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Document 12002M027E

rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo 27 E

OJ C 325, 24.12.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_27e/oj

12002M027E

rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 27 E

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0020 - 0021


rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

Articolo 27

Articolo 27 E

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione dà un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma.

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