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Document 02006R0865-20120927

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2012-09-27

2006R0865 — IT — 27.09.2012 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 166, 19.6.2006, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 100/2008 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 791/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012

  L 242

13

7.9.2012




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

▼M2

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( 1 ), in particolare l’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,

▼B

considerando quanto segue:

(1)

Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.

(2)

Per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attenersi.

(3)

Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.

(4)

Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.

(5)

È necessario stabilire le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

(6)

Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate.

(7)

È necessario adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97.

(8)

Ai fini delle future modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.

(9)

In occasione della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, sono state adottate varie risoluzioni, riguardanti tra l'altro procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati, un certificato speciale per favorire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione, altrettante risoluzioni di cui è necessario tenere conto.

(10)

Dato l'onere amministrativo derivante dalla disciplina dell'esportazione e dell'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( 2 ), o la legislazione nazionale di attuazione della convenzione, e tenuto conto del fatto che tali esportazioni e importazioni non ostacolano la tutela delle specie di fauna selvatica, occorre creare un apposito certificato a tal fine.

(11)

Occorre pertanto modificare sostanzialmente il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( 3 ). Considerata l'entità delle modifiche in questione e a fini di chiarezza, il regolamento summenzionato deve essere sostituito nella sua interezza.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:

▼M1

1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente o, qualora tale data non sia conosciuta o non possa essere dimostrata, qualsiasi data successiva e dimostrabile in cui l'esemplare è stato posseduto per la prima volta da una persona;

▼B

2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);

3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

4) «ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;

▼M2

4 bis)  per «riserva riproduttiva originaria» si intende l’insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:

i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché

ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria;

4 ter)  per «trofeo di caccia» si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

i) è grezzo, trasformato o lavorato;

ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale;

iii) nell’ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;

▼B

5) «soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;

6) «mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio o la collezione botanica itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;

▼M1

7) «certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;

▼B

8) il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche;

▼M1

9) «collezione di campioni» è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;

10) «esemplare pre-convenzione» è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.

▼B



CAPO II

FORMULARI E DISPOSIZIONI TECNICHE

▼M3 —————

▼B

Articolo 4

Compilazione dei formulari

▼M2

1.  I formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ( 4 ) devono essere compilati con caratteri dattilografici.

▼M1

Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

▼M2

2.  I formulari da 1 a 4 dell’allegato I di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e le etichette di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 non possono contenere cancellature né correzioni, a meno che tali cancellature o correzioni non siano state autenticate mediante timbro e firma dell’organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 possono anch’essi essere autenticati mediante timbro e firma dell’ufficio doganale di introduzione.

▼B

Articolo 5

Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti

Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:

1) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;

2) la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;

3) i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;

4) i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;

5) ove richiesto, lo scopo dell'operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato IX;

6) l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.

Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.

▼M1

Articolo 5 bis

Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali

▼M2

Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle «note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D» di cui all’allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.

▼M1

In questi casi la casella riservata alla voce «annotazioni particolari» nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura «Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES», specificando a quale deroga si fa riferimento.

▼M2

Articolo 6

Allegati ai formulari

1.  Se a uno dei formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell’allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell’allegato figurano inoltre:

a) il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio;

b) la firma e il timbro o sigillo dell’organo di gestione emittente.

2.  Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell’apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla «quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata» e, ove opportuno, al «numero di animali deceduti durante il trasporto» per ciascuna specie oggetto della spedizione.

3.  Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.

4.  Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.

▼B

Articolo 7

Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi

1.  L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, punti 3), 4) e 5), nonché l'articolo 6 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.

2.  Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volontariamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.

3.  Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.

▼M1

4.  Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine «O» sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.

▼M2

5.  Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono vidimati da un funzionario del paese di esportazione o di riesportazione, con indicazione del quantitativo, firma e timbro nell’apposito spazio del documento. Se il documento di esportazione non è stato vidimato al momento dell’esportazione, l’organo di gestione del paese importatore si mette in contatto con l’organo di gestione del paese esportatore, tenendo conto di eventuali documenti o circostanze attenuanti, per stabilire se il documento può essere accettato.

