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Document 02012R0978-20170101

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/2017-01-01

02012R0978 — IT — 01.01.2017 — 007.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 978/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

(GU L 303 dell'31.10.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 154/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2012

  L 48

1

21.2.2013

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1421/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 355

1

31.12.2013

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 1

1

4.1.2014

 M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 182/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013

  L 57

1

27.2.2014

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1015/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2014

  L 283

20

27.9.2014

►M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1016/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2014

  L 283

23

27.9.2014

►M7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1386/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2014

  L 369

33

24.12.2014

►M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/602 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2015

  L 100

8

17.4.2015

►M9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1978 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2015

  L 289

1

5.11.2015

►M10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1979 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2015

  L 289

3

5.11.2015

►M11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/79 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2015

  L 17

1

26.1.2016

►M12

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/217 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2016

  L 34

7

9.2.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 272, 16.10.2015, pag.  14 (978/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 978/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.  Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate («sistema») si applica conformemente al presente regolamento.

2.  Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie nell’ambito del sistema:

a) un regime generale;

b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); e

c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)].

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

«SPG» : il sistema di preferenze generalizzate con il quale l’Unione accorda un accesso preferenziale al proprio mercato mediante uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

b)

«paesi» : i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale;

c)

«paesi ammissibili» : tutti i paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato I;

d)

«paesi beneficiari dell’SPG» : i paesi beneficiari del regime generale elencati nell’allegato II;

e)

«paesi beneficiari dell’SPG+» : i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell’allegato III;

f)

«paesi beneficiari dell’EBA» : i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV;

g)

«dazi della tariffa doganale comune» : i dazi specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

h)

«sezione» : una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

i)

«capitolo» : un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

j)

«sezione SPG» : una sezione elencata nell’allegato V, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;

k)

«regime di accesso preferenziale al mercato» : l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione;

l)

«attuazione effettiva» : l’attuazione integrale di tutti gli impegni e gli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all’allegato VIII, in modo da garantire il rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i diritti in esse contenuti.

Articolo 3

1.  Un elenco dei paesi ammissibili figura nell’allegato I.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato I al fine di tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi.

3.  La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.



CAPO II

REGIME GENERALE

Articolo 4

1.  Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:

a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure

b) se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli.

2.  Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non si applica il paragrafo 1, lettera a), fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l’Unione che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema, o condizioni più favorevoli, e che non è ancora applicato.

Articolo 5

1.  Un elenco dei paesi beneficiari dell’SPG che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 4 figura nell’allegato II.

2.  La Commissione riesamina l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

a) la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l’entrata in vigore di tale decisione;

b) la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.

3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato II sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4.

4.  La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG interessati circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

Articolo 6

1.  I prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono elencati nell’allegato V.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato V al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 7

1.  I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli.

2.  I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V la riduzione è del 20 %.

3.  Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.  I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

5.  Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.

6.  Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.

Articolo 8

1.  Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG.

2.  Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.  Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno seguente alla sua entrata in vigore.

4.  L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1o settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti al riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

5.  La Commissione notifica al paese interessato l’atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3.

6.  Qualora l’allegato II sia modificato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti al paragrafo 1 del presente articolo.



CAPO III

REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO

Articolo 9

1.  Un paese beneficiario dell’SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se:

a) è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII;

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII («convenzioni pertinenti») e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni («organi di controllo competenti») non rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni;

c) riguardo alle convenzioni pertinenti, non ha formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione.

Ai fini del presente articolo, le riserve non sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione fatta eccezione per i casi seguenti:

i) qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato; oppure

ii) qualora, in mancanza di una procedura siffatta, l’Unione, in quanto parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

d) si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse;

e) accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti; e

f) si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’articolo 13.

2.  Qualora l’allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all’allegato VII.

Articolo 10

1.  Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:

a) un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tal fine; e

b) dall’esame della domanda risulta che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2.  Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

3.  Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.  Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per creare o modificare l’allegato III allo scopo di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

5.  Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o c), o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all’articolo 36, per modificare l’allegato III al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

6.  La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo la modifica dell’allegato III e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore del rispettivo atto delegato.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, la presentazione delle domande e il loro trattamento.

Articolo 11

1.  I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati nell’allegato IX.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IX in base alle modifiche alla nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.

Articolo 12

1.  Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato IX originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

2.  Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 della nomenclatura combinata è limitato al 16 % del valore in dogana.

Articolo 13

1.  A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controlla l’attuazione effettiva, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni di tali organi di controllo.

2.  In questo contesto, un paese beneficiario dell'SPG+ collabora con la Commissione e comunica tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la sua situazione rispetto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 14

1.  Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari dell'SPG+ nell’ambito di tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

2.  Tale relazione contiene:

a) le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo pertinenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e

b) le conclusioni della Commissione quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti che prevedono la rendicontazione, la cooperazione con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e l’attuazione effettiva delle stesse.

