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Document 02009L0042-20120101

Consolidated text: Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/42/2012-01-01

2009L0042 — IT — 01.01.2012 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2009/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 141, 6.6.2009, p.29)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2010

  L 94

33

15.4.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1090/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010

  L 325

1

9.12.2010

►M3

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2012

  L 101

5

11.4.2012




▼B

DIRETTIVA 2009/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ( 2 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 3 ). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Per assolvere ai compiti ad essa affidati nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, la Commissione (Eurostat) dovrebbe disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull’ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza dalla Comunità e verso la medesima, tra Stati membri e all’interno degli Stati membri.

(3)

Occorre inoltre sottolineare l’importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici.

(4)

La raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l’istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate.

(5)

I dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all’altro e tra i vari modi di trasporto.

(6)

Conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario. La raccolta di dati statistici sarà effettuata in ciascuno Stato membro sotto l’autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l’elaborazione delle statistiche ufficiali.

(7)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ).

(8)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare determinate modalità di attuazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(9)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della direttiva indicati nell’allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Raccolta di dati statistici

Gli Stati membri raccolgono statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«trasporto di merci e di passeggeri via mare» :

i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

i) trasportate verso impianti offshore;

ii) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

b)

«nave marittima» :

una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l’esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;

c)

«porto» : un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;

d)

«nazionalità dell’operatore di trasporto marittimo» : la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell’attività commerciale dell’operatore di trasporto;

e)

«operatore di trasporto marittimo» : ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta di dati

1.  Gli Stati membri rilevano i dati relativi alle:

a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;

b) informazioni in merito alla nave.

Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.

2.  Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII.

3.  La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l’onere per i rispondenti.

4.  La Commissione adegua le caratteristiche della raccolta di dati e il contenuto degli allegati da I a VIII ai progressi economici e tecnici nella misura in cui tale adeguamento non comporta un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell’onere per i rispondenti.

▼M2

La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.

▼B

Articolo 4

Porti

1.  Ai fini della presente direttiva, la Commissione redige un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

▼M2

La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.

▼B

2.  Ogni Stato membro seleziona dall’elenco di cui al paragrafo 1 i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.

Per ogni porto selezionato devono essere forniti dati dettagliati, conformemente all’allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali il porto rispetta il criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l’altro settore.

3.  Per porti dell’elenco non selezionati sono forniti dati sommari, conformemente all’allegato VIII, insieme di dati A3.

Articolo 5

Accuratezza delle statistiche

I metodi per la raccolta di dati sono tali da garantire che i dati statistici comunitari sul trasporto marittimo abbiano il grado di precisione richiesto per l’insieme dei dati statistici descritti all’allegato VIII.

La Commissione stabilisce le norme di accuratezza.

▼M2

La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.

▼B

Articolo 6

Trattamento dei risultati della raccolta di dati

Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all’articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di accuratezza di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della raccolta di dati di cui all’articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ( 5 ).

2.  I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell’allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

3.  La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione per i dati la cui frequenza è trimestrale e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell’anno 1997.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) tutte le pertinenti informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario, gli Stati membri comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.

Articolo 9

Diffusione dei dati statistici

La Commissione (Eurostat) diffonde i dati statistici appropriati con frequenza analoga a quella delle trasmissioni dei risultati.

Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione (Eurostat) sono determinate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M2 —————

▼M2

Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 10 ter.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 10 ter e 10 quater.

Articolo 10 ter

Revoca della delega

1.  La delega di poteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, terzo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.  L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.  Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. A norma dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

▼B

Articolo 11

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Abrogazione

La direttiva 95/64/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto interno della direttiva indicati all’allegato IX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato X.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M3




ALLEGATO I

VARIABILI E DEFINIZIONI

1.    Variabili statistiche

a)    Informazioni relative alle merci e ai passeggeri

 peso lordo in tonnellate delle merci,

 tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all’allegato II,

 descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all’allegato III,

 porto dichiarante,

 direzione del movimento, entrata o uscita,

 controparte per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV,

 controparte per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV,

 numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera,

 controparte per le entrate di passeggeri: il porto di imbarco (il porto, cioè, in cui i passeggeri si sono imbarcati sulla nave con la quale sono arrivati nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV,

 controparte per le uscite di passeggeri: il porto di sbarco (il porto, cioè, in cui i passeggeri sono sbarcati dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV.

Per le merci trasportate in container o su unità ro-ro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

 numero complessivo dei container (con e senza carico),

 numero dei container senza carico,

 numero complessivo di unità mobili (ro-ro) con e senza carico,

 numero di unità mobili (ro-ro) senza carico.

b)    Informazioni relative alle navi

 numero di navi,

 tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi,

 paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all’allegato V,

 tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all’allegato VI,

 classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all’allegato VII.