▼B



CAPO III

RILASCIO, USO E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI

Articolo 8

Rilascio e uso dei documenti

▼M2

1.  I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità alle disposizioni e alle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest’ultimo in particolare dall’articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Le licenze e i certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico.

▼B

Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.

2.  I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.

3.  Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa.

Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.

▼M1

Articolo 9

Spedizione di esemplari

Fatti salvi gli articoli 31, 38 e 44 ter, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.

Articolo 10

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di collezione di campioni

▼B

1.  La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli articoli 20 e 21 non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione.

▼M1

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a contingenti di esportazione e coperto da una licenza di esportazione, le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) coperto da un certificato di riesportazione le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.

▼B

2.  La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 26 non può superare i sei mesi.

▼M1

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a quote di esportazione, le licenze di esportazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) i certificati di riesportazione di cui al primo comma sono validi solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.

2 bis.  Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, secondo comma, l'anno contingentale è quello deciso dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.

▼B

3.  La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30 e 37 non può superare i tre anni.

▼M1

3 bis.  La validità dei certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 bis non può superare i sei mesi. La data di scadenza di un certificato di collezione di campioni non può essere successiva a quella del carnet ATA che lo correda.

▼M1

4.  Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.

▼B

5.  I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.

▼M1

6.  Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale o dei certificati di collezione di campioni scaduti, non utilizzati o non più validi.

▼B

Articolo 11

Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63

1.  Le copie per il titolare di licenze di importazione già utilizzate non sono più valide nei seguenti casi:

a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;

b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;

c) distruzione degli esemplari ivi indicati;

d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 3, 6 o 8 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.

2.  I certificati di cui agli articoli 47, 48, 49 e 63 non sono più validi nei seguenti casi:

a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;

b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;

c) distruzione degli esemplari ivi indicati;

d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto;

▼M1

e) når særlige vilkår angivet i rubrik 20 ikke længere er opfyldt.

▼M2

3.  I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono a un’operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente o, nel caso di esemplari morti che non possono essere marcati, non siano identificati con altri mezzi.

▼B

L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare.

▼M1

Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.

▼B

4.  I certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 60 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non rispecchino più la situazione di fatto.

▼M1

5.  I documenti che cessano di essere validi ai sensi del presente articolo sono immediatamente restituiti all'organo di gestione che li ha rilasciati il quale, se del caso, può rilasciare un certificato che tenga conto delle necessarie modifiche ai sensi dell'articolo 51.

▼B

Articolo 12

Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti

1.  La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione.

2.  Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.

Articolo 13

Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale

1.  Tenuto conto dell'articolo 8, paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione.

2.  Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

Articolo 14

Validità dei documenti di paesi terzi

In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.

Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30 e 37 del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.

Articolo 15

Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, e sempre che un importatore o un (ri)esportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A di detto regolamento, menzionati nell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo, può, in via eccezionale, essere rilasciata a titolo retroattivo.

2.  La deroga di cui al paragrafo 1 si applica quando il competente organo di gestione dello Stato membro, eventualmente previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato che le eventuali irregolarità non sono imputabili all'esportatore o riesportatore o all'importatore e che la (ri)esportazione/importazione degli esemplari interessati è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97, della convenzione e della normativa applicabile del paese terzo.

▼M1

Nel caso di esemplari importati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, o di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l'organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l'importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione di un paese terzo.

▼B

3.  Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi.

Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.

▼M2

3 bis.  Nel caso di animali vivi di proprietà personale, legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, per i quali è rilasciata una licenza di importazione a norma del paragrafo 2, secondo comma, sono vietate le attività commerciali, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per un periodo di due anni decorrente dalla data di rilascio della licenza; durante tale periodo non sono concesse esenzioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento per gli esemplari di specie di cui all’allegato A.

Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per animali vivi di proprietà personale e per esemplari delle specie di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, cui si fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, nella casella 23 è riportata la dicitura «in deroga all’articolo 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono vietate per almeno due anni a decorrere dalla data di rilascio di questa licenza».

▼B

4.  Il segretariato della convenzione è informato delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione rilasciati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 16

Esemplari in transito nella Comunità

Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano, per analogia, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 in transito attraverso la Comunità, a condizione che il transito sia per il resto conforme a detto regolamento.

Articolo 17

Rilascio di certificati fitosanitari

1.  Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,

a) gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;

b) al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.

2.  Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica.

Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.

I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».

Articolo 18

Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici

1.  In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;

b) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;

c) gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:

i) un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni spedizione;

ii) uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento.

Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.

2.  Le persone e gli organismi possono essere registrati per specie determinate solo dopo che un'autorità scientifica competente abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, che operazioni multiple aventi ad oggetto i campioni biologici di cui all'allegato XI del presente regolamento non presentano effetti dannosi per lo stato di conservazione delle specie in questione.

3.  I contenitori utilizzati per la spedizione dei campioni biologici sono muniti di un'etichetta recante la dicitura «Muestras biológicas CITES» o «CITES Biological Samples» o ancora «Échantillons biologiques CITES» e il numero del documento CITES.

Articolo 19

Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti

1.  In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;

b) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;

c) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;

d) gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:

i) firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;

ii) trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;

iii) conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.

2.  Diversamente, l'esportazione o la riesportazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 338/97.



CAPO IV

LICENZE DI IMPORTAZIONE

Articolo 20

Domande

1.  Il richiedente di una licenza d'importazione compila, se del caso, le caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2.  I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3.  Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4.  Per le licenze di importazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f), il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

▼M1

Articolo 20 bis

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione

Gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di caviale e carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.

▼B

Articolo 21

Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97

In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti.

Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.

Articolo 22

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:

1) l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);

2) la «copia per il titolare» (formulario n. 2);

3) ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.

Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 23

Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.



CAPO V

NOTIFICHE DI IMPORTAZIONE

Articolo 24

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore

1.  L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell'articolo 25, consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

2.  In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

Articolo 25

Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.



CAPO VI

LICENZE DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE

Articolo 26

Domande

1.  Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2.  I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3.  Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4.  Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 65, il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

5.  Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido.

Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.

6.  L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.

7.  Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.

8.  Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.

9.  In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.

10.  Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

▼M1

Articolo 26 bis

Rigetto delle domande di licenze di esportazione

Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.

▼B

Articolo 27

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 28

Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato.

La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.

Articolo 29

Licenze prestampate per vivai

Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate.

Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura:

«Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa: … …».



CAPO VII

CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE

Articolo 30

Rilascio

1.  Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:

a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;

b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

2.  Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare.

3.  Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.

▼M2

4.  Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l’organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.

▼B

Articolo 31

Uso

Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:

1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;

▼M1

3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.

▼B

Articolo 32

Organo di gestione emittente

1.  Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra.

2.  Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.

3.  Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.

Articolo 33

Requisiti applicabili agli esemplari

1.  Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:

a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;

b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;

c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.

2.  Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».

Articolo 34

Domande

1.  Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2.  Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3.  Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 35

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1.  In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

2.  In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo.

Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45.

Articolo 36

Sostituzione

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

▼M1

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».

▼B



CAPO VIII

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE

Articolo 37

Rilascio

▼M2

1.  Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali.

▼B

2.  Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.

3.  Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 38

Uso

A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:

1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.

Articolo 39

Organo di gestione emittente

1.  Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.

2.  Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.

3.  Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:

«Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.

L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente.

Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.

Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».

4.  Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.

Articolo 40

Requisiti applicabili agli esemplari

1.  Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:

a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;

b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;

c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;

d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.

2.  Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.

In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».