La relazione può comprendere tutte le informazioni che la Commissione consideri appropriate.

3.  Nel formulare le conclusioni concernenti l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, nonché, fatte salve altre fonti, informazioni trasmesse da terzi, tra cui la società civile, le parti sociali, il Parlamento europeo o il Consiglio.

Articolo 15

1.  Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+ è temporaneamente revocato qualora tale paese non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

2.  L’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e alla sua situazione in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono a carico del paese beneficiario dell'SPG+.

3.  Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.  La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+. Tale avviso:

a) indica le ragioni che suscitano un ragionevole dubbio quanto al rispetto degli impegni vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o all’esistenza di una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e

b) fissa il periodo, di sei mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell’avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni.

5.  La Commissione offre al paese beneficiario ogni possibilità di collaborare durante il periodo indicato al paragrafo 4, lettera b).

6.  La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7.  Entro tre mesi dal termine di scadenza del periodo specificato nell’avviso, la Commissione decide:

a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure

b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

8.  Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute.

9.  Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla stessa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

10.  Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.

11.  Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.

12.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

Articolo 16

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.



CAPO IV

REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI

Articolo 17

1.  Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è definito dall’ONU come paese meno sviluppato.

2.  La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato.

3.  In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dall’ONU come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA.

Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dall’ONU come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere tale paese da tale allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.  La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

Articolo 18

1.  I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA.

2.  Dal 1o gennaio 2014 fino al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune richiedono una licenza di importazione.

3.  La Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, norme dettagliate per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 2 ).



CAPO V

DISPOSIZIONI DI REVOCA TEMPORANEA COMUNI A TUTTI I REGIMI

Articolo 19

1.  I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A;

b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio del denaro;

d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC;

e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.

2.  I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( 3 ), o del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 4 ), per i motivi che giustificano tali misure.

3.  Qualora ritenga che esistano ragioni sufficienti che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell’atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.  La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:

a) indica le ragioni sufficienti, di cui al paragrafo 3, che hanno motivato l’atto di esecuzione che apre una procedura di revoca temporanea; e

b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso.

5.  La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare all’inchiesta durante il periodo di controllo e di valutazione.

6.  La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese, ove appropriato, le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7.  Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare le sue osservazioni sulla relazione entro un mese.

8.  Entro sei mesi dal termine del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure

b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste in virtù dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

9.  Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

10.  Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

11.  Per quanto riguarda entrambi i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l’atto adottato si basa, tra l’altro, sulle prove ricevute.

12.  Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.

13.  Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.

14.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

Articolo 20

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 21

1.  I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.  La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l’altro che un paese beneficiario:

a) comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

b) assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;

c) assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

e) rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; e

f) assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine; si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

3.  Qualora ritenga che esistano prove sufficienti che giustificano la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari del paese beneficiario.

4.  Prima di adottare tale decisione, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2 che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.

5.  La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 prima che questa produca effetti.

6.  Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.

7.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o la proroga della revoca.



CAPO VI

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA



SEZIONE I

Salvaguardia generale

Articolo 22

1.  Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto.

2.  Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

3.  Ai fini del presente capo, per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame.

Articolo 23

Si considera che esistano gravi difficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informazioni siano disponibili:

a) quota di mercato;

b) produzione;

c) scorte;

d) capacità di produzione;

e) fallimenti;

f) redditività;

g) utilizzazione degli impianti;

h) occupazione;

i) importazioni;

j) prezzi.

Articolo 24

1.  Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione avvia un’inchiesta per determinare se è necessario ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune.

2.  Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a suo parere, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’articolo 23, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia definite all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

3.  Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne il ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

4.  L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro dodici mesi dall’apertura.

Articolo 25

Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.

Articolo 26

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e la procedura secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se non è pubblicata alcun atto di esecuzione entro il termine fissato all’articolo 24, paragrafo 4, l’inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali misure provvisorie sono rimborsati.

Articolo 28

I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.



SEZIONE II

Salvaguardia nei settori tessile, dell’agricoltura e della pesca

Articolo 29

1.  Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1o gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V o ai prodotti di cui ai codici 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 e 3824 90 97 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:

a) aumenti di almeno il 13,5 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; oppure

b) per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V, superi la quota di cui all’allegato VI, punto 2, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell’allegato II durante tutti i periodi di dodici mesi.

2.  Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, che non supera il 6 % delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.

3.  Gli effetti dell’abolizione delle preferenze tariffarie decorrono due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione.

Articolo 31

La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 29 o 30 prima che questa produca effetti.



SEZIONE III

Sorveglianza nei settori dell’agricoltura e della pesca

Articolo 32

1.  Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

2.  Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all’articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 21; oppure

b) qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.



CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

1.  Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

2.  Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 34

1.  Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.

2.  Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.

