scappamento

Per «dispositivo di scappamento», si intende l'insieme degli dementi necessari per limitare il rumore provocato dal motore del motociclo e dal suo scappamento.

1.3. Dispositivi di scappamento di tipi diversi

Per «dispositivi di scappamento di tipi diversi», si intendono i dispositivi che presentino tra di loro differenze sostanziali, basate sulle caratteristiche seguenti: 1.3.1. i dispositivi i cui elementi hanno marchi di fabbrica o commerciali diversi;

1.3.2. i dispositivi per i quali le caratteristiche dei materiali che costituiscono uno qualsiasi degli elementi sono diverse o i cui elementi hanno una forma o una grandezza diversa;

1.3.3. i dispositivi per i quali i principi di funzionamento di un elemento almeno sono diversi;

1.3.4. i dispositivi i cui elementi sono combinati diversamente.

1.4. Elemento di un dispositivo silenziatore di scappamento o d'ammissione

Per «elemento di un dispositivo silenziatore di scappamento o d'ammissione», si intende uno dei componenti isolati il cui insieme forma il dispositivo di scappamento (per esempio tubi e tubazioni di scappamento, il silenziatore propriamente detto) o il dispositivo d'ammissione (filtro aria).

Se il motore è munito di un filtro aria e/o di un ammortizzatore di rumori d'ammissione, indispensabile per garantire l'osservanza dei valori limite del livello sonoro, detto filtro e detto ammortizzatore devono essere considerati come elementi aventi la stessa importanza del dispositivo di scappamento.

2. LIVELLI SONORI AMMISSIBILI 2.1. Rumore del motociclo in movimento 2.1.1. Limiti

Il livello sonoro dei motociclo misurato nelle condizioni previste ai punti da 2.1.2 a 2.1.5, non deve superare i seguenti limiti: >PIC FILE= "T0013552">

2.1.2. Strumenti di misura 2.1.2.1. Misure acustiche

L'apparecchio per la misura del livello sonoro è un fonometro di precisione conforme al modello descritto nella pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», 2a edizione, della commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Per le misurazioni viene utilizzata la risposta «veloce» del fonometro nonché la curva di valutazione «A», entrambi descritti nella suddetta pubblicazione.

All'inizio e alla fine di ogni serie di misurazioni, il fonometro deve essere calibrato, secondo le indicazioni del costruttore, con un'opportuna fonte sonora (ad es. : pistophon).

2.1.2.2. Misurazioni della velocità

La velocità di rotazione del motore, la velocità del motociclo nel percorso di prova devono essere determinate con un'approssimazione del ± 3 %.

2.1.3. Condizioni di misura 2.1.3.1. Condizioni del motociclo

Durante le misurazioni il motociclo deve essere in ordine di marcia (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura, ruota di scorta e conducente).

Prima di procedere alle misurazioni, il motore del motociclo deve essere portato alla temperatura normale di funzionamento. Se il motociclo è munito di ventilatori a comando automatico, non si deve azionare tale dispositivo quando si misura il livello sonoro. Nei motocicli aventi più di una ruota motrice, si deve utilizzare unicamente la trasmissione destinata al normale uso su strada. Nel caso di un motociclo munito di carrozzetta, questa deve essere tolta per la prova.

2.1.3.2. Terreno di prova

Il terreno di prova deve essere costituito da un tratto di accelerazione disposto centralmente, circondato da una zona praticamente piana. Il tratto di accelerazione deve essere piano ; la pista deve essere asciutta e di natura tale che il rumore di rotolamento del motociclo resti basso.

Sul terreno di prova, le condizioni del campo acustico libero devono essere rispettate con una tolleranza di ± 1 dB tra la fonte sonora al centro del tratto di accelerazione ed il microfono. Questa condizione si considera soddisfatta quando a una distanza di 50 m attorno al centro del tratto di accelerazione non esistono grossi ostacoli suonoriflettenti, come siepi, rocce, ponti o edifici. La superficie del terreno di prova deve essere costituita, per almeno 10 m intorno al centro del tratto di accelerazione, di materiale duro, quale cemento, asfalto o altro materiale acusticamente equivalente e non essere ricoperta da neve farinosa, erbe alte, terra soffice o cenere.

In prossimità del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa avere influssi sul campo acustico ; nessuno dovrà restare tra il microfono e la fonte sonora. L'osservatore che esegue le misurazioni deve disporsi in modo da non alterare comunque le indicazioni dello strumento di misura.

2.1.3.3. Varie

Le misurazioni non devono essere effettuate in condizioni atmosferiche sfavorevoli e in particolare in presenza di raffiche di vento.

