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Document 12002E210

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 2: Il Consiglio
Articolo 210
Articolo 154 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 154 - Trattato CEE

OJ C 325, 24.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_210/oj

12002E210

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 2: Il Consiglio - Articolo 210 - Articolo 154 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 154 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0119 - 0119
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0266 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0058 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Le istituzioni

Sezione 2: Il Consiglio

Articolo 210

Articolo 154 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 154 - Trattato CEE

Articolo 210

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

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