Articolo 41

Domande

1.  Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2.  Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 42

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1.  In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45, del presente regolamento.

2.  Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'articolo 45.

Articolo 43

Vendita di esemplari muniti di certificato

Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 44

Sostituzione

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti.

▼M1

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».

▼M1



CAPO VIII bis

CERTIFICATI DI COLLEZIONE DI CAMPIONI

Articolo 44 bis

Rilascio

Gli Stati membri possono rilasciare certificati di collezione di campioni purché la collezione in questione sia coperta da un carnet ATA valido e comprenda esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97.

Ai fini del primo comma gli esemplari, le parti o i prodotti derivati di specie elencate nell'allegato A devono essere conformi al capo XIII del presente regolamento.

Articolo 44 ter

Uso

Se una collezione di campioni coperta dal pertinente certificato di collezione di campioni è corredata del relativo carnet ATA, un certificato rilasciato conformemente all'articolo 44 bis può essere usato come:

1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, se il paese di destinazione riconosce e consente l'uso dei carnet ATA;

3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.

Articolo 44 quater

Organo di gestione emittente

1.  Quando la collezione di campioni ha origine nella Comunità, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro nel quale ha origine la collezione di campioni.

2.  Quando la collezione di campioni ha origine in un paese terzo, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.

Articolo 44 quinquies

Requisiti

1.  Una collezione di campioni coperta dal relativo certificato deve essere reimportata nella Comunità prima della data di scadenza del certificato.

2.  Gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.

3.  Un certificato di collezione di campioni non è trasferibile. Se gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni sono trafugati distrutti o smarriti, devono essere immediatamente informate l'autorità che ha rilasciato il certificato e l'autorità di gestione del paese in cui tale fatto si è verificato.

4.  Un certificato di collezione di campioni deve indicare che il documento è per «altro: collezione di campioni» e deve riportare nella casella 23 il numero del carnet ATA di cui è corredato.

Nella casella 23 o in un allegato ad hoc al certificato deve essere riportata la seguente dicitura:

«Per collezione di campioni corredata del carnet ATA n.: xxx

Il certificato riguarda una collezione di campioni e non è valido se non è corredato di un carnet ATA valido. Il presente certificato non è trasferibile. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato il presente certificato non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato. Il presente certificato può essere utilizzato per l'esportazione/riesportazione (indicare il paese di esportazione/riesportazione) via (indicare i paesi da visitare) a fini di presentazione e reimportazione in (indicare il paese di esportazione/riesportazione).»

5.  Nel caso di certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, non si applicano i paragrafi 1 e 4 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il certificato non è valido se non è corredato di un documento originale CITES rilasciato da un paese terzo conformemente alle disposizioni emanate dalla Conferenza delle Parti della convenzione.»

Articolo 44 sexies

Domande

1.  Il richiedente di un certificato di collezione di campioni compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Le voci di cui alle caselle 1 e 3 devono essere identiche. L'elenco dei paesi visitati deve essere riportato nella casella 23.

Gli Stati membri, tuttavia, possono disporre che venga compilato un solo formulario di domanda.

2.  Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3.  Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 44 septies

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1.  Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato (formulario n. 1) e una copia dello stesso, e, se del caso, la copia per il titolare (formulario n. 2) e la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3), come pure l'originale del carnet ATA in corso di validità all'ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'ufficio doganale, dopo avere esaminato il carnet ATA sulla base delle norme doganali di cui al regolamento (CE) n. 2454/93 e, se necessario, aver riportato il numero del carnet ATA sull'originale e sulla copia del certificato di collezione di campioni, restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, vista la copia del certificato di collezione di campioni e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

Tuttavia, al momento della prima esportazione dalla Comunità, l'ufficio doganale, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale del certificato di collezione di campioni (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al titolare o al suo rappresentante autorizzato e inoltra la copia per restituzione all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) a norma dell'articolo 45.

