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Document 31974R1392
Regulation (EEC) No 1392/74 of the Council of 4 June 1974 amending Regulation (EEC) Nos 1408/71 and 574/72 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
Regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
OJ L 152, 8.6.1974, p. 1–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 17 - 25
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. impl. da 31983R2001
Regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 08/06/1974 pag. 0001 - 0009
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0017
++++ ( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . L 306 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1973 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1392/74 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1974 che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e n . 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2864/72 ( 2 ) , in particolare gli articoli 95 e 97 , visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 878/73 ( 4 ) , in particolare l'articolo 121 , vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e n . 574/72 sono entrati in vigore il 1 ottobre 1972 e sono applicabili nei nuovi Stati membri dal 1 aprile 1973 ; considerando che talune legislazioni nazionali hanno subito modifiche dopo queste date ed altresì che l'esperienza ha posto in evidenza talune lacune nella regolamentazione comunitaria , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue : 1 . All'articolo 15 , paragrafo 3 , il secondo comma è soppresso . 2 . L'Allegato II è così modificato : Parti A e B punto 21 . GERMANIA _ REGNO UNITO : Il testo della lettera a ) è sostituito dal seguente testo : " a ) L'articolo 3 , paragrafi 1 e 6 , e l'articolo 7 , paragrafi da 2 a 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 ; " 3 . L'Allegato III è così modificato : Il testo del punto I . REGNO UNITO è sostituito dal seguente testo : " I . REGNO UNITO Gran Bretagna La legge del 14 luglio 1971 sulle prestazioni d'invalidità Irlanda del Nord La legge del 16 luglio 1971 sulle prestazioni d'invalidità . " 4 . L'allegato IV è così modificato : 1 . Tavola BELGIO , voce ITALIA , colonna Regime generale : La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " . 2 . Tavola FRANCIA , voce ITALIA , colonne Regime generale 1 gruppo , Regime agricolo Invalidità 2/3 , Regime miniere Invalidità generale 2/3 : La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " . 3 . Tavola LUSSEMBURGO , voce ITALIA , colonna Invalidità operai : La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " . 5 . L'allegato V è modificato come segue : 1 . Punto B . DANIMARCA : Dopo il paragrafo 9 si aggiungano i seguenti paragrafi : " 10 . Per determinare il diritto alle prestazioni in natura , in applicazione dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dell'articolo 31 del regolamento , il termine " familiare " designa qualsiasi persona considerata familiare a norma della legge sul servizio pubblico di sanità . 11 . Per l'applicazione alla legislazione danese dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento , le pensioni d'invalidità , di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura . " 2 . Punto C . GERMANIA : Dopo il paragrafo 7 , si aggiungano i seguenti paragrafi : " 8 . L'articolo 1233 della legge in materia di assicurazione sociale ( RVO ) e l'articolo 10 della legge sull'assicurazione degli impiegati ( AVG ) modificati dalla legge del 16 ottobre 1972 in materia di riforma del regime delle pensioni , che disciplinano l'assicurazione volontaria nel quadro dei regimi tedeschi di assicurazione per la pensione , sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri nonché agli apolidi e profughi che risiedono sul territorio degli altri Stati membri , secondo le seguenti modalità : Ove le condizioni generali siano soddisfatte , possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione : a ) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania ; b ) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto , in un qualsiasi momento , ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione ; c ) qualora l'interessato , cittadino di un altro Stato membro , abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di uno Stato terzo , abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all'assicurazione tedesca per la pensione o possa essere ammesso all'assicurazione volontaria a norma di disposizioni transitorie precedentemente in vigore e non sia stato assicurato obbligatoriamente o volontariamente a norma della legislazione di un altro Stato membro . 9 . Il regolamento non pregiudica l'articolo 51 a ) , paragrafo 2 , della legge che modifica il regime di pensione degli operai ( ArVNG ) né l'articolo 49 a ) , paragrafo 2 , della legge che modifica il regime di pensione degli impiegati ( AnVNG ) , modificati dalla legge del 16 ottobre 1972 in materia di riforma del regime delle pensioni . Le persone cui il paragrafo 8 , lettere b ) e c ) , permette di accedere all'assicurazione volontaria possono versare contributi soltanto per i periodi per i quali non hanno già versato contributi in applicazione della legislazione di un altro Stato membro . " 3 . Punto E . IRLANDA : a ) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente : " 3 . In caso di residenza o di dimora in Irlanda , i lavoratori , i disoccupati , i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita , nonché i loro familiari , di cui