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Document 22014A0412(01)

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

OJ L 109, 12.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/204/oj

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12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»,

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominata «Norvegia»,

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (1), di seguito «il regolamento»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito «Ufficio di sostegno» dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «paesi associati».

(2)

La Norvegia ha concluso accordi con l'UE in virtù delle quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, segnatamente l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (2),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata della partecipazione

La Norvegia partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Consiglio di amministrazione

La Norvegia è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La Norvegia contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è sostenuto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

Protezione dei dati

1.   Nell'applicazione del presente accordo la Norvegia procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

2.   Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

3.   Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Norvegia rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

Articolo 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

Articolo 7

Corte di giustiziadell'Unione europea

La Norvegia riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4 del regolamento.

Articolo 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1.   Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e regime e le misure esecutive adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini norvegesi assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.

2.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3.   L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi.

4.   I cittadini norvegesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

Articolo 9

Privilegi e immunità

La Norvegia applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (5), riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di tale protocollo.

Articolo 10

Lotta contro la frode

Sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Riksrevisjonen.

Articolo 11

Comitato

1.   Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Norvegia, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Norvegia o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2.   In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 12

Allegato

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

3.   All'atto della firma della presente convenzione, le parti contraenti possono dichiarare, di comune accordo, che esso si applica in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla sua firma.

Articolo 14

Denuncia e validità dell'accordo

1.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2.   Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Tale accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

3.   Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.

4.   Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  GU UE L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(2)  GU CE L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

(3)  GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU CE L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  GU UE C 83 del 30.3.2010, pag. 266.


ALLEGATO

FORMULA APPLICABILE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1.

L'importo del contributo finanziario della Norvegia alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente:

 

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Norvegia.

2.

Il contributo finanziario è versato in euro.

3.

La Norvegia è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Norvegia la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4.

Il contributo finanziario della Norvegia è adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'UE, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1). In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5.

Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Norvegia è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.


(1)  GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


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