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Document 02011R0517-20110526

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 517/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/517/2011-05-26

2011R0517 — IT — 26.05.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 138 dell'26.5.2011, pag. 45)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 068, 13.3.2015, pag.  90 (517/2011)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ( 1 ), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha come obiettivo l’adozione di misure per individuare e combattere la Salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi dell’Unione per la riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I nelle popolazioni animali ivi elencate. Detto regolamento contiene inoltre alcune prescrizioni relative a questi obiettivi. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della Salmonella è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione dell’Unione in materia di igiene alimentare.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 fa riferimento a tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di ovaiole di Gallus gallus. Attraverso le uova, questi gruppi di ovaiole possono trasmettere l’infezione della Salmonella ai consumatori. Pertanto, una riduzione della prevalenza di Salmonella nei gruppi di ovaiole contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 ( 2 ) stabilisce un obiettivo dell’UE per la riduzione della prevalenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus. L’obiettivo dell’UE per ciascuno Stato membro corrisponde ad una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte compresa fra il 10 % e il 40 %, a seconda della prevalenza nell’anno precedente. In alternativa, l’obiettivo è una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l’obiettivo dell’Unione, occorre tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell’Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ( 3 ), in particolare del suo articolo 5.

(6)

Secondo la relazione sintetica comunitaria sull’andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nell’Unione europea nel 2008 ( 4 ), la Salmonella Enteritidis e la Salmonella Typhimurium sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da Salmonella Enteritidis sono diminuiti in modo significativo nel 2008, mentre si è osservato un aumento dei casi di Salmonella Typhimurium. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 2160/2003, l’EFSA è stata consultata in merito alla fissazione di un obiettivo permanente dell’Unione per i gruppi di ovaiole di Gallus gallus.

(7)

Il 10 marzo 2010 il gruppo di esperti «Pericoli biologici» dell’EFSA ha adottato, su richiesta della Commissione europea, un parere scientifico sulla stima quantitativa dell’impatto sulla salute pubblica della definizione di un nuovo obiettivo per la riduzione della prevalenza di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus ( 5 ). Il gruppo di esperti ha concluso che la Salmonella Enteritidis è il sierotipo zoonotico della Salmonella trasmesso verticalmente più frequente nel pollame. Ha concluso inoltre che le misure di controllo dell’Unione nelle ovaiole hanno dato un contributo efficace alla lotta alle infezioni di Salmonella negli stock di produzione e alla riduzione dei rischi per la salute umana derivanti dal pollame.

(8)

I ceppi monofasici di Salmonella Typhimurium sono rapidamente diventati fra i sierotipi di Salmonella più frequenti in diverse specie animali e negli isolati clinici umani. Secondo il parere scientifico sulla sorveglianza e la valutazione del rischio per la salute pubblica dei «ceppi del tipo Salmonella Typhimurium» ( 6 ) adottata dal gruppo di esperti «Pericoli biologici» dell’EFSA il 22 settembre 2010, i ceppi monofasici di Salmonella Typhimurium con la formula antigenica ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ sono considerati varianti della Salmonella Typhimurium e costituiscono un rischio per la salute pubblica al pari di altri ceppi di Salmonella Typhimurium.

(9)

È quindi necessario, ai fini della chiarezza della legislazione dell’Unione, modificare il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus ( 7 ) includendo nella Salmonella Typhimurium ceppi monofasici con la formula antigenica ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ .

(10)

Tenuto conto del parere scientifico dell’EFSA del 22 settembre 2010 e del fatto che occorre più tempo per valutare l’andamento della Salmonella nel pollame dopo l’introduzione dei programmi di controllo nazionali, è opportuno mantenere un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza di Salmonella nei gruppi di ovaiole adulte di Gallus gallus simile a quello fissato dal regolamento (CE) n. 1168/2006.

(11)

Per verificare i progressi verso la realizzazione dell’obiettivo dell’Unione è necessario effettuare ripetuti prelievi di campioni nei gruppi di ovaiole adulte di Gallus gallus.

(12)

Le modifiche tecniche introdotte nell’allegato del presente regolamento sono direttamente applicabili e armonizzate negli Stati membri, pertanto gli eventuali adattamenti dei programmi di controllo nazionali in conformità del presente regolamento non devono essere nuovamente approvati dalla Commissione.