Articolo 35

1.  Le statistiche del commercio estero della Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi ( 5 ). Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, specificano per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di tale regolamento. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri trasmettono tali dati statistici non più tardi di quaranta giorni dopo la fine di ciascun periodo mensile di riferimento. Al fine di facilitare le informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici relativi alle sezioni SPG siano regolarmente disponibili in una banca dati pubblica.

3.  A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4.  La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603 , 0803 90 10 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 e 3824 90 97 , onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.

Articolo 36

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2012.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 38

1.  Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.  Non sono divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.

3.  Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.

4.  Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

5.  I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

Articolo 39

1.  La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 40

Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il periodo di due anni più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Entro il 21 novembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può essere eventualmente corredata da una proposta legislativa.

Articolo 41

Il regolamento (CE) n. 732/2008 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tavola di concordanza che figura all’allegato X.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

1.  Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente al presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù di tale regolamento se l’inchiesta concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione a titolo del presente regolamento prima del 1o gennaio 2015.

2.  Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.

Articolo 43

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2012.

Tuttavia, le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.  Il sistema si applica fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I

Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3

Allegato II

Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Allegato III

Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato IV

Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c

Allegato V

Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Allegato VI

Modalità di applicazione dell’articolo 8

Allegato VII

Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento

Allegato VIII

Convenzioni di cui all’articolo 9

Allegato IX

Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato X

Tavola di concordanza

▼M2




ALLEGATO I

Paesi beneficiari ( 6 )del sistema di cui all'articolo 3

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B

:

nome



A

B

AE

Emirati arabi uniti

AF

Afghanistan

AG

Antigua e Barbuda

AL

Albania

AM

Armenia

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Azerbaigian

BA

Bosnia-Erzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Sultanato del Brunei Darussalam

BO

Bolivia

BR

Brasile

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BW

Botswana

BY

Bielorussia

BZ

Belize

CD

Repubblica democratica del Congo

CF

Repubblica centrafricana

CG

Congo

CI

Costa d'Avorio

CK

Isole Cook

CL

Cile

CM

Camerun

CN

Repubblica popolare cinese

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Capo Verde

DJ

Gibuti

DM

Dominica

DO

Repubblica dominicana

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EG

Egitto

ER

Eritrea

ET

Etiopia

FJ

Figi

FM

Stati federati di Micronesia

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Georgia

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonesia

IN

India

IQ

Iraq

IR

Iran

JM

Giamaica

JO

Giordania

KE

Kenya

KG

Repubblica del Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

KN

Saint Kitts e Nevis

KW

Kuwait

KZ

Kazakhstan

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

LB

Libano

LC

Saint Lucia

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Libia

MA

Marocco

MD

Repubblica moldova

ME

Montenegro

MG

Madagascar

MH

Isole Marshall

MK

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmania

MN

Mongolia

MO

Macao

MR

Mauritania

MU

Maurizio

MV

Maldive

MW

Malawi

MX

Messico

MY

Malaysia

MZ

Mozambico

NA

Namibia

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Perù

PG

Papua Nuova Guinea

PH

Filippine

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RU

Federazione russa

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

SB

Isole Salomone

SC

Seychelles

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Suriname

SS

Sud Sudan

ST

Sao Tomé e Principe

SV

El Salvador

SY

Repubblica araba siriana

SZ

Swaziland

TD

Ciad

TG

Togo

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

TL

Timor Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TT

Trinidad e Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ucraina

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VC

Saint Vincent e Grenadine

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (1)

XS

Serbia

YE

Yemen

ZA

Sud Africa

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

(1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B

:

nome



A

B

BY

Bielorussia




ALLEGATO II

Paesi beneficiari ( 7 )del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B

:

nome



A

B

AF

Afghanistan

AM

Armenia

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivia

BT

Bhutan

▼M6 —————

▼M2

CD

Repubblica democratica del Congo

CF

Repubblica centrafricana

CG

Congo

▼M6

CI

Costa d'Avorio

▼M2

CK

Isole Cook

▼M10 —————

▼M2

CN

Repubblica popolare cinese (1)

▼M5 —————

▼M2

CV

Capo Verde

DJ

Gibuti

EC

Ecuador (1)

ER

Eritrea

ET

Etiopia

▼M10 —————

▼M2

FM

Stati federati di Micronesia

▼M10 —————

▼M6

GH

Ghana

▼M2

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

▼M5 —————

▼M2

GW

Guinea-Bissau

▼M5 —————

▼M2

HT

Haiti

ID

Indonesia

IN

India

▼M10 —————

▼M6

KE

Kenya

▼M2

KG

Repubblica del Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

▼M10 —————

▼M2

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmania

MN

Mongolia

MR

Mauritania

MV

Maldive (1)