2.    Definizioni

a)

«Container per il trasporto di merci» :

un’unità di carico

1. destinata a durare e di conseguenza sufficientemente resistente per poter essere utilizzata più volte;

2. appositamente progettata per facilitare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura di carico;

3. munita di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;

4. progettata in modo da poter essere facilmente riempita e svuotata;

5. di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.

b)

«Unità ro-ro» : mezzo rotabile per il trasporto di merci, come un autocarro, un rimorchio o un semirimorchio, caricabile su una nave utilizzando la trazione del veicolo stesso, se esiste, o una trazione di servizio. In questa definizione rientrano i rimorchi del porto o della nave. Le classificazioni devono essere conformi alla raccomandazione UNECE n. 21 «Codici dei tipi di carico, imballaggi e materiali d’imballaggio».

c)

«Carico in container» : i container, con o senza merci, caricati sulle navi che li trasportano via mare o da queste scaricati.

d)

«Carico ro-ro» : le merci, contenute o meno in container, caricate su unità ro-ro e le unità ro-ro imbarcate sulle navi che le trasportano via mare o da queste sbarcate.

e)

«Tonnellaggio lordo di merci» : tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei container e delle unità ro-ro.

f)

«Tonnellaggio di portata lorda (TPL)» : differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile nei serbatoi, provviste di bordo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.

g)

«Stazza lorda» : la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.

h)

«Crocerista» : il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere.

i)

«Nave da crociera» : la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine e la nave dispone di strutture d’intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se i passeggeri possono considerare tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere.

j)

«Escursione di un crocerista» : la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave.

k)

«Carico in container ro-ro» : container con o senza merci, caricati su unità ro-ro imbarcate sulle navi che li trasportano via mare o da queste sbarcati.

l)

«Rimorchio per il trasporto marittimo da porto a porto» : rimorchio utilizzato per il trasporto di carichi (compresi i container) da porto a porto su navi ro-ro, destinato principalmente a essere utilizzato a bordo di navi ro-ro o a terra sotto il controllo dell’autorità portuale.

m)

«Nave ro-ro» : nave adibita al trasporto di unità ro-ro.




ALLEGATO II



Classificazione del tipo di carico

Categoria (1)

Codice

a una cifra

Codice

2 cifre

Descrizione

Tonnellaggio

Numero di unità

Rinfuse liquide

1

1X

Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico)

X

 

11

Gas liquido

X

 

12

Petrolio greggio

X

 

13

Prodotti petroliferi

X

 

19

Altre merci alla rinfusa, liquide

X

 

Rinfuse secche

2

2X

Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico)

X

 

21

Minerali

X

 

22

Carbone

X

 

23

Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca)

X

 

29

Altre merci alla rinfusa, a secco

X

 

Container

3

3X

Grandi container

(2)

X

31

Unità di carico da 20 piedi

(2)

X

32

Unità di carico da 40 piedi

(2)

X

33

Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi

(2)

X

34

Unità di carico > 40 piedi

(2)

X

Ro-ro

(semoventi)

5

5X

Unità semoventi mobili

X

X

51

Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi

(2)

X

52

Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli

 

(3)

53

Autobus

 

(3)

54

Veicoli commerciali (inclusi veicoli in importazione/esportazione)

X

(3)

56

Animali vivi «in piedi»

X

(3)

59

Altre unità mobili semoventi

X

X

Ro-ro

(non semoventi)

6

6X

Unità non semoventi mobili

X

X

61

Rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto di merci, non accompagnati

(2)

X

62

Roulotte e altri veicoli stradali, agricoli e industriali, non accompagnati

X

(3)

64

Vagoni ferroviari per il trasporto di merci

(2)

X

65

Rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi

(2)

X

66

Chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi

(2)

X

69

Altre unità non semoventi mobili

X

X

Altro carico generale

(compresi i piccoli container)

9

9X

Altro carico non classificato altrove

X

 

91

Prodotti forestali

X

 

92

Prodotti ferrosi ed acciaio

X

 

99

Altro carico generale

X

 



Supplemento alla classificazione del tipo di carico per i container ro-ro

Categoria (1)

Codice

a una cifra

Codice

2 cifre

Descrizione

Tonnellaggio

Numero di unità

Grandi container ro-ro

R

RX

Grandi container ro-ro

 

X

R1

Unità di carico da 20 piedi

 

X

R2

Unità di carico da 40 piedi

 

X

R3

Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi

 

X

R4

Unità di carico > 40 piedi

 

X

(1)   Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.

(2)   La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l’imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità ro-ro.

(3)   Solo il numero totale di unità.

▼B




ALLEGATO III



NST 2007

Divisione

Designazione

01

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli di base; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.