(13)

I programmi di controllo nazionali per raggiungere l’obiettivo dell’Unione per il 2011, per gruppi di ovaiole adulte di Gallus gallus, sono stati trasmessi per ottenere il cofinanziamento dell’Unione in conformità della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 8 ). Tali programmi si basavano sul regolamento (CE) n. 1168/2006 e sono stati approvati con la decisione 2010/712/UE della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi ( 9 ).

(14)

Il regolamento (CE) n. 1168/2006 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento. Le disposizioni tecniche contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1168/2006 portano agli stessi risultati di quelle dell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri sarebbero pertanto in grado di applicare immediatamente queste ultime senza bisogno di un periodo di transizione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivo

1.  L’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della prevalenza di Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus («obiettivo dell’Unione») è il seguente:

a) una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:

i) 10 % se la prevalenza nell’anno precedente era inferiore al 10 %;

ii) 20 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 10 % e inferiore al 20 %;

iii) 30 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %;

iv) 40 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 40 %;

o

b) una riduzione della percentuale massima di gruppi positivi di ovaiole adulte al 2 % o meno; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte non può tuttavia rimanere positivo più di un gruppo adulto.

L’obiettivo dell’Unione deve essere raggiunto ogni anno basandosi sulla sorveglianza dell’anno precedente. Per quanto riguarda l’obiettivo del 2011, si prendono come riferimento i risultati del 2010 basati sulla sorveglianza effettuata in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1168/2006.

Per quanto riguarda la Salmonella Typhimurium monofasica, sono inclusi nell’obiettivo dell’Unione i sierotipi con la formula antigenica ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ .

2.  Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell’Unione è definito nell’allegato («metodo di prova»).

Articolo 2

Riesame dell’obiettivo dell’Unione

La Commissione riesamina l’obiettivo dell’Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del metodo di prova e secondo i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2160/2003

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, parte C, è inserito il seguente comma:

«6. Tutti i riferimenti alla “Salmonella Typhimurium” in questa sezione includono anche la Salmonella Typhimurium monofasica con la formula antigenica ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ ».

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 200/2010

All’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.  Dal 1o gennaio 2010 l’obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus (“obiettivo dell’Unione”) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è la riduzione all’1 % o meno della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus che risultano positivi a Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Typhimurium, compresa la Salmonella Typhimurium monofasica con la formula antigenica ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ e Salmonella Virchow (“sierotipi di Salmonella rilevanti”).»

Articolo 5

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1168/2006

Il regolamento (CE) n. 1168/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1168/2006 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Metodo di prova per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione relativo alla riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus di cui all’articolo 1, paragrafo 2

1.   ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole adulte della specie Gallus gallus («gruppi di ovaiole») nell’ambito dei programmi di controllo nazionali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

2.   MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI OVAIOLE

2.1.    Frequenza e tipologia dei campionamenti

I gruppi di ovaiole sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare e ad opera dell’autorità competente.

Il campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare ha luogo almeno ogni quindici settimane. Il primo campionamento si svolge all’età di 24 +/– 2 settimane.

Il campionamento ad opera dell’autorità competente ha luogo almeno:

a) su un gruppo all’anno per azienda comprendente almeno 1 000 uccelli;

b) all’età di 24 +/– 2 settimane sui gruppi di ovaiole ospitati in strutture in cui il tipo pertinente di Salmonella era stato rilevato nel gruppo precedente;

c) in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE o nei casi in cui l’autorità competente lo ritenga appropriato, utilizzando il protocollo di campionamento definito nell’allegato II, parte D, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003;

d) in tutti gli altri gruppi di ovaiole presenti presso l’azienda nel caso in cui la Salmonella Enteritidis o la Salmonella Typhimurium siano individuate in un gruppo di ovaiole presso l’azienda;

e) nei casi in cui l’autorità competente lo ritenga appropriato.

Un prelievo di campioni effettuato dall’autorità competente può sostituire un prelievo di campioni ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare.

2.2.    Protocollo di campionamento

Per portare al massimo la sensibilità del campionamento e garantire la corretta applicazione del protocollo, l’autorità competente o l’operatore del settore alimentare devono assicurarsi che i campioni siano prelevati da personale specializzato.