2.  Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Articolo 44 octies

Sostituzione

Soltanto l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di collezione di campioni smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure »Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».

▼B



CAPO IX

PROCEDURA DOGANALE

Articolo 45

Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale

1.  Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

▼M2

Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente agli organi di gestione competenti i documenti rilasciati da altri Stati membri unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione. Ai fini della comunicazione, le notifiche originali di importazione sono trasmesse anche agli organi di gestione del paese d’importazione, se è diverso dal paese in cui l’esemplare è stato introdotto nell’Unione.

▼B

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.



CAPO X

CERTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B), E PARAGRAFI 3 E 4, DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, E DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97

Articolo 46

Organo di gestione emittente

I certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare, previa presentazione di una domanda in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 47

Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione)

I certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi:

1) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine;

2) gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero;

3) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;

4) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o giugno 1997 in osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82;

5) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o gennaio 1984 in osservanza delle disposizioni della convenzione;

6) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.

Articolo 48

Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)

1.  I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze:

a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;

b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente sul suo territorio;

c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati;

d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97.

2.  L'organo di gestione competente di uno Stato membro può considerare accettabile una licenza di importazione quale un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

Articolo 49

Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi)

I certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A di detto regolamento dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.

Articolo 50

Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97

1.  Per i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2.  Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 51

Modifiche a licenze, notifiche e certificati

1.  Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:

a) effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

b) rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli articoli 47 e 48.

Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.

2.  Quando vengono emessi certificati in sostituzione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione o della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, o ancora di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento è trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.

3.  Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire le licenze, le notifiche o i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

4.  Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.



CAPO XI

ETICHETTE

Articolo 52

Uso delle etichette

▼M2

1.  Le etichette di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.

▼B

2.  Ai ricercatori e agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione.

Tale numero di registrazione è formato da cinque caratteri, di cui i primi due sono costituiti dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e gli ultimi tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.

3.  I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, forniscono immediatamente all'organo di gestione presso il quale sono registrati tutti i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.



CAPO XII

DEROGHE ALLE PROCEDURE DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97

Articolo 53

Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione

1.  Quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge a un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia onde essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, i controlli e la presentazione dei documenti di importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.

2.  Ove una spedizione sia stata controllata presso un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, e venga successivamente inoltrata a un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, completata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento, oppure la presentazione della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, completata a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.



CAPO XIII

ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ ED ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE

Articolo 54

Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività

Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:

a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;

b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;

2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;

3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:

a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;

b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;

c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;

4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.

Articolo 55

Determinazione dell'ascendenza

Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.

Articolo 56

Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente

1.  Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;

▼M2

b) la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata in conformità alla definizione di cui all’articolo 1, punto 4 bis;

▼M2 —————

▼M2

d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l’innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).

▼B

Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.

▼M2

2.  Il legname e altre parti o derivati degli alberi prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considerano riprodotti artificialmente in conformità al paragrafo 1.

▼B



CAPO XIV

OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI

Articolo 57

Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici

1.  La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia,

a) facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo;

b) facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità;

c) che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

2.  La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, non si applica agli esemplari delle specie ivi elencate all'allegato A, qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.

3.  Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.

Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell'articolo 45 del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare.

4.  Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:

a) venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;

b) venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;

c) venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.

▼M1

5.  In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;

b) «bastoni della pioggia» di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;

c) esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;

d) conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;

e)  Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;

f) conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.

▼B

Articolo 58

Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici

1.  La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:

a) del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;

b) dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.

2.  In caso di esportazione, la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per gli oggetti personali e domestici, non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.

3.  Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:

a) la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;

b) la copia di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;

c) la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.

▼M2

3 bis.  Per la riesportazione, da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell’Unione, di oggetti personali o domestici acquistati al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione.