▼M3




ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura (nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ( 9 ) in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è di 4 caratteri: il codice alfabetico standard ISO a due caratteri di ciascun paese secondo la suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne che per i paesi suddivisi in due o più zone costiere marittime, contraddistinte a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:



Codice

Zone costiere marittime

FR01

Francia: Atlantico/Mare del Nord

FR02

Francia: Mediterraneo

FR03

Dipartimenti francesi d’oltremare: Guyana francese

FR04

Dipartimenti francesi d’oltremare: Martinica e Guadalupa

FR05

Dipartimenti francesi d’oltremare: Riunione

DE01

Germania: Mare del Nord

DE02

Germania: Mar Baltico

DE03

Germania: vie d’acqua interne

GB01

Regno Unito

GB02

Isola di Man

GB03

Isole del Canale

ES01

Spagna: Atlantico settentrionale

ES02

Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie

SE01

Svezia: Mar Baltico

SE02

Svezia: Mare del Nord

TR01

Turchia: Mar Nero

TR02

Turchia: Mediterraneo

RU01

Russia: Mar Nero

RU03

Russia: Asia

RU04

Russia: Mare di Barents e Mar Bianco

RU05

Russia: Mar Baltico, esclusivamente Golfo di Finlandia

RU06

Russia: Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia

RU07

Russia: vie navigabili interne europee, incluso il Mar Caspio

MA01

Marocco: Mediterraneo

MA02

Marocco: Africa occidentale

EG01

Egitto: Mediterraneo

EG02

Egitto: Mar Rosso

IL01

Israele: Mediterraneo

IL02

Israele: Mar Rosso

SA01

Arabia Saudita: Mar Rosso

SA02

Arabia Saudita: Golfo Persico

US01

Stati Uniti d’America: Atlantico settentrionale

US02

Stati Uniti d’America: Atlantico meridionale

US03

Stati Uniti d’America: Golfo del Messico

US04

Stati Uniti d’America: Pacifico meridionale

US05

Stati Uniti d’America: Pacifico settentrionale

US06

Stati Uniti d’America: Grandi laghi

US07

Portorico

CA01

Canada: Atlantico

CA02

Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo

CA03

Canada: costa occidentale

CO01

Colombia: costa settentrionale

CO02

Colombia: costa occidentale

MX01

Messico: Atlantico

MX02

Messico: Pacifico

Con i codici supplementari

ZZ01

Impianti offshore non menzionati altrove

ZZ02

Aggregati e zone non descritte altrove

▼M1




ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura [nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri] ( 10 ) in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è di 4 caratteri: il codice alfabetico standard ISO a due caratteri di ciascun paese secondo la suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne che per i paesi che possiedono più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito:



FR01

Francia

FR02

Territorio antartico francese (comprese isole Kerguelen) [registro soppresso da fine aprile 2007]

FR03

Francia (RIF) [nuovo registro in uso da maggio 2007]

IT01

Italia — Primo registro

IT02

Italia — Registro internazionale

GB01

Regno Unito

GB02

Isola di Man

GB03

Isole del Canale

GB04

Gibilterra

DK01

Danimarca

DK02

Danimarca (DIS)

PT01

Portogallo

PT02

Portogallo (MAR)

ES01

Spagna

ES02

Spagna (Rebeca)

NO01

Norvegia

NO02

Norvegia (NIS)

US01

Stati Uniti d’America

US02

Portorico

▼B




ALLEGATO VI



CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)

 

Tipo

Categorie comprese in ciascun tipo di nave

10

Rinfuse liquide

Petroliera

Nave cisterna per prodotti chimici

Trasportatore di gas liquefatti

Chiatta-cisterna

Altre navi cisterna

20

Rinfuse secche

Petroliera/cargo

Cargo

31

Container

Porta container integrale

32

Trasportatore specializzato

Portachiatte

Trasportatore di prodotti chimici

Trasportatore di combustibili irraggiati

Trasportatore di bestiame

Trasportatore di veicoli

Altro trasportatore specializzato

33

Merci varie, non specializzato

Nave frigorifera

Nave da trasporto roro, anche per passeggeri

Porta container roro

Altri carichi roro

Trasportatore misto di merci varie/passeggeri

Trasportatore misto di merci varie/container

Trasportatore di merci varie ad un ponte solo

Trasportatore di merci varie a più ponti

34

Chiatta per carichi secchi

Chiatta pontata

Bettolina a pozzo

Chiatta di tipo lash-seabee

Chiatta scoperta da carico secco

Chiatta coperta da carico secco

Altre chiatte da carico secco

35

Passeggeri

Nave passeggeri (escluse le navi da crociera)

36

Crociera

Esclusivamente le navi da crociera

41

Pesca

Nave da pesca (1)

Nave officina per il trattamento del pesce (1)

42

Attività off-shore

Trivellamento ed esplorazione (1)

Approvvigionamento off-shore (1)

43

Rimorchiatori

Rimorchiatori (1)

Spintori (1)

49

Varie

Draghe (1)

Da ricerca/esplorazione (1)

Altre navi e imbarcazioni non definite altrove (1)

XX

Sconosciuto

Nave di tipo sconosciuto

(1)   Non comprese nella presente direttiva.




