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Document 31977L0540

Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore

OJ L 220, 29.8.1977, p. 83–94 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 006 P. 222 - 233
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 235 - 246
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 235 - 246
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 234
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 234
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 004 P. 223 - 234
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 231 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 231 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 30 - 41

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/540/oj

31977L0540

Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0083 - 0094
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0235


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore

( 77/540/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro le luci di stazionamento ;

considerando che queste precrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di stazionamento , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce di stazionamento ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo di luce di stazionamento conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I , II , IV , V e VI .

2 . Lo Stato membro cher ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato IV per ogni tipo di luce di stazionamento da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di stazionamento di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di stazionamento per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se queste recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di stazionamento recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottare , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione . Il cui modello figura nell ' allegato III , compilate per ogni tipo di luce di stazionamento che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di stazionamento munite dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di una omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le luci stazionamento se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare le vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le luci stazionamento se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore , destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo della disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

W . RODGERS

( 1 ) GU n . C 118 del 16 . 5 . 1977 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 1 .

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I : Definizioni , disposizioni generali , intensità della luce emessa , modalità delle prove , colore della luce emessa , conformità della riproduzione , osservazione sul colore

ALLEGATO II : Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale

ALLEGATO III : Modello di scheda di omologazione CEE

ALLEGATO IV : Condizioni d ' omologazione CEE e marcatura

ALLEGATO V : Misure fotometriche

ALLEGATO VI : Colore della luce emessa , coordinate tricromatiche

ALLEGATO I

DEFINIZIONI , DISPOSIZIONI GENERALI , INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA , MODALITÀ DELLE PROVE , COLORE DELLA LUCE EMESSA , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE , OSSERVAZIONE SUL COLORE

1 . DEFINIZIONI

1.1 . Luce di stazionamento

Per « luce di stazionamento » si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato .

1.2 . Asse di riferimento

Per « asse di riferimento » si intende l ' asse caratteristico del segnale luminoso , determinato del costruttore della luce di stazionamento per servie da direzione di riferimento ( H = 0° , V = 0° ) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo .

1.3 . Centro di riferimento

Per « centro di riferimento » si intende l ' intersezione dell ' asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore della luce di stazionamento .

1.4 . Tipo di luce di stazionamento

Per « tipo di luce di stazionamento » si intendono luci di stazionamento che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze riguardano in particolare :

1.4.1 . i marchi di fabbrica o commerciali ,

1.4.2 . le caratteristiche del sistema ottico ,

1.4.3 . il tipo di lampada .

2 . DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 . Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell ' allegato IV deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 3 e 5 .

2.2 . Le luci di stazionamento debbono essere progettate e costruite in modo tale che , nelle normali condizioni d ' impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte in tali condizioni , il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva .

3 . INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

3.1 . Lungo l ' asse di riferimento , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell ' allegato IV deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi qui sotto definiti :

* Minimo ( cd ) * Massimo ( cd ) *

3.1.1 . luci di stazionamento anteriori : * 2 * 60 *

3.1.2 . luci di stazionamento posteriori : * 2 * 30 *

3.2 . Fuori dell ' asse di riferimento , all ' interno dei campi definiti negli schemi dell ' allegato II , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni :

3.2.1 . in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all ' allegato V , deve essere almeno uguale al valore indicato nel quadro suddetto per quella determinata direzione espresso in percentuale del minimo di cui al punto 3.1 ;

3.2.2 . in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata , non deve superare il massimo menzionato al precedente punto 3.1 ;

3.2.3 . tuttavia , un ' intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di stazionamento incorporate mutuamente con le luci di arresto ( vedi precedente punto 3.1.2 ) al di sotto di un piano che , rispetto al piano orizzontale , forma un angolo di 5° verso il basso ;

3.2.4 . inoltre :

3.2.4.1 . in tutta l ' estenzione dei campi definiti dagli schemi dell ' allegato II , l ' intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd ;

3.4.4.2 . le prescrizioni del punto 2.2 dell ' allegato V sulle variazioni locali d ' intensità devono essere rispettate .

3.3 . Le intensità vanno misurate con lampada o lampade permanentemente accese e , qualora si tratti di dispositivi emettenti luce di colore giallo ambra o rosso , con la luce colorata .

3.4 . L ' allegato V citato al precedente punto 3.2.1 contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare .

4 . MODALITÀ DELLE PROVE

Tutte le misure vanno effettuate con la lampade campioni incolori del tipo previsto per la luce di stazionamento e regolare in modo da emettere in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade .

5 . COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa , misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all ' illuminante A della commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) , deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell ' allegato VI .

6 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni luce di stazionamento recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 3 e 5 . Tuttavia , per una qualsiasi luce di stazionamento prelevata da una fabbricazione di serie i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa ( misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 4 ) possono limitarsi , in ogni direzione , all ' 80 % dei valori minimi prescritti ai punti 3.1 e 3.2 .

7 . OSSERVAZIONE SUL COLORE

L ' omologazione CEE è rilasciata se il colore della luce emessa dalle luci di stazionamento è conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.13 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE .

ALLEGATO II

Sedile : vedi G.U .

