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Document 12002E100

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VII: Politica economica e monetaria
Capo 1: Politica economica
Articolo 100
Articolo 103 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

OJ C 325, 24.12.2002, p. 72–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_100/oj

12002E100

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VII: Politica economica e monetaria - Capo 1: Politica economica - Articolo 100 - Articolo 103 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0072 - 0072
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0216 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0034 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo VII: Politica economica e monetaria

Capo 1: Politica economica

Articolo 100

Articolo 103 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 100

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

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