MW

Malawi

MZ

Mozambico

▼M6 —————

▼M2

NE

Niger

NG

Nigeria

▼M5 —————

▼M2

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

▼M5 —————

▼M2

PH

Filippine

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Ruanda

SB

Isole Salomone

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SS

Sud Sudan

ST

Sao Tomé e Principe

▼M5 —————

▼M2

SY

Repubblica araba siriana

▼M6

SZ

Swaziland

▼M2

TD

Ciad

TG

Togo

TH

Thailandia (1)

TJ

Tagikistan

TL

Timor Leste

▼M5 —————

▼M10 —————

▼M12

TO

Tonga

▼M2

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ucraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yemen

ZM

Zambia

(*1)   Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a, per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B

:

nome



A

B

 

 

▼M3




ALLEGATO III

Paesi beneficiari ( 8 )del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B

:

nome



A

B

AM

Armenia

BO

Bolivia

▼M5 —————

▼M3

CV

Capo Verde

▼M5 —————

▼M10 —————

▼M5 —————

▼M11

KG

Repubblica del Kirghizistan

▼M3

MN

Mongolia

▼M5 —————

▼M7

PH

Filippine

▼M3

PK

Pakistan

PY

Paraguay

▼M5 —————

▼M3

Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B

:

nome



A

B

 

 

▼M2




ALLEGATO IV

Paesi beneficiari ( 9 )del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B

:

nome



A:

B:

AF

Afghanistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhutan

CD

Repubblica democratica del Congo

CF

Repubblica centrafricana

DJ

Gibuti

ER

Eritrea

ET

Etiopia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmania

MR

Mauritania

MW

Malawi

MZ

Mozambico

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Ruanda

SB

Isole Salomone

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SS

Sud Sudan

ST

Sao Tomé e Principe

TD

Ciad

TG

Togo

TL

Timor Leste

TV

Tuvalu

TZ

Repubblica unita della Tanzania

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yemen

ZM

Zambia

Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c, per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B

:

nome



A:

B

 

 

▼B




ALLEGATO V

Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

La colonna «Sezione» indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)]

La colonna «Capitolo» indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)]

La colonna «Sensibile/Non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6). I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.



Sezione

Capitolo

Codice NC

Designazione delle merci

Sensibile/non sensibile

S-1a

01

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

S

0101 30 00

Asini vivi

S

0101 90 00

Muli e bardotti vivi

S

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

S

0106 14 10

Conigli domestici vivi

S

0106 39 10

Piccioni vivi

S

02

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

S

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0207 14 91

Fegati di galli o di galline, congelati

S

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

S

0208 90 70

Cosce di rane

NS

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

S

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

S

ex 0210 99 85

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

S

ex 0210 99 85

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

S

04

0403 10 51

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

S

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

S

05

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

S

S-1b

03

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00

S

0301 19 00

Pesci ornamentali di mare, vivi

NS

S-2a

06

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40

S

0603 12 00

Fiori e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

NS

0604 20 40

Rami di conifere, freschi

NS

S-2b

07

0701

Patate, fresche o refrigerate

S

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

S

0703 90 00

Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

S

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

S

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

S

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

S

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

S

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

S

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

S

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

S

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

S

0709 51 00

ex 0709 59

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

S

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

S

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

S

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

S

ex 0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

S

0709 92 10 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

S

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

S

0709 93 90

0709 99 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

S

0709 99 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

S

0709 99 40

Capperi, freschi o refrigerati

S

0709 99 50

Finocchi, freschi o refrigerati

S

ex  07 10

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85

S

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

S

ex  07 12

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

S

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

S

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

NS

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

S

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

NS

08

0802 11 90

Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

S

0802 12 90

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 22 00

0802 31 00

Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 61 00

0802 62 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

NS

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 90 85

Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0803 10 10

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

S

0803 10 90

0803 90 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

S

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

S

0804 20 10

Fichi, freschi o secchi

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

S

0804 40 00

Avocadi freschi o secchi

S

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

S

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

NS

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

S

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

S

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

S

0806 10 90

Altre uve, fresche

S

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30 , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

S

0807 11 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

S

0807 19 00

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

S

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

S

ex 0808 30 90

Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

S

0808 40 00

Cotogne, fresche

S

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0809 21 00

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

S

ex 0809 29

Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

0809 40 90

Prugnole, fresche

S

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

S

0810 30 00

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

 

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

S

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

S

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

S

0810 50 00

Kiwi, freschi

S

0810 60 00

Durian, freschi

S

0810 70 00

Cachi

S

0810 90 75

Altri frutti freschi

ex  08 11

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20

S

ex  08 12

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaie

NS

0813 10 00

Albicocche, secche

S

0813 20 00

Prugne

S

0813 30 00

Mele, secche

S

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

S

0813 40 30

Pere, secche

S

0813 40 50

Papaie, secche

NS

0813 40 95

Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

NS

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

S

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenente prugne

S

0813 50 19

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne

S

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

S

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali

S

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

S

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

S

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

NS

S-2c

09

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 e 0904 21 10 , delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 e 0910 99 99

NS

0901 12 00

Caffè non torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 21 00

Caffè torrefatto, non decaffeinizzato

S

0901 22 00

Caffè torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 90 90

Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione

S

0904 21 10

Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati

S

0905

Vaniglia

S

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

S

0910 91 90

Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910 , tritati o polverizzati

S

0910 99 33

Timo; foglie di alloro

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.

