EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E215

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 3: Ia Commissione
Articolo 215
Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 159 - Trattato CEE

OJ C 325, 24.12.2002, p. 121–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_215/oj

12002E215

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 3: Ia Commissione - Articolo 215 - Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 159 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0121 - 0121
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0268 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0060 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Le istituzioni

Sezione 3: Ia Commissione

Articolo 215

Articolo 159 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 159 - Trattato CEE

Articolo 215

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.

Top