2.2.1.    Campionamento effettuato dall’operatore del settore alimentare

a) Nei gruppi allevati in batteria vengono prelevati 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste da tutti i nastri o raschietti della struttura dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione del guano; nel caso però delle batterie a piattaforme senza raschietti o nastri devono essere raccolti 2 × 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta.

b) Nei granai o pollai per polli ruspanti vengono prelevate due paia di tamponi da stivali o calze.

I tamponi da stivale utilizzati devono poter assorbire l’umidità in misura sufficiente. La superficie del tampone da stivale è umidificata con diluenti idonei.

I campioni vanno prelevati camminando nel pollaio seguendo un itinerario che permetta il prelievo di campioni rappresentativi per tutte le parti del pollaio o del rispettivo settore. Il percorso includerà zone imbrattate e coperte da assi purché vi si possa camminare sopra in sicurezza. Il campione dovrà comprendere tutte le stie separate di un pollaio. Una volta ultimato il prelievo nel settore prescelto, i tamponi da stivale vanno rimossi con precauzione, in modo da evitare perdite di materiale aderente.

2.2.2.    Campionamento ad opera dell’autorità competente

Almeno un campione è prelevato secondo il protocollo di campionamento oltre ai campioni di cui al punto 2.2.1. Se la distribuzione o le dimensioni del gruppo lo richiedono, è necessario raccogliere campioni supplementari al fine di garantire la rappresentatività del campione.

Nel caso del campionamento di cui al punto 2.1, lettere b), c), d) ed e), l’autorità competente deve accertarsi, effettuando ulteriori prove di laboratorio e/o documentali, che i risultati degli esami relativi alla Salmonella non siano stati influenzati dall’utilizzo di antimicrobici nei gruppi di uccelli.

Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, ma vengano riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il gruppo di ovaiole è considerato infetto ai fini dell’obiettivo dell’Unione.

L’autorità competente può decidere di consentire la sostituzione di un campione fecale o di un paio di tamponi da stivale con un campione di polvere di 100 grammi prelevato in più punti del pollaio da superfici sulle quali è visibile la presenza di polvere. In alternativa possono essere usati uno o più tamponi di tessuto umidi con superficie totale di almeno 900 cm2 per raccogliere la polvere in più punti del pollaio, assicurandosi che ciascun tampone sia ben ricoperto di polvere su entrambi i lati.

L’autorità competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurarne la rappresentatività in una valutazione caso per caso dei parametri epidemiologici, in particolare per quanto riguarda le condizioni di biosicurezza, la distribuzione o le dimensioni del gruppo o altre condizioni pertinenti.

3.   ESAME DEI CAMPIONI

3.1.    Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni sono inviati entro 24 ore dal prelievo, di preferenza per posta celere o corriere, ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Se non sono inviati entro 24 ore, i campioni sono conservati refrigerati. Il trasporto dei campioni può avvenire a temperatura ambiente purché siano evitate condizioni di calore eccessivo (oltre 25 °C) e di esposizione alla luce del sole. In laboratorio i campioni sono conservati refrigerati fino all’esame, che ha inizio entro 48 ore dal ricevimento ed entro 4 giorni dal prelievo.

Nel caso in cui il campione venga prelevato dall’autorità competente, per i tamponi da stivale e da polvere o per il tampone di tessuto per polvere devono essere realizzate preparazioni separate, mentre se il prelievo è effettuato dagli operatori del settore alimentare, è possibile combinare in una sola prova diversi tipi di campione.

3.1.1.    Campioni dei tamponi da stivale e di tessuto

a) Le due paia di tamponi da stivali (o «calze») o tamponi da polvere vengono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone (BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente, oppure i 225 ml di diluente vengono aggiunti direttamente alle due paia di tamponi da stivali nel contenitore così come è giunto in laboratorio. I tamponi da stivale/calza o di tessuto vanno immersi completamente nel BPW per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla Salmonella di sciogliervisi; se necessario aggiungere BPW.

b) Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

3.1.2.    Altro materiale fecale e di polvere

a) I campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura.

b) Il sottocampione di 25 grammi (o la sospensione di 50 ml contenente 25 grammi del campione iniziale) è aggiunto alla soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente.

c) La coltura del campione prosegue con l’utilizzo del metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Qualora siano approvate norme ISO relative alla preparazione dei campioni utilizzati per l’individuazione della Salmonella, esse sono applicate e sostituiscono le disposizioni relative alla preparazione dei campioni di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2.

