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Document 12002E213
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 3: The Commission#Article 213#Article 157 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 157 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 3: Ia Commissione
Articolo 213
Articolo 157 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 157 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 3: Ia Commissione
Articolo 213
Articolo 157 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 157 - Trattato CEE
OJ C 325, 24.12.2002, p. 120–120
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 3: Ia Commissione - Articolo 213 - Articolo 157 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 157 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0120 - 0120
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0267 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0059 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 3: Ia Commissione Articolo 213 Articolo 157 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 157 - Trattato CEE Articolo 213 1.(27) La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.