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Document 12002M043A
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title VII: Provisions on closer cooperation#Article 43 a
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo 43 A
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo 43 A
OJ C 325, 24.12.2002, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata - Articolo 43 A
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0029 - 0029
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo VII: Disposizioni su una cooperazione rafforzata Articolo 43 A Articolo 43 A Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.