▼M1

4.  In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a f), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.

▼M2

Articolo 58 bis

Uso commerciale di oggetti personali e domestici all’interno dell’Unione

1.  Le attività commerciali relative a esemplari delle specie comprese nell’allegato B, che sono introdotti nell’Unione conformemente all’articolo 57, possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni:

a) il richiedente deve dimostrare che l’esemplare è stato introdotto nell’Unione da almeno due anni, prima che lo stesso possa essere utilizzato per fini commerciali, e

b) l’organo di gestione dello Stato membro interessato ha verificato che l’esemplare in questione avrebbe potuto essere importato per fini commerciali conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 al momento in cui è stato introdotto nell’Unione.

Quando tali condizioni sono soddisfatte, l’organo di gestione rilascia una dichiarazione scritta che attesta che l’esemplare può essere utilizzato a fini commerciali.

2.  Sono vietate le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell’allegato A che sono introdotti nell’Unione conformemente all’articolo 57.

▼B



CAPO XV

ESENZIONI E DEROGHE

Articolo 59

Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento

1.  L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente di aver rispettato tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.

▼M2

1 bis.  L’esenzione per gli esemplari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all’organo di gestione competente la prova che gli esemplari sono stati acquisiti conformemente alla normativa in vigore per la conservazione della fauna e della flora selvatiche.

▼B

2.  L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48 del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento.

3.  L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono state soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.

4.  L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.

5.  L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 60

Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:

1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;

2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.

Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.

Articolo 61

Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in relazione all'acquisto, all'offerta di acquisto o all'acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:

1) gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all'articolo 48 del presente regolamento;

2) gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all'articolo 62 del presente regolamento.

Articolo 62

Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:

1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;

2) esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;

3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97;

▼M2

4) esemplari morti della specie Crocodylia di cui all’allegato A con codice di origine D, a condizione che siano marcati o identificati con altri mezzi conformemente al presente regolamento;

5) caviale di Acipenser brevirostrum e suoi ibridi, con codice di origine D, purché sia contenuto in un recipiente marcato in conformità al presente regolamento.

▼B

Articolo 63

Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97

1.  Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente.

Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: …».

2.  Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:

a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;

b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.

▼M2

3.  I certificati prestampati sono validi solo dopo che sono stati compilati e che il richiedente ne ha trasmesso copia all’organo di gestione emittente.

▼B



CAPO XVI

MARCATURA

Articolo 64

Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità

1.  Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell'articolo 66, paragrafo 6:

a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;

b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento (ranching) approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;

c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione;

d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg;

e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti riesportati nella Comunità;

f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante;

g) tutti i contenitori di caviale Acipenseriformes spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale. sia direttamente imballato.

2.  Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i contenitori di caviale specificati al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono marcati a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, del presente regolamento, fatte salve le disposizioni supplementari di cui all'articolo 66, paragrafo 7.

Articolo 65

Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione

1.  I certificati di riesportazione per gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), che non siano stati modificati in modo sostanziale, vengono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.

2.  I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciati o finiti, sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che le targhette o i contrassegni originali sono intatti o, se quelli originali sono rimossi o perduti, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.

3.  Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione per tutti i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), vengono rilasciati solo se ciascuna marcatura del contenitore è conforme all'articolo 66, paragrafo 6.

4.  Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento. ►M2  Ciò non si applica agli esemplari delle specie elencate nell’allegato X del presente regolamento, a meno che un’annotazione nell’allegato X non ne prescriva la marcatura. ◄

Articolo 66

Metodi di marcatura

1.  Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.  Gli uccelli nati e allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 8 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E).

3.  I vertebrati vivi, esclusi gli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.

4.  Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.

In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.

▼M2

Per gli esemplari vivi di cui al presente paragrafo non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.

▼B

5.  Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) prima del 1o gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 3 prima del 1o giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 6 prima della loro introduzione nella Comunità, si considerano marcati in conformità dei paragrafi 2 e 3.