S

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

S

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

S

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

S

1108 20 00

Inulina

S

12

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 80 e 1209 99 91 ; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

S

1209 21 00

Semi di erba medica, da sementa

NS

1209 23 80

Altri semi di festuca, da sementa

NS

1209 29 50

Semi di lupini, da sementa

NS

1209 29 80

Altri semi da foraggio, da sementa

NS

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa

NS

1209 91 80

Altri semi di ortaggi, da sementa

NS

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

NS

1211 90 30

Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate

NS

13

ex capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00

S

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

NS

S-3

15

1501 90 00

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

S

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

S

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

S

1504

Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1505 00 10

Grasso di lana greggio

S

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

S

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

S

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

ex  15 16

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10

S

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

NS

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

S

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

S

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva

S

S-4a

16

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

S

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

S

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

S

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

▼C1

▼B

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

S

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

S

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

S

S-4b

17

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

S

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

S

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

S

18

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

S

19

ex capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91

S

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

NS

1901 90 91

Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

NS

20

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19 , 2008 20 39 , e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00 , 2008 40 19 , 2008 40 31 , da 2008 40 51 a 2008 40 90 , 2008 70 19 , 2008 70 51 , da 2008 70 61 a 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove

NS

2008 20 39

21

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19 , e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

NS

2102 20 19

Altri lieviti morti

NS

22

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi i prodotti della voce 2207 , delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

S

23

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

S

2307 00 19

Altre fecce di vino

S

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

S

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

NS

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

S

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

NS

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

S

2309 90 96

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

S

S-4c

24

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60

S

2401 10 60

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati

NS

S-5

25

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

NS

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

NS

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

NS

27

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

NS

S-6a

28

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

NS

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

NS

ex  28 04

Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

NS

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

NS

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

NS

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

NS

2807 00

Acido solforico; oleum

NS

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

NS

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

NS

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

NS

2811

Altri acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

NS

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

NS

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

NS

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

S

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

S

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

NS

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

S

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

S

2818 20

Ossido di alluminio, diverso dal corindone artificiale

NS

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

S

2820

Ossidi di manganese

S

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

NS

2823 00 00

Ossidi di titanio

S

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

NS

ex  28 25

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

S

2825 80 00

Ossidi di antimonio

S

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

NS

ex  28 27

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00 ; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

NS

2827 10 00

Cloruro di ammonio

S

2827 32 00

Cloruro di alluminio

S

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

NS

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

NS

ex  28 30

Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00 ; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

NS

2830 10 00

Solfuri di sodio

S

2831

Ditioniti e solfossilati

NS

2832

Solfiti; tiosolfati

NS

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

Nitrati

NS

2834 29

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

S

ex  28 36

Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00 , 2836 40 00 e 2836 60 00 ; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

NS

2836 20 00

Carbonato di disodio

S

2836 40 00

Carbonati di potassio

S

2836 60 00

Carbonato di bario

S

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

NS

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

NS

2840

Borati; perossoborati (perborati)

NS

ex  28 41

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganato di potassio

S

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

NS

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

NS

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

NS

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

NS

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

NS

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

NS

ex  28 49

Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no

S

2849 90 30

Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2850 00

Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

NS

Ex 2850 00 60

Siliciuri, di costituzione chimica definita o no

S

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

NS

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

NS

29

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

S

ex  29 04

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

S

ex  29 05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

NS

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex  29 07

Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00 ; fenoli-alcoli

NS

2907 15 90

Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftolo

S

ex 2907 22 00

Idrochinone

S

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

NS

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex  29 12

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)

S

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

NS

ex  29 14

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00 , ex 2914 29 e 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetone

S

ex 2914 29

Canfora

S

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

S

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

ex  29 16

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00 , 2916 12 e 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acido acrilico

S

2916 12

Esteri dell’acido acrilico

S

2916 14

Esteri dell’acido metacrilico

S

ex  29 17

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00 , ex 2917 12 00 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 e 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

S

ex 2917 12 00

Acido adipico e suoi sali

S

2917 14 00

Anidride maleica

S

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

S

2917 35 00

Anidride ftalica

S

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

S

ex  29 18

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 e ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Acido citrico

S

2918 15 00

Sali ed esteri dell’acido citrico

S

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

S

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

S

ex 2918 29 00

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri

S

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2921

Composti a funzione ammina

S

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

S

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

NS

ex  29 24

Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00

S

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

NS

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

NS

ex  29 26

Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitrile

S

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

S

2928 00 90

Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

NS

2929 10

Isocianati

S

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

NS

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Altri composti organo-inorganici