Nelle misurazioni il livello sonoro ponderato (A) prodotto da fonti diverse dal motociclo in prova nonché il livello sonoro che risulta dall'effetto del vento, devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) rispetto al livello sonoro del motociclo. Il microfono può essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purché si tenga conto della sua influenza sulla sensibilità e sulle caratteristiche direzionali del microfono.

2.1.4. Metodo di misura 2.1.4.1. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB), ponderato A, deve essere misurato durante il passaggio del motociclo tra le linee AA' e BB' (figura 1). La misurazione non è valida se si rileva un valore di punta che differisce anormalmente dal livello sonoro generale.

Si effettuano almeno due misure su ciascun lato del motociclo.

2.1.4.2. Collocazione del microfono

Il microfono deve essere collocato a una distanza di 7,5 m dalla linea di riferimento CC' (figura 1) della pista, all'altezza di 1,2 m dal suolo.

2.1.4.3. Condizioni di guida

Il motociclo deve avvicinarsi alla linea AA' ad una velocità iniziale costante, secondo quanto indicato ai punti 2.1.4.3.1 e 2.1.4.3.2. Non appena la parte anteriore del motociclo ha raggiunto la linea AA', si spinge a fondo il comando dell'acceleratore con la massima rapidità in pratica possibile mantenendolo in questa posizione finché la parte posteriore del motociclo avrà raggiunto la linea BB' ; in questo momento il comando dell'acceleratore deve essere riportato al più presto in posizione di «minimo».

Per tutte le misure il motociclo deve essere guidato in linea retta sul percorso d'accelerazione in modo che la traccia sul suolo del piano longitudinale mediano del motociclo sia il più vicino possibile alla linea CC'. 2.1.4.3.1. Utilizzazione dell'eventuale cambio

Quando il motociclo è munito di un cambio non automatico con al massimo 4 marce, la seconda marcia è innestata.

Quando il motociclo è munito di un cambio non automatico con più di 4 marce: - la terza marcia è innestata per i motocicli la cui cilindrata non supera i 350 cm3,

- la seconda marcia è innestata per i motocicli la cui cilindrata supera i 350 cm3.

Quando il motociclo è munito di un cambio automatico con un selettore a mano, il selettore è posto nella posizione immediatamente inferiore alla posizione corrispondente alla velocità massima del motociclo.

2.1.4.3.2. Velocità d'avvicinamento

Il motociclo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante - pari a 50 km/ora, con una velocità di rotazione del motore compresa tra il 50 % e il 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II, oppure

- inferiore a 50 km/ora, con una velocità di rotazione del motore pari al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II, oppure

- superiore a 50 km/ora, con una velocità di rotazione del motore pari al 50 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II.

2.1.5. Risultati (verbale di prova) 2.1.5.1. Nel verbale di prova, redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato II, si annotano tutte le circostanze e influenze di rilievo per i risultati di misura.

2.1.5.2. I valori letti sullo strumento di misura devono essere arrotondati al decibel più vicino.

Per il rilascio del certificato di cui all'allegato II sono presi in considerazione soltanto valori di misura che presentino in due misurazioni consecutive effettuate dallo stesso lato del motociclo un divario non superiore a 2 dB (A).

2.1.5.3. Per tener conto dell'imprecisione delle misure, il risultato di ogni misura è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB (A).

2.1.5.4. Se i quattro risultati della misurazione sono inferiori o uguali al livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il motociclo in prova, la prescrizione di cui al punto 2.1.1 si considera soddisfatta.

Se uno solo dei quattro risultati supera il livello massimo ammissibile e se questo superamento non è superiore a 1 dB (A), si procede a una seconda serie di quattro misurazioni. In questo caso, la prescrizione di cui al punto 2.1.1 è considerata soddisfatta soltanto se i quattro nuovi risultati sono inferiori o uguali al livello massimo ammissibile.

In tutti gli altri casi la prescrizione di cui al punto 2.1.1 è considerata non soddisfatta.

2.2. Rumore del motociclo fermo 2.2.1. Livello di pressione sonora in prossimità dei motocicli

Inoltre, per facilitare successivamente il controllo del rumore dei motocicli in circolazione, il livello di pressione sonora deve essere misurato vicino all'imboccatura del dispositivo di scappamento (silenziatore), conformemente alle seguenti prescrizioni, e il risultato della misurazione deve essere registrato nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato II.

2.2.2. Strumenti di misura

Per le misurazioni deve essere usato un fonometro di precisione conformemente al punto 2.1.2.1.

2.2.3. Condizioni di misura 2.2.3.1. Condizioni del motociclo

Prima di procedere alle misure, il motore del motociclo dovrà essere portato alla temperatura normale di funzionamento. Se il motociclo è munito di ventilatore a comando automatico, durante il controllo non si debbono azionare tali dispositivi durante la misurazione del livello sonoro.

