EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22007D0461
2007/461/EC: Decision No 2/2007 of the ACP-EC Council of Ministers of 25 May 2007 allowing additional bilateral contributions, to be managed by the Commission, in support of the objectives of the African Peace Facility
2007/461/CE: Decisione n. 2/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007 , intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa
2007/461/CE: Decisione n. 2/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007 , intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa
OJ L 175, 5.7.2007, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/35 |
DECISIONE N. 2/2007 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 25 maggio 2007
intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa
(2007/461/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), riveduto dall'accordo (2) che modifica il suddetto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare l'allegato I, punto 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono FES alla creazione di un Fondo per la pace in Africa (3), ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa. |
(2) |
Il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS). |
(3) |
Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi dovrebbero essere convogliati nel Fondo per la pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del decimo FES. |
(4) |
La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) (4), fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del nono FES non possono più essere impegnati. |
(5) |
È opportuno pertanto stabilire la possibilità di contributi aggiuntivi da parte degli Stati membri dell'UE, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa, |
DECIDE:
Articolo 1
Contributi volontari
Fino al 30 settembre 2007 ogni Stato membro dell'UE può fornire alla Commissione contributi volontari aggiuntivi per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa a titolo del protocollo finanziario.
La Commissione è incaricata della gestione di tali contributi nel quadro del Fondo per la pace in Africa secondo le procedure del nono Fondo europeo di sviluppo, salvo i disimpegni che verranno rimborsati agli Stati membri dell'UE in proporzione ai rispettivi contributi aggiuntivi volontari.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2007.
Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il presidente
Mohlabi K. TSEKOA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato in via provvisoria a norma della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).
(3) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108.
(4) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.