all'articolo 19 , paragrafo 1 , all'articolo 22 , paragrafi 1 e 3 , all'articolo 25 , paragrafi 1 e 3 , all'articolo 26 , paragrafo 1 , ed agli articoli 28 bis , 29 e 31 del regolamento , beneficiano gratuitamente dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese allorché dette prestazioni sono a carico dell'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda . " b ) Dopo il paragrafo 3 , si aggiunga il seguente paragrafo : " 3 bis . I familiari di un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni , tenuto conto se del caso dell'articolo 18 del regolamento , beneficiano gratuitamente , allorché risiedono in Irlanda , dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese . Le prestazioni così corrisposte sono a carico dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore . Tuttavia , qualora il coniuge del lavoratore o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda , le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese , sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese . " c ) Dopo il paragrafo 4 , si aggiungano i seguenti paragrafi : " 5 . Per determinare il diritto alle prestazioni in natura , in applicazione dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dell'articolo 31 del regolamento , il termine " familiare " designa qualsiasi persona considerata a carico del lavoratore per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947 _ 1970 ( Health Acts 1947 to 1970 ) . 6 . Per l'applicazione alla legislazione irlandese dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento , le pensioni d'invalidità , di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura . " d ) Dopo il paragrafo 6 , si aggiunga il seguente paragrafo : " 7 . Per il calcolo della retribuzione per la concessione della prestazione variabile in funzione della retribuzione , prevista dalla legislazione irlandese in caso di concessione di prestazioni di malattia , di maternità e di disoccupazione , in deroga all'articolo 23 , paragrafo 1 , e all'articolo 68 , paragrafo 1 , del regolamento , viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore , per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale ( imposta sul reddito ) di riferimento , un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori di sesso maschile e femminile durante detto esercizio . " 4 . Punto G . LUSSEMBURGO : Il testo di cui al suddetto punto diventa il paragrafo 1 . Dopo tale paragrafo , si aggiunga il seguente paragrafo : " 2 . Per l'attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi , i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1 ottobre 1972 . " 5 . Punto I . REGNO UNITO : Dopo il paragrafo 9 si aggiungano i seguenti paragrafi : " 10 . Per l'applicazione del titolo III , capitolo 3 , del regolamento , non si tiene conto né dei contributi proporzionali versati dall'assicurato a norma della legislazione del Regno Unito , né delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione . L'importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all'importo della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito , determinato conformemente a quanto predisposto al suddetto capitolo ; la somma dei due importi costituisce la prestazione effettivamente dovuta all'interessato . 11 . Per il calcolo della retribuzione per la concessione del supplemento variabile in funzione della retribuzione , previsto dalla legislazione del Regno Unito in particolare per le prestazioni in denaro in caso di malattia , per le prestazioni di disoccupazione e per le prestazioni temporanee di vedova , in deroga all'articolo 23 , paragrafo 1 , ed agli articoli 47 e 68 , paragrafo 1 , del regolamento , viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore , per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale ( imposta sul reddito ) di riferimento , un importo pari alla retribuzione settimanale media corrispondente alla quota settimanale media del supplemento variabile in funzione della retribuzione che , sulla base di stime , sarà pagabile rispettivamente ad un lavoratore di sesso maschile o femminile durante l'anno di prestazioni in corso . 12 . Per determinare il diritto alle prestazioni in natura , in applicazione dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) e dell'articolo 31 del regolamento , il termine " familiare " designa qualsiasi persona considerata persona a carico ai sensi della legge sull'assicurazione nazionale o della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro del Regno Unito . 13 . Per l'applicazione alla legislazione del Regno Unito dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento , le pensioni d'invalidità , di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura . 14 . Per l'applicazione del regolamento relativo alle prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi nonché all'assicurazione disoccupazione ( Gibilterra ) , qualsiasi persona cui il presente regolamento è applicabile è considerata come domiciliata a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro . " 6 . Il testo inglese degli articoli indicati in appresso è modificato come segue : 1 . Articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , quinta riga : inserire " its " prima di " own account " . 2 . All'articolo 38 , paragrafo 2 , dalla terza alla quinta riga : sostituire " in an completion of insurance periods shall take account to where appropriate " con " in an occupation which is subject to a special scheme or , where appropriate " . 