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Document 02007R1393-20130701

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1393/2013-07-01

02007R1393 — IT — 01.07.2013 — 001.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

(GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2.  Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.

3.  Ai fini del presente regolamento per «Stato membro» si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1.  Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2.  Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3.  Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4.  Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) 

i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) 

la rispettiva competenza territoriale;

c) 

i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) 

le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata:

a) 

di fornire informazioni agli organi mittenti;

b) 

di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

c) 

di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.



CAPO II

ATTI GIUDIZIARI



Sezione 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1.  Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2.

2.  La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3.  L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

4.  Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5.  L’organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell’atto corredato del certificato di cui all’articolo 10, trasmette l’atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell’atto

1.  Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2.  Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente

1.  Alla ricezione dell’atto l’organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all’organo mittente, usando il modulo standard che figura nell’allegato I.

2.  Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l’organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3.  Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, unitamente all’avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I.

4.  L’organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l’organo mittente usando il modulo standard che figura nell’allegato I. L’organo ricevente territorialmente competente informa l’organo mittente del ricevimento dell’atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell’atto

1.  L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2.  L’organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente:

a) 

ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I, compilato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 2; e

b) 

continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione dell’organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole.

Articolo 8

Rifiuto di ricevere l’atto

1.  L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) 

una lingua compresa dal destinatario;

oppure

b) 

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.  Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.  Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5.  Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 13, o l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1.  Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 7, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2.  Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

Articolo 10

Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

1.  Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I. Ove si applichi l’articolo 4, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell’atto notificato o comunicato.

2.  Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

Articolo 11

Spese di notificazione o di comunicazione

1.  La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2.  Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:

a) 

dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;

b) 

dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Le spese derivanti dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo del diritto forfettario unico.



Sezione 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

1.  Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2.  Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Articolo 15

Notificazione o comunicazione diretta

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.



CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Misure d’applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all’aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1.  Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a) 

che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b) 

che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2.  Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

a) 

l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b) 

dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

c) 

non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3.  I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

4.  Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) 

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b) 

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5.  Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

1.  Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l’articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.

2.  Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.

3.  Gli Stati membri inviano alla Commissione:

a) 

copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

b) 

qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21

Gratuito patrocinio

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell’articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell’articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1o marzo 1954, e dell’articolo 13 della convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1.  Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall’organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2.  Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.

3.  I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

4.  Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2.

2.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale.

3.  La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1o giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all’efficacia degli organi designati a norma dell’articolo 2 e all’applicazione pratica dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all’evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Abrogazione

1.  Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.  I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato III.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 13 novembre 2008, ad eccezione dell’articolo 23 che si applica dal 13 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.




ALLEGATO I

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►(1) M1  

►(2) M1  

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ALLEGATO II

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▼M1

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▼B

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ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA



Regolamento (CE) n. 1348/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase (frase introduttiva), e articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, terza frase

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi da 3 a 5

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17, frase introduttiva

Articolo 17

Articolo 17, lettere da a) a c)

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, prima frase

Articolo 23, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III

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