NS

ex  29 32

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00 , 2932 13 00 e ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

S

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

S

ex 2932 20 90

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

S

ex  29 33

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

NS

2935 00 90

Altri solfonammidi

S

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

NS

ex 2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnosio, raffinosio, mannosio

NS

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

NS

2942 00 00

Altri composti organici

NS

6b

31

3102 21

Solfato di ammonio

NS

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

NS

3102 50

Nitrato di sodio

NS

3102 60

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio

NS

3103 10

Perfosfati

S

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

S

32

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206 , e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

NS

3201 20 00

Estratto di mimosa

NS

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

S

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

S

33

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

NS

34

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

NS

35

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

S

3502 90 90

Albuminati e altri derivati delle albumine

NS

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

NS

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

NS

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

NS

3506

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

NS

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

S

36

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

NS

37

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

NS

38

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00 , delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00 , e della voce 3825 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

NS

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

S

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

S

3823 12 00

Acido oleico

S

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

S

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38

S

S-7a

39

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901 , 3902 , 3903 e 3904 , delle sottovoci 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 60 e 3907 99 , delle voci 3908 e 3920 , e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00

NS

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

S

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

S

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

S

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

S

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 60

Poli(etilene tereftalato), esclusi i prodotti della sottovoce 3907 60 20

S

3907 60 20

Poli «etilene tereftalato» in forme primarie, con un indice di viscosità >= 78 ml/g o superiore

NS

3907 99

Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

S

3908

Poliammidi, in forme primarie

S

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

S

Ex 3921 90 10

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati

S

3923 21 00

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene

S

S-7b

40

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010

NS

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

S

S-8a

41

ex  41 04

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

NS

4106 32 00

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

ex  41 13

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 , esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00

NS

4113 10 00

Di caprini

S

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

S

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

S

S-8b

42

ex capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203

NS

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

S

4203

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

S

43

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

NS

S-9a

44

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410 , 4411 , 4412 , delle sottovoci 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 71 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 e 4420 90 91 ; carbone di legna

NS

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

S

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno

S

4418 20 10

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4418 71 00

Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno

S

4420 10 11

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503

NS

4503

Lavori di sughero naturale

S

46

Capitolo 46

lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

S

S-11a

50

Capitolo 50

Seta

S

51

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine

S

52

Capitolo 52

Cotone

S

53

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

S

54

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

S

55

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

S

56

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

S

57

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

S

58

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

S

59

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

S

60

Capitolo 60

Stoffe a maglia

S

S-11b

61

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

S

62

Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

S

63

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

S

S-12a

64

Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

S

S-12b

65

Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

NS

66

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

S

67

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

NS

S-13

68

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

NS

69

Capitolo 69

Prodotti ceramici

S

70

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

S

S-14

71

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117

NS

7117

Minuterie di fantasia

S

S-15a

72

7202

Ferro-leghe

S

73

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

NS

S-15b

74

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

S

75

7505 12 00

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

NS

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

NS

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

NS

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

NS

76

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

S

78

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801

S

7801 99

Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

NS

79

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

S

81

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20 , esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 e 8108 30 00

S

8101 94 00

Tungsteno (wolframio) greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

NS

8104 11 00

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

NS

8104 19 00

Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00

NS

8107 20 00

Cadmio greggio; polveri

NS

8108 20 00

Titanio greggio; polveri

NS

8108 30 00

Cascami e avanzi di titanio

NS

82

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

S

83

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

S

S-16

84

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reattori nucleari

S

8407 21 10

Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

S

85

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00 , 8517 69 39 , 8517 70 15 , 8517 70 19 , 8519 20 , da 8519 30 , 8519 81 11 a 8519 81 45 , 8519 81 85 , da 8519 89 11 a 8519 89 19 , delle voci 8521 , 8525 e 8527 , delle sottovoci 8528 49 , 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72 , della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12

NS

8516 50 00

Forni a microonde

S

8517 69 39

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone

S

8517 70 15

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

S

8517 70 19

8519 20

Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi

S

8519 30

da 8519 81 11 a 8519 81 45

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

8519 81 85

Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette

S

da 8519 89 11 a 8519 89 19

Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

ex  85 21

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00

S

8521 90 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione (esclusi quelli a nastri magnetici); apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici, nonché videocamere)

NS

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

S

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

S

8528 49

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 ; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

