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Document 02010R0072-20160421

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 72/2010 della Commissione del 26 gennaio 2010 che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/72/2016-04-21

2010R0072 — IT — 21.04.2016 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 72/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 023 dell'27.1.2010, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/472 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2016

  L 85

28

1.4.2016




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 72/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( 1 ), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni allo scopo di controllare l’applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 da parte degli Stati membri. L’organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l’efficacia dei programmi nazionali di controllo della qualità.

(2)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni.

(3)

La Commissione dovrebbe poter accogliere nelle sue squadre di ispezione gli auditor nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri.

(4)

Le ispezioni della Commissione, come pure l’elaborazione delle relazioni in materia, dovrebbero seguire una procedura predefinita e una metodologia standardizzata.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla rapida correzione delle carenze individuate durante le ispezioni della Commissione.

(6)

La Commissione dovrebbe poter svolgere ispezioni di controllo per verificare l’avvenuta correzione delle carenze.

(7)

Dovrebbe essere istituito un procedimento per rimediare alle carenze di gravità tale da avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell’aviazione nella Comunità.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento delle ispezioni che la Commissione effettua per controllare l’applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 da parte degli Stati membri. Le ispezioni della Commissione hanno ad oggetto le competenti autorità degli Stati membri e determinati aeroporti, operatori e soggetti che applicano le norme di sicurezza nel settore dell’aviazione. Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «autorità competente», l’autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008;

2) «ispezione della Commissione», esame effettuato dagli ispettori della Commissione sui controlli di qualità, sulle misure, procedure e installazioni di sicurezza dell’aviazione civile esistenti, per accertare i livelli di conformità al regolamento (CE) n. 300/2008;

▼M1

3) «ispettore della Commissione», persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni della Commissione, che è cittadina dell'Unione o di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio e dipendente di una delle seguenti entità:

 la Commissione;

 uno Stato membro dell'Unione, come auditor nazionale;

 uno Stato membro dell'EFTA, come persona incaricata di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome di tale Stato membro;

 l'Autorità di vigilanza EFTA;

 il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile;

▼B

4) «comitato», comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008;

5) «carenza», mancata conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 300/2008;

6) «auditor nazionale», dipendente dello Stato membro incaricato di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome dell’autorità competente;

7) «test», valutazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, con la quale è simulata l’intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l’efficacia nell’attuazione delle misure di sicurezza poste in essere;

8) «misura compensativa», provvedimento o serie di provvedimenti temporanei intesi a limitare per quanto possibile l’impatto di una carenza riscontrata durante un’ispezione, in attesa che quest’ultima venga integralmente corretta.



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Cooperazione degli Stati membri

1.  Fatte salve le competenze della Commissione, gli Stati membri cooperano con la Commissione nell’esecuzione dei propri compiti ispettivi. Tale cooperazione si attiva nel corso delle fasi di preparazione, controllo, relazione.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la notifica di un’ispezione sia mantenuta riservata, in modo da non compromettere il procedimento ispettivo.

Articolo 4

Esercizio dei poteri della Commissione

1.  Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare le proprie funzioni di ispezione delle attività di sicurezza dell’aviazione civile svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 300/2008 e da qualunque soggetto aeroportuale, operatore ed entità tenuto a osservare detto regolamento.

2.  Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione abbiano accesso, facendone richiesta, a tutta la documentazione pertinente necessaria per valutare la conformità alle regole comuni.

3.  Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell’espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.

Articolo 5

Criteri di selezione degli ispettori della Commissione

Per essere idonei a partecipare alle ispezioni della Commissione gli ispettori della Commissione devono avere un’adeguata esperienza teorica e pratica e aver completato con successo un’apposita formazione.

Tale formazione:

a) è dispensata dai servizi della Commissione;

b) è iniziale e in seguito periodica;

c) garantisce il raggiungimento di uno standard adeguato all’obiettivo di poter verificare che le misure di sicurezza siano applicate in conformità del regolamento (CE) n. 300/2008.

La formazione iniziale comprende un esame.

Articolo 6

Partecipazione di auditor nazionali alle ispezioni della Commissione

1.  Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione auditor nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e relazione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ad almeno uno e a non più di cinque auditor nazionali che possono essere invitati a partecipare alle ispezioni della Commissione.

3.  Un elenco di tutti i controllori nazionali nominati dagli Stati membri che soddisfano i requisiti indicati all’articolo 5, paragrafo 1, è comunicato annualmente al comitato.

4.  Un auditor nazionale non partecipa alle ispezioni della Commissione nello Stato membro da cui dipende.

5.  Le richieste relative alla partecipazione di controllori nazionali alle ispezioni della Commissione sono inviate all’autorità competente in tempo utile, di norma almeno due mesi prima della prevista data d’inizio dell’ispezione.

6.  Le spese relative alla partecipazione dei controllori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia.



CAPO III

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7

Notifica delle ispezioni

1.  La Commissione comunica la data dell’ispezione con un preavviso di almeno due mesi all’autorità competente per il territorio in cui l’ispezione avrà luogo.

2.  Contestualmente alla comunicazione relativa all’ispezione e unitamente alla richiesta di tutta la documentazione pertinente, l’autorità competente può eventualmente ricevere un questionario preliminare da compilare. Il questionario completato e la documentazione richiesta devono essere trasmessi alla Commissione almeno due settimane prima della data prevista per l’ispezione.

3.  Qualora disponga di informazioni dalle quali emerga che un aeroporto presenta carenze suscettibili di avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell’aviazione nella Comunità, la Commissione consulta l’autorità competente dello Stato membro interessato e il periodo di preavviso dell’ispezione può essere ridotto a due settimane. In tal caso, non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Preparazione delle ispezioni

1.  Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l’efficienza, l’accuratezza e la coerenza delle ispezioni.