3 . All'articolo 45 , paragrafo 2 , prima riga e paragrafo 3 , prima riga : leggere " a " invece di " am " . All'articolo 45 , paragrafo 2 , settima riga : leggere " be " invece di " bei " . All'articolo 45 , paragrafo 3 , settima riga : leggere " is " invece di " ist " . All'articolo 45 , paragrafo 3 , ottava riga : leggere " still " invece di " stil " . All'articolo 45 , paragrafo 3 , tredicesima riga : leggere " be deemed " invece di " bedeemed " . 4 . All'articolo 47 , paragrafo 3 , sesta riga : aggiungere " in the territory of another member State as if they were residing " dopo " residing " . 5 . All'articolo 57 , paragrafo 2 , terza riga : leggere " condition " invece di " conditions " . 6 . All'articolo 58 , paragrafo 2 , quarta riga e seguenti : sostituire : " shall determine such average wage or salary exclusively by reference where appropriate , the average of the standard wages or salaries corresponding to the periods completed under the said legislation " con : " shall take account exclusively of the standard wage or salary or , where appropriate , of the average of the standard wages or salaries corresponding to the periods completed under the said legislation " . 7 . All'articolo 71 , paragrafo 1 , lettera a ) , ii ) , sesta riga : mettere una virgola dopo la parola " employed " . 8 . All'articolo 75 , paragrafo 1 , lettera a ) , dodicesima riga : sostituire " staying , residing or situated " con " residing or staying " . Articolo 2 Il regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue : 1 . All'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2 . 2 . All'articolo 46 è soppresso il paragrafo 3 . 3 . L'allegato 1 è così modificato : Punto I . REGNO UNITO Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo : " 4 . Department of Health and Social Services for Northern Ireland ( Ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord ) , Belfast . " Dopo il paragrafo 4 , si aggiunga il seguente paragrafo : " 5 . Director of the Department of Labour and Social Security ( Direttore del ministero del lavoro e della sicurezza sociale ) , Gibraltar " . 4 . L'allegato 2 è così modificato : 1 . Punto C . GERMANIA a ) Paragrafo 1 . Assicurazione malattia : i ) Prima dei termini " Per l'applicazione dell'articolo 25 , paragrafo 1 del regolamento " , si inserisca il seguente paragrafo : " Per l'applicazione dell'articolo 13 , paragrafo 2 , lettera d ) , del regolamento : a ) se l'interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania : Allgemeine Ortskrankenkasse ( Cassa generale locale di malattia ) competente per il luogo di residenza dell'interessato ; b ) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro : Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn ( Cassa generale locale di malattia di Bonn ) , Bonn ; c ) se i familiari dell'interessato , prima che egli fosse chiamato o richiamato alle armi , erano iscritti , in conformità dell'articolo 17 , paragrafo 1 , del regolamento di applicazione , ad un'istituzione tedesca : l'istituzione di assicurazione malattia cui i familiari sono iscritti ; " ii ) il testo della lettera a ) è sostituito dal seguente testo : " a ) se l'interessato è iscritto ad una Allgemeine Ortskrankenkasse ( Cassa generale locale di malattia ) o se non è iscritto ad alcuna istituzione di assicurazione malattia : Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn ( Cassa generale locale di malattia di Bonn ) , Bonn ; " b ) Paragrafo 2 . Assicurazione pensione degli operai , degli impiegati e dei lavoratori delle miniere : Il testo del comma introduttivo è sostituito dal seguente testo : " Per decidere in merito alle domande di prestazioni e all'ammissione all'assicurazione volontaria durante la procedura di liquidazione delle prestazioni , nonché alla concessione delle prestazioni ai sensi del regolamento : " 2 . Punto D . FRANCIA a ) Il testo del paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo : " 2 . Per l'applicazione dell'articolo 96 del regolamento di applicazione : a ) regime generale : Caisse nationale de l'assurance-maladie ( Cassa nazionale di assicurazione malattia ) , Paris b ) regime agricolo : Caisse de mutualité sociale agricole ( Cassa mutua sociale agricola ) c ) regime minerario : Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ( Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere ) , Paris d ) regime dei marittimi : Etablissement national des invalides de la marine ( Ente nazionale degli invalidi della marina ) , Paris " b ) Il testo del paragrafo 4 , I , b ) , iii ) , è sostituito con il seguente testo : " iii ) infortuni sul lavoro : aa ) in generale : _ il datore di lavoro o in sua vece l'assicuratore , per gli infortuni occorsi prima del 1 luglio 1973 _ Caisse de mutualité sociale agricole ( Cassa mutua sociale agricola ) per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973 bb ) per le maggiorazioni di rendite : _ Caisse des dépôts et consignations ( Cassa depositi ) , Arcueil ( 94 ) , per gli infortuni occorsi prima del 1 luglio 1973 _ Caisse de mutualité sociale agricole ( Cassa mutua sociale agricola ) per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973 " 3 . Punto G . LUSSEMBURGO a ) Al paragrafo 1 il testo della lettera a ) è sostituito con il testo seguente : " a ) per l'applicazione dell'articolo 28 , paragrafo 2 , del regolamento : Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers ( Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai ) , Luxembourg " b ) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo : " 6 . Assegni