S

8528 59

da 8528 69 a 8528 72

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

S

8540 11

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie

S

8540 12 00

S-17a

86

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

NS

S-17b

87

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 e 8714

NS

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

S

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

S

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

S

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

S

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

S

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

S

8708

Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

S

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

S

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

S

8712 00

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

S

8714

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

S

88

Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

NS

89

Capitolo 89

Navi, battelli e altri natanti

NS

S-18

90

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

S

91

Capitolo 91

Orologeria

S

92

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

NS

S-20

94

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405

NS

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

S

95

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99

NS

da 9503 00 35 a 9503 00 99

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

S

96

Capitolo 96

Lavori diversi

NS

▼M9




ALLEGATO VI

Modalità di applicazione dell'articolo 8

1. L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 57,0 %.

2. L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.

3. L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47,2 %.

▼B




ALLEGATO VII

Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento

1. Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s’intende un paese:

a) le cui sette sezioni principali delle importazioni coperte dall’SPG nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni di prodotti elencati in tale allegato, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi;

e

b) le cui importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano meno del ►M8  6,5 % ◄ in valore di tutte le sue importazioni nell’Unione di prodotti elencati in tale allegato originari di paesi elencati nell’allegato II, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

2. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

3. Ai fini dell’articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stato adottato l’atto delegato di cui all’articolo 11, paragrafo 2.




ALLEGATO VIII

Convenzioni di cui all’articolo 9

PARTE A

Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948)

2. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966)

4. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)

6. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)

7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

8. Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)

9. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

10. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

11. Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

12. Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958)

14. Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

15. Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)

PARTE B

Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

16. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973)

17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987)

18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)

19. Convenzione sulla biodiversità (1992)

20. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

21. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000)

22. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1998)

24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)




ALLEGATO IX

Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

La colonna «Sezione» indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)]

La colonna «Capitolo» indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)]

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.



Sezione

Capitolo

Codice NC

Designazione delle merci

 

S-1a

01

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

 

0101 30 00

Asini vivi

 

0101 90 00

Muli e bardotti vivi

 

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

 

0106 14 10

Conigli domestici vivi

 

0106 39 10

Piccioni vivi

 

02

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0207 14 91

Fegati di galli o di galline, congelati

 

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

 

ex  02 08

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20

 

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

 

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

 

ex 0210 99 85

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

ex 0210 99 85

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

 

04

0403 10 51

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

 

0409 00 00

Miele naturale

 

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

 

05

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

 

S-1b

03

Capitolo 3 (1)

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

S-2a

06

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

 

S-2b

07

0701

Patate, fresche o refrigerate

 

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

 

0703 90 00

Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

 

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

 

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

 

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

 

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

 

0709 51 00

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

 

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

 

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

 

0709 92 10 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

 

0709 99 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

 

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

 

0709 99 40

Capperi, freschi o refrigerati

 

0709 99 50

Finocchi, freschi o refrigerati

 

ex 0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

 

0709 93 90

0709 99 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

0710

Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

 

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

 

ex  07 12

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

 

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

 

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

 

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

 

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

 

08

0802 11 90

Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

 

0802 12 90

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

 

0802 22 00

0802 31 00

Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0802 61 00

0802 62 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0802 90 85

Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0803 10 10

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

 

0803 10 90

0803 90 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

 

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

 

0804 20 10

Fichi, freschi o secchi

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

 

0804 40 00

Avocadi freschi o secchi

 

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

 

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

 

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

 

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

 

0806 10 90

Altre uve, fresche

 

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30 , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

 

0807 11 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

 

0807 19 00

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

 

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

 

ex 0808 30 90

Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

 

0808 40 00

Cotogne, fresche

 

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

 

0809 21 00

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

 

ex 0809 29

Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

 

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

 

0809 40 90

Prugnole, fresche

 

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

 

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

 

0810 30 00

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

 

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

 

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

 

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

 

0810 50 00

Kiwi, freschi

 

0810 60 00

Durian, freschi

 

0810 70 00

Cachi

 

0810 90 75

Altri frutti freschi

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

 

0813 10 00

Albicocche, secche

 

0813 20 00

Prugne

 

0813 30 00

Mele, secche

 

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

 

0813 40 30

Pere, secche

 

0813 40 50

Papaie, secche

 

0813 40 95

Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

 

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

 

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenente prugne

 

0813 50 19

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne

 

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

 

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali

 

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

 

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

 

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

 

S-2c

09

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

 

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.

 

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

 

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

 

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

 

1108 20 00

Inulina

 

12

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

 

13

Capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

 

S-3

15

1501 90 00

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

 

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

 

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

 

1504

Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

 

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

 

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

 

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

 

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva

 

S-4a

16

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

 

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

 

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

 

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

 

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

 

1602 50 31

1602 50 95

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi

 

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

 

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

▼C1

▼B

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

 

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

 

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

S-4b

17

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

 

1704  (2)

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

18

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

 

19

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

 

20

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

 

21

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59

 

22

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

 

23

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

 

2307 00 19

Altre fecce di vino

 

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

 

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

 

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

 

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

 

2309 90 96

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

 

S-4c

24

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

 

S-5

25

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

 

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

 

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

 

27

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

 

S-6a

28

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

 

