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Document 31973L0404

Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai detergenti

OJ L 347, 17.12.1973, p. 51–52 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 13 - 14
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 106 - 107
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 106 - 107
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 162 - 163
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 162 - 163
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 27 - 28

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2005; abrogato da 32004R0648

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/404/oj

31973L0404

Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai detergenti

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 17/12/1973 pag. 0051 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0162
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0162
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0106


++++

( 1 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 89 del 23 . 8 . 1972 , pag . 13 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative ai detergenti

( 73/404/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il sistema legislativo in vigore negli Stati membri per garantire la biodegradabilità dei tensioattivi è diverso da uno Stato membro all'altro , il che ha l'effetto di ostacolare gli scambi ;

considerando che l'impiego crescente dei detergenti è una delle cause dell'inquinamento dell'ambiente naturale , in genere , e delle acque , in particolare ;

considerando che uno degli effetti inquinanti dei detergenti sulle acque , e precisamente la formazione di grandi quantità di schiuma , limita il contatto tra l'acqua e l'aria , rende difficile l'ossigenazione , intralcia la navigazione , compromette la fotosintesi necessaria alla vita della flora acquatica , influenza sfavorevolmente le varie fasi dei sistemi di depurazione delle acque di scarico , danneggia le stazioni di depurazione delle acque scarico e costituisce un pericolo microbiologico indiretto a causa del possibile trasferimento di batteri e di virus ;

considerando che è opportuno mantenere il tasso medio di biodegradabilità dei detergenti vicino al 90 % , che le conoscenze tecniche e le possibilità industriali lo consentono , che è tuttavia opportuno premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che possono portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per detergente si intende , ai sensi della presente direttiva , qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali ( tensioattivi ) e in genere elementi secondari ( coadiuvanti , rinforzanti , cariche , additivi e altri elementi accessori ) .

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'immissione in commercio e l'impiego di detergenti quando la biodegradabilità media dei tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90 % per ciascuna delle seguenti categorie : anionici , cationici , non ionici e anfoliti .

L'impiego di tensioattivi il cui tasso medio di biodegradabilità sia almeno uguale al 90 % non deve pregiudicare , in condizioni normali di impiego , la salute umana o degli animali .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare , per motivi riguardanti la biodegradabilità e la tossicità dei tensioattivi , l'immissione in commercio e l'impiego dei detergenti che rispondono alle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 4

La corrispondenza alle esigenze dell'articolo 2 è verificata con i metodi di controllo definiti in altre direttive del Consiglio , che terranno conto delle incertezze di tali metodi , fissando le tolleranze appropriate .

Articolo 5

1 . Se , in base a un controllo eseguito conformemente alle direttive previste all'articolo 4 , uno Stato membro costata che un detergente non corrisponde alle esigenze dell'articolo 2 , ne vieta l'immissione in commercio e l'impiego sul suo territorio .

2 . Qualora adotti un provvedimento di divieto , esso ne informa immediatamente lo Stato membro da cui proviene il prodotto e la Commissione , precisando i motivi della propria decisione ed i particolari del controllo di cui al paragrafo 1 .

Se quest'ultimo Stato solleva obiezioni in merito a tale decisione , la Commissione procede immediatamente a una consultazione dei due Stati interessati e , se del caso , degli altri Stati membri .

Se non è stato possibile raggiungere un accordo , la Commissione , entro tre mesi dall'informazione di cui al primo comma , acquisisce il parere di uno dei laboratori previsti all'articolo 6 che non sia fra quelli notificati dai due Stati membri interessati in virtù di detto articolo .

Tale parere è fornito in base a metodi di riferimento definiti nelle direttive previste all'articolo 4 .

La Commissione comunica il parere del laboratorio agli Stati membri interessati che entro un mese possono sottoporre alla Commissione le loro osservazioni . La Commissione puo ricevere al tempo stesso le eventuali osservazioni al suddetto parere delle parti interessate .

Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni , la Commissione formula , all'occorrenza , le raccomandazioni del caso .

Articolo 6

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione quale o quali laboratori sono abilitati a eseguire i controlli secondo i metodi di riferimento di cui all'articolo 5 , paragrafo 2 .

Articolo 7

1 . Le seguenti indicazioni devono figurare a caratteri leggibili , visibili e indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono presentati al consumatore :

a ) la denominazione del prodotto ;

b ) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio .

Le stesse indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa .

2 . Gli Stati membri possono subordinare l'immissione in commercio dei detergenti sul proprio territorio all'impiego delle rispettive lingue nazionali per le indicazioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 22 novembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . KAMPMANN

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