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Document 12002E215
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 3: The Commission#Article 215#Article 159 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 159 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 3: Ia Commissione
Articolo 215
Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 159 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 3: Ia Commissione
Articolo 215
Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 159 - Trattato CEE
OJ C 325, 24.12.2002, p. 121–121
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 3: Ia Commissione - Articolo 215 - Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 159 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0121 - 0121
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0268 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0060 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 215 Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 159 - Trattato CEE Articolo 215 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.