ALLEGATO III

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

( Formato massimo : A 4 [ 210 × 297 mm ] )

Indicazione dell ' amministrazione

Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE di un tipo di luce di stazionamento

N . di omologazione

1 . Tipo di luce di stazionamento

2 . Tipo o tipi di lampada previsti

3 . Colore della luce emessa

4 . Marchio di fabbrica o commerciale della luce

5 . Nome e indirizzo del costruttore

6 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario

7 . Presentato all ' omologazione CEE in data

8 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE

9 . Data del verbale rilasciato da questo servizio

10 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio

11 . Data dell ' omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE ( 1 )

12 . Omologazione CEE unica rilasciata , in base al punto 3.3 dell ' allegato IV , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare :

13 . Data dell ' omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE unica ( 1 )

14 . Luogo

15 . Data

16 . Firma

17 . Il disegno n . ... , qui allegato , indica le posizioni geometriche di montaggio della luce di stazionamento sul veicolo , nonchù l ' asse di riferimento ed il centro di riferimento della luce

18 . Eventuali osservazioni

( 1 ) Cancellare le menzioni inutili .

ALLEGATO IV

CONDIZIONI D ' OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1 . La domanda d ' omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

1.2 . Per ogni tipo di luce di stazionamento , la domanda deve essere corredata :

1.2.1 . da una descrizione succinte che precisi , in particolare , il tipo o i tipi di lampada previsti che devono essere conformi alle prescrizioni della commissione internazionale dell ' illuminazione ( CIE ) ( 1 ) ; 1.2.2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo di luce di stazionamento nei quali precisate le condizioni geometriche per l ' applicazione sul veicolo , nonchù l ' asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento ( angolo orizzontale H = 0° , angolo verticale V = 0° ) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse ;

1.2.3 . da due campioni ; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata indifferentemente sull parte destra o sulla sinistra del veicolo , i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo .

2 . ISCRIZIONI

2.1 . I campioni di un tipo di luce di stazionamento presentati all ' omologazione CEE debbono :

2.1.1 . recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile ;

2.1.2 . recare l ' indicazione , chiaramente leggibile ed indelebile , del o dei tipi di lampade previsti ;

2.1.3 . presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti punto 4 ; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2 .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

3.1 . Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 , sono conformi alle disposizioni degli allegati I , II , IV , V e VI l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione .

3.2 . Questo non viene più attribuito ad un lato di luce di stazionamento .

3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci , si può attribuire un marchio d ' omologazione della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile .

4 . MARCATURA

4.1 . Ogni luce di stazionamento conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

4.2 . Tale marchio è costituito :

da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal , numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

1 per la R . f . di Germania ,

2 per la Francia ,

3 per l ' Italia ,

4 per i Paesi Bassi ,

6 per il Belgio ,

11 per il Regno Unito ,

13 per il Lussemburgo ,

18 per la Danimarca ,

IRL per l ' Irlanda ,

e da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazione CEE compilata per il tipo di luce di stazionamento .

4.3 . Il marchio d ' omologazione CEE è compilato dal simbolo aggiuntivo « P » .

4.4 . Il numero d ' omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » in una posizione qualsiasi rispetto ad esso .

4.5 . Il marchio d ' omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo che siano indelebili e ben leggibili anche quando le luci di stazionamento sono montare sul veicolo .

4.6 . In appendice viene fornito un esempio di marchio d ' omologazione CEE completo di simbolo aggiuntivo .

4.7 . Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci , può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue :

- un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

- un numero d ' omologazione CEE ,

- i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

4.8 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , dalle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

Appendice

Esempio di marchio di omologazione CEE : vedi G . U .

ALLEGATO V

MISURE FOTOMETRICHE

1 . METODI DI MISURA

1.1 . Durante le misure fotometriche , un ' adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti .

1.2 . In caso di contestazione sui risultati delle misure queste ultime debbono essere eseguite in modo che :

1.2.1 . la distanza di misura sia tale che si possa applicare le legge dell ' inverso del quadrato della distanza :

1.2.2 . l ' apparecchiatura di misura sia tale che l ' apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10° e 1° ;

1.2.3 . l ' intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discotti di più di 15° dalla direzione di osservazione medesima .

2 . QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

Sedile : vedi G . U .

2.1 . La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all ' asse di riferimento ( sul veicolo essa è orizzontale , parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesta ) . Essa passa per il centro di riferimento . I valori indicati nel quadro danno , per le varie direzioni di misura , le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull ' asse ( in direzione H = 0° e V = 0° ) .

2.2 . Qualora , all ' esame visivo , una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell ' intensità luminosa , si deve verificare che nessuna intensità , misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2.1 , sia :

2.2.1 . per una prescrizione minima , inferiore al 50 % dell ' intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione ;

2.2.2 . per una prescrizione massima , superiore all ' intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione aumentata di una frazione della differenza fra le intensità prescritte per dette direzioni di misura , essendo questa frazione una funzione lineare della differenza .

ALLEGATO VI

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

ROSSO : * Limite verso il giallo : y*0,0335 *

* Limite verso il porpora : z*0,008 *

BIANCO : Limite verso il blu : x*0,310 *

* Limite verso il giallo : x*0,500 *

* Limite verso il verde : y*0,150 + 0,640 x *

* Limite verso il verde : y*0,440 *

* Limite verso il porpora : y*0,050 + 0,750 x *

* Limite verso il rosso : y*0,382 *

GIALLO AMBRA : Limite verso il giallo : y*0,429 *

* Limite verso il rosso : y*0,398 *

* Limite verso il bianco : z*0,007 *

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegate una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all ' illuminante A della commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) .

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