in caso di morte : per l'applicazione dell'articolo 66 del regolamento : Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers ( Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai ) , Luxembourg " 4 . Punto I . REGNO UNITO Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo : " 2 . Prestazioni in denaro : Gran Bretagna Department of Health and Social Security ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale ) , London Irlanda del Nord Department of Health and Social Services for Northern Ireland ( Ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord ) , Belfast Gibilterra Department of Labour and Social Security ( Ministero del lavoro e della sicurezza sociale ) , Gibraltar " 5 . L'allegato 3 è modificato come segue : 1 . Punto C . GERMANIA a ) Paragrafo 1 . Assicurazione malattia : i ) Sub lettera a ) , colonna di destra , i seguenti termini sono soppressi : " o , in mancanza di tale cassa , Landkrankenkasse ( Cassa rurale di malattia ) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato " ; ii ) Sub lettera b ) , colonna di destra , i termini " una Landkrankenkasse ( Cassa rurale di malattia ) " sono sostituiti dai termini " una Landwirtschaftliche Krankenkasse ( Cassa agricola di malattia ) " ; iii ) Nel testo tedesco , sub lettera c ) colonna di destra , il termine " Arbeitnehmer " è sostituito dal termine " Arbeiter " . b ) Paragrafo 2 . Assicurazione infortuni : Sub lettera a ) , colonna di destra , i seguenti termini sono soppressi : " o , in mancanza di tale cassa , Landkrankenkasse ( Cassa rurale di malattia ) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato " . 2 . Punto I . REGNO UNITO Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo : " 2 . Prestazioni in denaro : Gran Bretagna Department of Health and Social Security _ Overseas Group ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale _ servizio internazionale ) , Newcastle-upon-Tyne Irlanda del Nord Department of Health and Social Services for Northern Ireland _ Overseas Branch ( Ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord _ servizio internazionale ) , Belfast Gibilterra Department of Labour and Social Security ( Ministero del lavoro e della sicurezza sociale ) , Gibraltar " . 6 . L'allegato 4 è modificato come segue : Il testo del punto I . REGNO UNITO è sostituito dal seguente testo : " I . REGNO UNITO Gran Bretagna Department of Health and Social Security _ Overseas Group ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale _ servizio internazionale ) , Newcastle-upon-Tyne Irlanda del Nord Department of Health and Social Services for Northern Ireland _ Overseas Branch ( Ministero della Sanità e dei Servizi sociali per l'Irlanda del Nord _ servizio internazionale ) , Belfast Gibilterra Department of Health and Social Security _ Overseas Group ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale _ servizio internazionale ) , Newcastle-upon-Tyne " . 7 . L'allegato 6 è modificato come segue : Punto C . GERMANIA Il testo del paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo : " 2 . Assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere ( invalidità , vecchiaia , morte ) : a ) rapporti con il Belgio , la Danimarca , la Francia , l'Irlanda , il Lussemburgo ed il Regno Unito : pagamento diretto b ) rapporti con l'Italia ed i Paesi Bassi : pagamento tramite gli organismi di collega mento ( applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5 ) " . 8 . L'allegato 7 è modificato come segue : Il testo del punto I . REGNO UNITO è completato come segue : " Gibilterra Barclays Bank ( Banca Barclays ) , Gibraltar " 9 . L'allegato 9 è modificato come segue : Punto C . GERMANIA Ai paragrafi 1 e 2 , il testo della lettera b ) , colonna di destra , è soppresso e le lettere di identificazione della diciture successive vanno conseguentemente modificate . 10 . L'allegato 10 è modificato come segue : 1 . Punto C . GERMANIA Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo : " 6 . Per l'applicazione dell'articolo 91 , paragrafo 2 del regolamento di applicazione : a ) assegni familiari corrisposti ad una persona in favore di un orfano : Arbeitsamt ( Ufficio del lavoro ) , Nuernberg b ) supplementi per figlio alle pensioni o rendite dei regimi legali di assicurazione pensione : istituzioni di assicurazione pensione degli operai , di assicurazione degli impiegati e di assicurazione pensione dei minatori , designate come istituzioni competenti nell'allegato 2 , parte C , punto 2 . " 2 . Punto I . REGNO UNITO Il testo relativo all'Irlanda del Nord è sostituito dal seguente testo : " Irlanda del Nord Department of Health and Social Services for Northern Ireland _ Overseas Branch ( Ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord _ servizo internazionale ) , Belfast " . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1 aprile 1973 , ad eccezione : _ dell'articolo 1 , punto 5 , sub 4 e dell'articolo 2 , punto 4 , sub 1 e 3 , punto 5 , sub 1 , e punto 9 che sono applicabili a decorrere dal 1 ottobre 1972 nei rapporti tra gli Stati membri della Comunità nella composizione originaria ; _ dell'articolo 1 , punto 1 e punto 5 , sub 2 , e dell'articolo 2 , punto 2 che sono applicabili a decorrere dal 19 ottobre 1972 nei rapporti tra gli Stati membri della Comunità nella composizione originaria ; _ dell'articolo 2 , punto 4 , sub 2 , che è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1973 ; _ dell'articolo 1 , punto 5 , sub 3 , lettera d ) che è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL