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Document 21996A0319(02)

Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune, del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra - Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Mercosur

OJ L 69, 19.3.1996, p. 4–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 069 P. 255 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 069 P. 255 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 79 - 97

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/205/oj

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21996A0319(02)

Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune, del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra - Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Mercosur

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 19/03/1996 pag. 0004 - 0022
L 112 29/04/1999 P. 0066


ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

parti del trattato di Asunción che istituisce il Mercato comune del Sud e del protocollo aggiuntivo di Ouro Preto, in appresso denominate «Stati parti del Mercosur», e

IL MERCATO COMUNE DEL SUD,

in appresso denominato «Mercosur»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che li uniscono, e ispirandosi ai valori comuni ai loro popoli;

CONSIDERANDO la loro piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici, allo Stato di diritto nonché al rispetto e alla promozione dei diritti umani;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, nonché nella dichiarazione finale del Vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le parti considerano i processi di integrazione regionale strumenti di sviluppo economico e sociale che agevolano l'inserimento internazionale delle loro economie, favoriscono il ravvicinamento tra i popoli e contribuiscono ad una maggiore stabilità mondiale;

RIBADENDO la loro intenzione di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO che la Comunità e il Mercosur hanno acquisito un'esperienza specifica in materia di integrazione regionale di cui potranno avvalersi reciprocamente, a seconda delle proprie esigenze, nel rafforzare le loro relazioni;

TENENDO CONTO delle relazioni di cooperazione instaurate dagli accordi bilaterali tra gli Stati delle rispettive regioni, nonché dagli accordi quadro di cooperazione conclusi bilateralmente dagli Stati parti del Mercosur con la Comunità europea;

TENENDO PRESENTI i risultati ottenuti grazie all'accordo di cooperazione interistituzionale concluso il 29 maggio 1992 tra il Consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee e sottolineando la necessità di portare avanti le azioni avviate nel suo ambito;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione interregionale di natura politica ed economica basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, e basata, infine, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della dichiarazione solenne congiunta, in cui le parti si propongono di concludere un accordo quadro interregionale che comprenda la cooperazione economica e commerciale e la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi commerciali tra le due regioni, in previsione del negoziato di un accordo di associazione interregionale tra di esse,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE,

Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus KINKEL,

Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Karolos PAPOULIAS,

Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

Javier SOLANA MADARIAGA,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Hervé de CHARETTE,

Ministro degli Affari esteri,

L'IRLANDA:

Dick SPRING,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Susanna AGNELLI,

Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS,

Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans van MIERLO,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL,

Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN,

Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Mats HELLSTRÖM,

Ministro degli Affari europei e del Commercio con l'estero,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Malcolm RIFKIND,

Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Javier SOLANA MADARIAGA,

Ministro degli Affari esteri,

Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,

Manuel MARÍN,

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

LA REPUBBLICA ARGENTINA:

Guido di TELLA,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE:

Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY:

Luis María Ramírez BOETTENER,

Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

Alvaro Ramos TRIGO,

Ministro degli Affari esteri,

IL MERCATO COMUNE DEL SUD:

Alvaro Ramos TRIGO,

Ministro degli Affari esteri,

Presidente in esercizio del Mercato comune del Sud,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente accordo si prefigge di consolidare le relazioni esistenti fra le parti e di preparare la creazione di un'associazione interregionale.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo i settori del commercio, dell'economia e della cooperazione ai fini dell'integrazione, nonché altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le parti e le loro rispettive istituzioni.

Articolo 3

Dialogo politico

1. Le parti avviano un regolare dialogo politico per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Mercosur. Il dialogo si svolge sulla base della dichiarazione congiunta allegata all'accordo.

2. Il dialogo ministeriale previsto dalla dichiarazione congiunta si svolge in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 25 del presente accordo oppure in altre sedi dello stesso livello concordate tra le parti.

TITOLO II

SETTORE COMMERCIALE

Articolo 4

Obiettivi

Le parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC.

Articolo 5

Dialogo economico e commerciale

1. Le parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno.

2. A tal fine, le parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal titolo VIII del presente accordo.

3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:

a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.;

b) relazioni commerciali tra le parti e i paesi terzi;

c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;

d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le parti;

e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 6

Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità

1. Le parti convengono di cooperare per promuovere il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformità, compatibilmente con i criteri internazionali.

2. Le parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento.

3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti e delle imprese delle parti.

Articolo 7

Cooperazione nel settore doganale

1. Le parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale può comprendere, tra l'altro:

a) scambi di informazioni;

b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;

c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;

d) semplificazione delle procedure doganali;

e) assistenza tecnica.

3. Le parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.

Articolo 8

Cooperazione in materia di statistiche

Le parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Articolo 9

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le parti decidono di cooperare in materia di proprietà intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attività economiche connesse, nonché prevenire le distorsioni.

2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformità con gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza.

3. Ai fini del paragrafo precedente, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.

TITOLO III

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 10

Obiettivi e principi

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitività internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualità nonché a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici.

2. Le parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso più razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonché un'applicazione ottimale dei risultati previsti.

3. La cooperazione economica fra le parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

4. In considerazione di quanto precede, le parti cooperano in tutti i settori che promuovano la creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonché nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale.

5. Nell'ambito di questa cooperazione, le parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici.

6. Le parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese.

7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure intraprese dalle parti in questo campo.

Articolo 11

Cooperazione tra imprese

1. Le parti promuovono la cooperazione tra imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;

b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria;

c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;

d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le parti, segnatamente le piccole e medie imprese;

e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni;

f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni.

3. La cooperazione si attua principalmente attraverso le seguenti azioni:

a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le parti attraverso conferenze, seminari tecnici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda;

b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole e medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc;

c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti;

d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.

Articolo 12

Promozione degli investimenti

1. Le parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti:

a) organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonché individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilità d'investimento;

b) creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunità e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

c) promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

Articolo 13

Cooperazione nel settore dell'energia

1. La cooperazione tra le parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.

2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:

a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;

b) trasferimenti di tecnologia;

c) partecipazione di operatori economici di entrambe le parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;

d) programmi di formazione tecnica;

e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Se del caso, le parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

Articolo 14

Cooperazione in materia di trasporti

1. La cooperazione tra le parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonché a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto.

2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:

a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di reciproco interesse;

b) programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti.

3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

Articolo 15

Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia.

2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti comprende principalmente:

a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;

b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca comune, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;

c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;

d) divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato.

3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese.

4. Le parti decidono di comune accordo la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

Articolo 16

Cooperazione in materia di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione

1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la società dell'informazione e agevolare la modernizzazione della società.

2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a:

a) facilitare l'avvio di un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni;

b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione;

c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della società dell'informazione.

Articolo 17

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le parti si accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali.

2. Le parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali.

3. La cooperazione può comprendere in particolare le azioni seguenti:

a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme;

b) formazione e educazione ambientale;

c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

Articolo 18

Obiettivi e settori di applicazione

1. La cooperazione fra le parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo.

2. A tal fine, le attività di cooperazione vengono considerate conformi alle richieste specifiche del Mercosur.

3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:

a) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;

b) formazione e sostegno istituzionale;

c) studi e attuazione di progetti congiunti;

d) assistenza tecnica.

4. Le parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.

TITOLO V

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo 19

Obiettivi e settori

1. Le parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse.

2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale in particolare:

a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;

b) di trasferimenti di esperienze;

c) di consulenze e formazione.

TITOLO VI

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 20

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese.

2. Le parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.

3. Le parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.

Articolo 21

Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di favorire la conoscenza delle loro realtà politiche, economiche e sociali, le parti convengono di rafforzare i loro legami culturali e di illustrare con maggiore chiarezza la natura, gli obiettivi e la portata dei rispettivi processi d'integrazione, onde agevolarne la comprensione da parte dei cittadini.

Analogamente, le parti decidono di intensificare gli scambi di informazioni sulle questioni di reciproco interesse.

2. La cooperazione in questo settore è volta a promuovere i contatti tra mezzi di comunicazione e di informazione di entrambe le parti, anche attraverso azioni di assistenza tecnica.

Possono essere previste anche attività culturali qualora ciò sia giustificato dalla natura regionale.

Articolo 22

Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.

2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.

Articolo 23

Clausola evolutiva

1. Le parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, in base alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.

2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, ciascuna delle parti può formulare proposte volte ad ampliare il campo della mutua cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

TITOLO VII

STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Articolo 24

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. In funzione dei risultati ottenuti, le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 25

1. È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di vigilare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il consiglio di cooperazione può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che constribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.

Articolo 26

1. Il consiglio di cooperazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune del Mercosur e del Gruppo Mercato comune del Mercosur.

2. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur.

Articolo 27

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da una commissione mista, che è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

3. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il consiglio di cooperazione può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità fra le riunioni del consiglio di cooperazione.

5. La commissione mista assiste il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

a) favorire le relazioni commerciali, in linea con gli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del titolo II;

b) scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alle cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;

c) presentare proposte al consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle azioni previste;

d) in generale, presentare al consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, che è quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur.

Articolo 28

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

Articolo 29

1. A norma dell'articolo 5 del presente accordo, le parti istituiscono una sottocommissione commerciale che garantisce il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti dal presente accordo e prepara i lavori per la futura liberalizzazione degli scambi.

2. La sottocommissione commerciale mista è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea, da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.

Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta all'anno alla commissione mista di cooperazione di cui all'articolo 27 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.

Articolo 30

Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al comma precedente è stabilita nel regolamento di funzionamento della commissione mista.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Altri accordi

Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e il Mercosur, il presente accordo e tutte le misure attuate in base ad esso lasciano impregiudicata la facoltà, per gli Stati membri della Comunità europea e del Mercosur, di avviare azioni bilaterali nell'ambito delle rispettive competenze e di concludere, eventualmente, nuovi accordi.

Articolo 32

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Mercosur o i suoi Stati membri, a norma del trattato che istituisce il Mercato comune del Sud.

Articolo 33

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce il Mercato comune del Sud, alle condizioni precisate in detto trattato e nei protocolli aggiuntivi.

Articolo 34

Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. Secondo le rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati diretti alla creazione dell'associazione interregionale.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea e al Gruppo Mercato comune del Mercosur.

5. I depositari del presente accordo sono, per la Comunità, il segretario generale del Consiglio e, per il Mercosur, il governo della Repubblica del Paraguay.

Articolo 35

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti», a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure

b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le parti convengono che per «misure del caso», a norma del presente articolo, si intendono le misure prese a norma del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

Articolo 36

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 37

Firma

Il presente accordo sarà aperto alla firma a Madrid tra il 15 e il 31 dicembre 1995.

Hecho en Madrid, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Madrid, den femtende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôç Ìáäñßôç, óôéò äÝêá ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Madrid on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì quindici dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de vijftiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em quinze de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Madrid den femtonde december nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Por la República Argentina

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Pela República Federativa do Brasil

Por la República del Paraguay

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Por la República Oriental del Uruguay

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Por el Mercado Común del Sur

Pelo Mercado Comum do Sul

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Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Mercosur

Preambolo

L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI PARTI DEL MERCOSUR,

- consapevoli dei legami storici, politici ed economici che li uniscono, del loro patrimonio culturale comune e delle relazioni di profonda amicizia esistenti tra i rispettivi popoli,

- considerando che le libertà politiche ed economiche costituiscono la base delle società dei paesi membri dell'Unione europea e del Mercosur;

- riaffermando, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, il valore della dignità umana e della promozione dei diritti dell'uomo quali fondamenti delle società democratiche;

- riaffermando il ruolo essenziale dei principi e delle istituzioni democratiche fondate sullo Stato di diritto, sul cui rispetto poggiano le politiche interne ed estere delle parti;

- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,

- affermando congiuntamente il loro interesse per l'integrazione regionale quale strumento per promuovere uno sviluppo duraturo e armonioso dei rispettivi popoli, fondato su principi di progresso sociale e di solidarietà tra i loro membri,

- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dagli accordi quadro di cooperazione firmati tra la Comunità europea ed i singoli Stati parti del Mercosur,

- rammentando i principi stabiliti nella dichiarazione solenne congiunta firmata tra le parti il 22 dicembre 1994,

HANNO DECISO di inserire le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

Obiettivi

- Il Mercosur e l'Unione europea riaffermano solennemente la loro volontà di progredire verso l'instaurazione di un'associazione interregionale e di istituire a tal fine un dialogo politico rafforzato.

- L'integrazione regionale costituisce uno dei mezzi per conseguire uno sviluppo duraturo e socialmente armonioso nonché uno strumento per un inserimento competitivo nell'economia internazionale.

- Tale dialogo sarà inteso inoltre ad assicurare una più stretta concertazione su questioni che interessano le due regioni e su questioni multilaterali, segnatamente attraverso il coordinamento delle rispettive posizioni nelle sedi competenti.

Meccanismi del dialogo

- Il dialogo politico tra le parti si svolgerà tramite contatti, scambi di informazioni e consultazioni, in particolare sotto forma di riunioni al livello appropriato tra i vari organi del Mercosur e dell'Unione europea, nonché avvalendosi pienamente delle vie diplomatiche.

- In particolare, allo scopo anche di instaurare e sviluppare tale dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, le parti convengono:

a) che si svolgeranno regolarmente delle riunioni, secondo modalità definite dalle parti, tra i capi di Stato dei paesi del Mercosur e i vertici dell'Unione europea;

b) che ogni anno si terrà una riunione tra i ministri degli Affari esteri del Mercosur e i ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea, in presenza della Commissione europea. Il luogo in cui si svolgeranno le riunioni sarà deciso di volta in volta dalle parti;

c) che, inoltre, saranno convocate riunioni tra altri ministri competenti per questioni di interesse comune, quando le parti ne ravvisino la necessità per rafforzare le relazioni reciproche;

d) che si terranno riunioni periodiche tra alti funzionari delle due parti.

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