3.2.    Metodo di rilevazione

La rilevazione della Salmonella va effettuata in conformità all’emendamento 1 della norma EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007, «Microbiologia degli alimenti e dei mangimi – Metodo orizzontale per l’individuazione della Salmonella spp. – Emendamento 1: allegato D: rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria» dell’ISO.

Dopo l’incubazione non scuotere e non agitare i campioni in acqua peptonata tamponata.

3.3.    Sierotipizzazione

Dev’essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo prelevato dall’autorità competente, sulla base del metodo Kaufmann-White-LeMinor. Negli isolati prelevati dagli operatori del settore alimentare occorre effettuare la sierotipizzazione almeno della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium.

3.4.    Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare, anziché i metodi di preparazione, di rilevazione e di sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato possono essere utilizzati altri metodi, purché convalidati in conformità della versione più recente della norma EN/ISO 16140.

3.5.    Prove per la resistenza antimicrobica

Gli isolati vanno sottoposti a prove per la resistenza antimicrobica in conformità dell’articolo 2 della decisione 2007/407/CE della Commissione ( 10 ).

3.6.    Stoccaggio dei ceppi

L’autorità competente assicura che almeno un ceppo isolato dei sierotipi di Salmonella rilevanti provenienti dai prelievi effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, per pollaio e per anno, sia conservato in vista dell’eventuale futura tipizzazione fagica o dell’effettuazione di un test di suscettibilità antimicrobica, utilizzando i metodi abituali di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per almeno due anni.

Se l’autorità competente lo decide, sono conservati per questi scopi anche i ceppi isolati da campioni prelevati ad iniziativa di operatori del settore alimentare.

4.   RISULTATI E RELAZIONI

4.1.    Un gruppo di ovaiole è considerato positivo, ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione se:

a) è individuata la presenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti (diversi dai ceppi vaccinali) in uno o più campioni prelevati nel gruppo, anche se i sierotipi di Salmonella rilevanti sono individuati solo nel campione di polvere o nei tamponi da polvere; oppure

b) nel gruppo è stata rilevata la presenza di antimicrobici o di inibitori della crescita batterica.

Questa regola non si applica nei casi eccezionali descritti nell’allegato II, parte D, punto 4, del regolamento (CE) n. 2160/2003, dove i risultati iniziali positivi alla Salmonella non sono stati confermati dal rispettivo protocollo di campionamento.

4.2.    Un gruppo di ovaiole risultato positivo va contato solo una volta a prescindere:

a) da quanto spesso il sierotipo di Salmonella sia stato rilevato in questo gruppo durante il periodo di produzione;

o

b) se il campionamento sia stato effettuato su iniziativa dell’operatore del settore alimentare o ad opera dell’autorità competente.

Se però il prelievo dei campioni nel corso del periodo di produzione si estende su due anni civili, i risultati relativi a ciascun anno sono comunicati separatamente.

4.3.    Le informazioni da trasmettere sono:

a) il numero totale dei gruppi di ovaiole adulte che sono stati oggetto di test almeno una volta nel corso dell’anno considerato;

b) i risultati dei test fra cui:

i) il numero totale dei gruppi di ovaiole positivi alla Salmonella nello Stato membro;

ii) il numero dei gruppi di ovaiole positivi almeno una volta alla Salmonella Enteritidis e alla Salmonella Typhimurium;

iii) il numero dei gruppi di ovaiole positivi a ciascuno dei sierotipi di Salmonella o ad una Salmonella non specificata (isolati non tipizzabili o non sierotipizzati);

c) le spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali o qualunque cambiamento sostanziale nel numero di gruppi sottoposti a test e/o trovati positivi.

I risultati e ogni altra informazione pertinente sono comunicati nella relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.



( 1 ) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

( 2 ) GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4.

( 3 ) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

( 4 The EFSA Journal (2010); 8(1): 1496.

( 5 The EFSA Journal (2010); 8(4): 1546.

( 6 The EFSA Journal (2010); 8(10):1826.

( 7 ) GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 1.

( 8 ) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

( 9 ) GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.

( 10 ) GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

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