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Document 12002M031
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title VI: Provisions on police and judicial cooperation in criminal matters#Article 31#Article K.3 - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo 31
Articolo K.3 - Trattato UE (Maastricht 1992)
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo 31
Articolo K.3 - Trattato UE (Maastricht 1992)
OJ C 325, 24.12.2002, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Articolo 31 - Articolo K.3 - Trattato UE (Maastricht 1992) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0023 - 0023
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0164 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0061
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Articolo 31 Articolo K.3 - Trattato UE (Maastricht 1992) Articolo 31 1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni; b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri; c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione; d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti. 2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust: a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale; b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol; c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.