2.  La Commissione fornisce all’autorità competente i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili.

3.  Per ogni ispezione l’autorità competente nomina un coordinatore che provvede agli adempimenti pratici connessi alle attività di ispezione da eseguire. Entro tre settimane dal ricevimento della notifica dell’ispezione, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati necessari per contattare il coordinatore.

Articolo 9

Svolgimento delle ispezioni

1.  Gli ispettori della Commissione svolgono le ispezioni in modo efficiente ed efficace, tenendo in debito conto la sicurezza propria e degli altri. Gli ispettori della Commissione che nel corso dell’ispezione hanno un comportamento non conforme a questi requisiti possono essere esclusi da successive ispezioni effettuate dalla Commissione.

2.  Per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza dell’aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 è impiegata una metodologia standard.

Le ispezioni sono effettuate sulla base di una raccolta sistematica di informazioni, utilizzando una o più delle seguenti tecniche:

a) osservazioni;

b) verifiche;

c) interviste;

d) esame di documenti; e

e) test.

3.  Gli ispettori della Commissione, quando svolgono attività ispettiva, sono accompagnati da un rappresentante dell’autorità competente. Tale accompagnatore non deve pregiudicare con il suo comportamento l’efficienza e l’efficacia delle attività ispettive.

4.  Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento che li identifica come persone autorizzate a effettuare ispezioni per conto della Commissione e di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che consente l’accesso a tutti i luoghi necessari all’ispezione. La tipologia del tesserino di riconoscimento aeroportuale non deve pregiudicare l’efficienza e l’efficacia delle attività ispettive.

5.  I test sono effettuati soltanto dopo l’anticipata notifica di essi all’autorità competente e in stretta cooperazione con la stessa.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione siano autorizzati a trasportare oggetti da utilizzare per i test, compresi gli oggetti proibiti o che abbiano l’apparenza di oggetti proibiti, in qualsiasi zona alla quale sia necessario accedere durante lo svolgimento di un’ispezione, nonché durante il transito da o verso un’ispezione, nel rispetto dei protocolli eventualmente concordati.

7.  L’autorità competente è informata non appena possibile di eventuali gravi carenze riscontrate durante un’ispezione della Commissione. Inoltre, fatto salvo l’articolo 10, ogni qualvolta ciò risulti possibile gli ispettori della Commissione forniscono alla fine dell’ispezione un resoconto verbale informale dei risultati delle loro verifiche in loco.

Articolo 10

Relazione di ispezione

1.  La Commissione trasmette all’autorità competente una relazione di ispezione entro sei settimane dal completamento di essa.

L’autorità competente riferisce senza indugio ai soggetti aeroportuali agli operatori o alle entità sottoposti a ispezione i risultati di rispettiva competenza.

2.  Nella relazione sono esposti gli elementi accertati dagli ispettori, ivi comprese le eventuali carenze individuate. La relazione può contenere raccomandazioni relative a interventi correttivi.

3.  Nel valutare le misure attuative del regolamento (CE) n. 300/2008 si applica il seguente sistema di classificazione:

a) pienamente conforme;

b) conforme, ma si auspica un miglioramento;

c) non conforme;

d) non conforme, con presenza di gravi carenze;

e) non applicabile;

f) non confermato.

Articolo 11

Risposta dell’autorità competente

1.  Entro tre mesi dalla spedizione della relazione di ispezione, l’autorità competente trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

a) tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni;

b) fornisce un piano di azione, in cui sono indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare ad ogni carenza riscontrata.

2.  Qualora sia effettuata un’ispezione di controllo, la risposta dell’autorità competente deve essere presentata entro sei settimane dalla data di invio della relazione di ispezione.

3.  Qualora la relazione d’ispezione non evidenzi carenze, non è richiesta alcuna risposta.

Articolo 12

Rettifica di carenze

1.  Le carenze individuate durante le ispezioni devono essere corrette prontamente. Se la rettifica non può aver luogo in tempi rapidi, si attuano misure compensative.

2.  L’autorità competente notifica alla Commissione, per iscritto, l’avvenuta rettifica delle carenze. La conferma si basa sulle attività di controllo di conformità effettuate dall’autorità competente.

3.  Quando si ritiene che la relazione ispettiva non richieda alcun intervento, l’autorità competente ne è informata.

Articolo 13

Ispezioni di controllo

1.  Dopo aver ricevuto la risposta dell’autorità competente e tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, la Commissione può procedere a un’ispezione di controllo.

2.  L’autorità competente è informata con un preavviso di almeno due settimane dell’ispezione di controllo che deve essere effettuata sul suo territorio.

3.  Le ispezioni di controllo riguardano in particolare i settori nei quali sono state riscontrate carenze nel corso della precedente ispezione della Commissione.



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Informazione del comitato

Il comitato è periodicamente informato in merito all’attuazione del programma di ispezione della Commissione e ai risultati delle valutazioni condotte.

Articolo 15

Notifica alle autorità competenti delle carenze gravi

1.  Le autorità competenti vengono informate se un’ispezione effettuata in un aeroporto situato sul loro territorio evidenzia una carenza grave che è giudicata avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell’aviazione nella Comunità. Questa informazione è rapidamente comunicata anche alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

2.  Le autorità competenti sono prontamente informate anche quando la Commissione dispone di informazioni credibili in merito ad interventi correttivi effettuati, comprese le misure compensative, dalle quali risulti che le carenze notificate a norma del presente articolo non hanno più un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell’aviazione nella Comunità.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

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