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Document 31974L0577

Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione

OJ L 316, 26.11.1974, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 62 - 63
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 28 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 28 - 29

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrogato da 31993L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/577/oj

31974L0577

Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 26/11/1974 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0258
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0258


++++

( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 7 . 1974 , pag . 52 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1974

relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione

( 74/577/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che le legislazioni nazionali attualmente vigenti in materia di protezione degli animali presentano disparità tali da compromettere direttamente il funzionamento del mercato comune ; che gli oneri derivanti da queste disposizioni variano infatti da uno Stato membro all'altro ;

considerando inoltre che occorre intraprendere un'azione comunitaria intesa a prevenire , in generale , ogni trattamento crudele degli animali ; che in una prima fase è opportuno che l'azione verta sulle condizioni atte a far subire agli animali in occasione della macellazione , soltanto le sofferenze assolutamente inevitabili ;

considerando che a tal fine occorre generalizzare la pratica dello stordimento con mezzi riconosciuti adeguati ;

considerando che occorre tuttavia tener conto delle prescrizioni specifiche di taluni riti religiosi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri provvedono affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina , ovina , suina e caprina e i solipedi vengano adottate misure atte ad assicurare che lo stordimento abbia luogo immediatamente prima della macellazione secondo procedimenti appropriati .

2 . Per stordimento , ai sensi della presente direttiva , si intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico , dell'elettricità o dell'anestesia con il gas senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che , applicato ad un animale , provochi nel soggetto uno stato d'incoscienza che persista fino alla macellazione , evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali .

Questo procedimento deve essere approvato dall'autorità competente .

Articolo 2

1 . L'autorità competente , secondo la legislazione nazionale , accerta che lo stordimento venga praticato con un apparecchio approvato per la specie animale in questione e che tale apparecchio sia in buono stato di funzionamento e venga usato in modo adeguato da persona in possesso delle necessarie capacità e conoscenze .

2 . Nella misura in cui l'immobilizzazione risulti necessaria , essa deve effettuarsi immediatamente prima dello stordimento .

Articolo 3

In alcuni casi particolari , segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione da parte dell'agricoltore per consumo proprio , l'autorità competente puo accordare deroghe alle disposizioni della presente direttiva , ma deve accertarsi che non vengano inflitti agli animali trattamenti crudeli o sofferenze inutili all'atto dello stordimento e della macellazione .

Articolo 4

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo le disposizione nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi .

Articolo 5

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1 luglio 1975 e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 18 novembre 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . BONNET

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