Durante le misurazioni, la leva del cambio deve trovarsi in posizione di «folle». Qualora sia impossibile disinnestare la trasmissione, si deve lasciare che la ruota motrice del motociclo giri a vuoto, per esempio tenendo sollevato il motociclo con un cavalletto.

2.2.3.2. Terreno di prova (figura 2)

Come terreno di prova può essere usata qualsiasi zona libera da disturbi acustici di rilievo. Particolarmente idonee sono zone piane, rivestite di cemento, asfalto o altro materiale duro e che siano altamente riflettenti ; sono escluse le piste in terra battuta. Il terreno di prova deve avere la forma di un rettangolo i cui lati siano lontani almeno 3 m dai punti più esterni del motociclo (manubrio escluso). All'interno di detto rettangolo non devono trovarsi ostacoli di rilievo, come per esempio una persona, esclusi l'osservatore e il conducente. Il veicolo deve essere disposto nel rettangolo in maniera tale che il microfono sia distante almeno 1 m da eventuali spigoli del marciapiede.

2.2.3.3. Varie

Le varie indicazioni dello strumento di misura provocate da rumori circostanti e dal vento devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro da misurare. Il microfono può essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purché si tenga conto della sua influenza sulla sensibilità dello strumento.

2.2.4. Metodo di misura 2.2.4.1. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB), ponderato A, deve essere misurato durante il periodo di funzionamento previsto al punto 2.2.4.3.

In ciascun punto di misura devono essere eseguite almeno tre misurazioni.

2.2.4.2. Posizioni del microfono (figura 2)

Il microfono deve essere collocato all'altezza dell'orifizio di uscita del tubo di scappamento, comunque a non meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La capsula del microfono deve essere orientata verso l'apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m. L'asse di sensibilità massimo del microfono deve essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45º ± 10º rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di scarico.

Rispetto a detto piano verticale il microfono deve essere collocato dal lato in cui si ottiene la massima distanza tra il microfono e il profilo del motociclo (manubrio escluso).

Se il sistema di scappamento ha più orifizi di uscita i cui centri distino 0,3 m o meno, il microfono deve essere orientato verso l'orifizio di uscita più vicino al profilo del motociclo (manubrio escluso) od a quello più alto rispetto alla superficie della pista. Se i centri degli orifizi di uscita distano gli uni dagli altri più di 0,3 m, si devono eseguire per ogni orifizio di uscita misurazioni separate, prendendo come risultato il massimo valore misurato.

2.2.4.3. Condizioni di funzionamento

Il numero di giri del motore deve essere tenuto costante a uno dei seguenti valori: >PIC FILE= "T0013553">

Appena raggiunto un numero di giri costante, il comando dell'acceleratore deve essere riportato rapidamente nella posizione di «minimo». Il livello sonoro deve essere misurato durante un periodo di funzionamento che comprenda un breve mantenimento del regime costante e tutta la durata della decelerazione, prendendo come risultato valido l'indicazione massima del fonometro.

2.2.5. Risultati (verbale di prova) 2.2.5.1. Nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato II devono essere annotati tutti i dati necessari, in particolare quelli che hanno servito a misurare il rumore del motociclo fermo.

2.2.5.2. I valori letti sullo strumento di misura devono essere arrotondati al decibel intero più vicino.

Sono presi in considerazione soltanto i valori ottenuti in 3 misurazioni consecutive, i cui rispettivi divari non siano superiori a 2 dB (A).

2.2.5.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato di queste tre misurazioni.

3. DISPOSITIVO DI SCAPPAMENTO (SILENZIATORE) 3.1. Se il motociclo è munito di dispositivi destinati a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si osservano le prescrizioni del presente punto 3. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro dell'aria e/o di un ammortizzatore di rumori d'ammissione necessario(i) per garantire l'osservanza del livello sonoro ammissibile, tale filtro e/o tale ammortizzatore sono considerati parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto 3 sono loro del pari applicabili.

3.2. Lo schema del dispositivo di scappamento deve essere accluso al certificato di cui all'allegato II.

3.3. Sul silenziatore dovranno essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili la marca ed il tipo.

3.4. I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 3.4.1. i materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas;

3.4.2. dispositivi adeguati devono garantire il mantenimento in posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata di utilizzazione del silenziatore;

3.4.3. i materiali assorbenti fibrosi devono resistere ad una temperatura superiore di almeno il 20 % alla temperatura di funzionamento che si può presentare nella parte del silenziatore in cui si trovano i materiali assorbenti fibrosi.

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