ALLEGATO VII

CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI

espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)

Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda pari o maggiore a 100.



Gruppo

Limite inferiore

Limite superiore

DWT

SL

DWT

SL

01

100

fino a 499

fino a 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

300 000 e oltre

300 000 e oltre

Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99».

▼M3




ALLEGATO VIII

STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una classificazione incrociata di un numero limitato di dimensioni a vari livelli delle nomenclature, aggregate con riguardo a tutte le altre dimensioni, per le quali sono richieste statistiche di buona qualità.

STATISTICHE SINTETICHE E DETTAGLIATE

 Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire per le merci e per i passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 e F2.

 Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire per le merci, ma non per i passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 e F2.

 Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire per i passeggeri, ma non per le merci, sono: A3, D1, F1 e F2.

 Per i porti non selezionati, l’insieme di dati da fornire (per le merci o per i passeggeri) è A3.

STATUS GIURIDICO DEGLI INSIEMI DI DATI

 Gli insiemi di dati A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 e F2 sono obbligatori.

 Gli insiemi di dati C2 e F1 sono facoltativi.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Dati:  peso lordo delle merci in tonnellate.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico (esclusi container e ro-ro), allegato II (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99)

Dati:  peso lordo delle merci in tonnellate.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A3

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Tutti i porti nell’elenco

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Dati:  peso lordo delle merci in tonnellate.

Numero di passeggeri (esclusi i croceristi).

Numero di croceristi che iniziano e finiscono una crociera.

Numero di croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera: direzione: solo entrata (1) (facoltativo).



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

B1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Merce

2 caratteri alfanumerici

Nomenclatura delle merci, allegato III

Dati:  peso lordo delle merci in tonnellate.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

C1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico (unicamente container e ro-ro), allegato II (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 e 69)

Dati:  peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 e 69).

Numero totale di unità (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 e 69).

Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 e 69).



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

C2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco (facoltativo)

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima (facoltativo)

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico (unicamente container ro-ro), allegato II (sottocategorie RX, R1, R2, R3, R4)

Dati:  Numero totale di unità (tipo di carico: sottocategorie RX, R1, R2, R3, R4).

Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie RX, R1, R2, R3, R4) – (facoltativo).



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

D1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Nazionalità di registrazione della nave (facoltativo)

4 caratteri alfanumerici

Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati:  numero di passeggeri esclusi i croceristi che iniziano e finiscono una crociera, e croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

E1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di imbarco/sbarco

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all’elenco dei porti

Zona costiera marittima

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Nazionalità di registrazione della nave

4 caratteri alfanumerici

Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati:  peso lordo delle merci in tonnellate.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

F1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Solo entrata (1)

Tipo di nave

2 caratteri alfanumerici

Tipo di nave, allegato VI

Dimensione della nave in TPL

2 caratteri alfanumerici

Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII

Dati:  numero di navi.

Tonnellate di portata lorda delle navi.



 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

F2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Solo entrata (1)

Tipo di nave

2 caratteri alfanumerici

Tipo di nave, allegato VI

Dimensione della nave in SL

2 caratteri alfanumerici

Classe di stazza lorda, allegato VII

Dati:  numero di navi.

Stazza lorda delle navi.

▼B




ALLEGATO IX

PARTE A



Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 12)

Direttiva 95/64/CE del Consiglio

(GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25).

 

Decisione 98/385/CE della Commissione

(GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1).

limitatamente all’articolo 3

Decisione 2000/363/CE della Commissione

(GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1).

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

limitatamente all’allegato II, punto 20

Decisione 2005/366/CE della Commissione

(GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1).

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione

(GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14).

limitatamente all’articolo 1

PARTE B



Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 12)

Direttiva

Termine di recepimento

95/64/CE

31 dicembre 1996




ALLEGATO X



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 95/64/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1, primo comma

Articolo 2, lettera a), primo comma

Articolo 2, punto 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 2, lettera a), secondo comma, punti i) e ii)

Articolo 2, punto 1, terzo comma

Articolo 2, lettera a), terzo comma

Articolo 2, punti da 2 a 5

Articolo 2, lettere da b) a e)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articoli 5, 6 e 7

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12,

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Allegati da I a VIII

Allegati da I a VIII

Allegato IX

Allegato X



( 1 ) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.

( 2 ) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.

( 3 ) V. allegato IX, parte A.

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 5 ) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

( 6 ) Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.

( 7 ) La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l’imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità ro-ro.

( 8 ) Solo il numero totale di unità.

( 9 ) La versione attualmente in vigore è contenuta nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

( 10 ) La versione attualmente in vigore è contenuta nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

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