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

 

ex  28 04

Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

 

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

 

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

 

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

 

2807 00

Acido solforico; oleum

 

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

 

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

 

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

 

2811

Altri acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

 

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

 

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

 

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

 

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

 

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

 

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

 

2818 20

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

 

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

 

2820

Ossidi di manganese

 

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

 

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

 

2823 00 00

Ossidi di titanio

 

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

 

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

 

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

 

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

 

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

 

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

 

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

 

2831

Ditioniti e solfossilati

 

2832

Solfiti; tiosolfati

 

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

 

2834 10 00

Nitriti

 

2834 21 00

Nitrati

 

2834 29

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

 

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

 

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

 

2840

Borati; perossoborati (perborati)

 

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

 

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

 

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

 

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

 

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

 

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

 

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

 

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

 

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

 

2849

polifosfati, di costituzione chimica definita o no

 

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

 

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

 

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

 

29

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

 

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

 

ex  29 05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

 

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

 

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

 

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

 

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

 

2914

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2921

Composti a funzione ammina

 

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

 

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

 

2924

Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico

 

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

 

2926

Composti a funzione nitrile

 

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

 

2928 00 90

Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

 

2929 10

Isocianati

 

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

 

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Altri composti organo-inorganici

 

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

 

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

 

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

 

2935 00 90

Altri solfonammidi

 

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

 

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

Corretto conformemente alla descrizione NC

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

 

2942 00 00

Altri composti organici

 

S-6b

31

3102

Concimi minerali o chimici azotati

 

3103 10

Perfosfati

 

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

 

32

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

 

33

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

 

34

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

 

35

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

3502 90 90

Albuminati e altri derivati delle albumine

 

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

 

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

 

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

 

3506

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

 

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

 

36

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

 

37

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

 

38

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

 

S-7a

39

Capitolo 39

Materie plastiche e articoli di materia plastica

 

S-7b

40

Capitolo 40

gomma e articoli di gomma

 

S-8a

41

ex  41 04

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

 

4106 32 00

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

 

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

 

S-8b

42

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella

 

43

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

 

S-9a

44

Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

 

S-9b

45

Capitolo 45

sughero e articoli di sughero

 

46

Capitolo 46

lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

 

S-11a

50

Capitolo 50

Seta

 

51

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine

 

52

Capitolo 52

Cotone

 

53

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

 

54

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

 

55

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 

56

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

 

57

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

 

58

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

 

59

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

 

60

Capitolo 60

Stoffe a maglia

 

S-11b

61

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

 

62

Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

 

63

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

 

S-12a

64

Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

 

S-12b

65

Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

 

66

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

 

67

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

 

S-13

68

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

 

69

Capitolo 69

Prodotti ceramici

 

70

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

 

S-14

71

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

 

S-15a

72

7202

Ferro-leghe

 

73

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

 

S-15b

74

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

 

75

7505 12 00

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

 

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

 

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

 

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

 

76

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

 

78

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della sottovoce 7801 99

 

7801 99

Piombo greggio diverso da raffinato diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

 

79

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

 

81

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20

 

82

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

 

83

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

 

S-16

84

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi

 

85

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di tali apparecchi

 

S-17a

86

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

 

S-17b

87

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori

 

88

Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

 

89

Capitolo 89

Navi, battelli e altri natanti

 

S-18

90

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

 

91

Capitolo 91

Orologeria

 

92

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

 

S-20

94

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

 

95

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

 

96

Capitolo 96

Lavori diversi

 

(1)   Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6 %.

(2)   Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.




ALLEGATO X



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 732/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettere da b) a f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi da 1 a 6

Articolo 7, paragrafi da 1 a 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Allegato VII

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 16

Articolo 11, paragrafi da 1 a 7

Articolo 18

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 8 e allegato VI

Articolo 14

Articolo 34

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 15, paragrafi da 4 a 7, e articolo 19, paragrafi da 4 a 7

Articolo 19

Articolo 15, paragrafi da 8 a 12, e articolo 19, paragrafi da 8 a 14

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 22

Articolo 20, paragrafi 2 e 3

Articolo 24, paragrafi da 1 a 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 26

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 24

Articolo 25, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 2

Articolo 25, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 17, paragrafi 2 e 3

Articolo 25, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 25, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 25, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 26

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafi 4 e 5

Articolo 39, paragrafi da 2 a 4

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafi 2 e 3

Allegato I

Allegato I

Allegati II, III e IV

Allegato II

Allegati V e IX

Allegato III, parte A

Allegato VIII, parte A

Allegato III, parte B

Allegato VIII, parte B

Allegato X



( 1 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 2 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 3 ) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

( 4 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

( 5 ) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

( 6 ) L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

( 7 ) L’elenco include i paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

( 8 ) Nell’elenco figurano i paesi per i quali le preferenze tariffarie possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le autorità competenti del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

( 9 ) L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

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