▼M1

6.  Gli esemplari di cui agli articoli 64 e 65 sono marcati in conformità al metodo approvato o raccomandato dalla Conferenza delle Parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 64, paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario. Se il contenitore primario non è sigillato con un'etichetta non riutilizzabile, il caviale è confezionato in modo tale che sia possibile accertare visivamente qualsiasi eventuale apertura del contenitore.

7.  Sono autorizzati a lavorare e a confezionare o riconfezionare il caviale per l'esportazione, la riesportazione o il commercio intracomunitario solo gli impianti di lavorazione e di (ri)confezionamento riconosciuti dall'organo di gestione di uno Stato membro.

Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.

L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.

L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.

▼B

8.  Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale.

Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata.

Articolo 67

Metodi di marcatura non crudeli

Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.

Articolo 68

Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura

1.  Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all'articolo 66 approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

2.  Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.



CAPO XVII

RAPPORTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Articolo 69

Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni

1.  Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.

I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:

a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;

b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.

3.  In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.

4.  Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.

5.  Le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:

a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento;

c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento;

d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento;

e) l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento;

▼M1

f) casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.

6.  Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono presentate in formato elettronico e conformemente al formato richiesto per le relazioni biennali, pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, entro il 15 giugno di ogni biennio e fanno riferimento al periodo di due anni che ha termine il 31 dicembre dell'anno precedente.

▼B

Articolo 70

Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97

1.  Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:

a) lo stato biologico e commerciale delle specie;

b) gli usi cui sono destinati gli esemplari;

c) i metodi di controllo degli esemplari in commercio.

2.  Su ogni progetto di modifica degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), ovvero paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, prima di sottoporlo al comitato, la Commissione consulta il gruppo di consulenti scientifici di cui all'articolo 17 del regolamento suddetto.



CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

▼M1

Articolo 71

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni

▼B

1.  Dal momento in cui viene decisa una restrizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati.

2.  In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può essere rilasciata altresì se la domanda di licenza di importazione è stata presentata prima dell'introduzione della restrizione e se l'organo di gestione competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.

3.  La validità delle licenze di importazione rilasciate in forza del paragrafo 2 non può superare un mese.

4.  Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari:

a) nati e allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;

b) importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;

c) vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.

Articolo 72

Misure transitorie

1.  I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione ( 5 ) possono continuare a essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) a h), del regolamento (CE) n. 338/97.

2.  Le deroghe ai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.

▼M2

3.  Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nelle forme indicate negli allegati I, III e IV, notifiche di importazione nella forma indicata nell’allegato II e certificati UE nella forma indicata nell’allegato V del regolamento (CE) n. 865/2006 per un anno a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.

▼B

Articolo 73

Notifica delle disposizioni di applicazione

Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 74

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1808/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento e sono interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 75

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3 —————

▼B




ALLEGATO VII

Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, lettere a) e b), per la descrizione degli esemplari



Descrizione

Codice

Unità raccomandate

Altre unità

Spiegazione

Corteccia

BAR

kg

 

Corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata)

Corpo

BOD

n.

kg

Corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati, ecc.

Ossa

BON

kg

n.

Ossa, comprese le mascelle

Calipee

CAL

kg

 

Calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe)

Carapace

CAP

n.

kg

Corazze intere grezze o non lavorate della specie Testudinata

Scultura

CAR

kg

m3

Sculture (anche in legno, compresi prodotti finiti in legno come mobili, strumenti musicali e prodotti artigianali). NB: per alcune specie è possibile scolpire più di un tipo di prodotto (ad es. corna e ossa); pertanto se necessario la descrizione deve indicare il tipo di prodotto (ad es. sculture in corno)

Caviale

CAV

kg

 

Uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Acipenseriformes; anche note come «uova di storione»

Trucioli

CHP

Kg

 

Trucioli di legno, soprattutto di Aquilaria malaccensis e Pterocarpus santalinus

Artiglio

CLA

n.

kg

Artigli, ad es. di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli)

Tessuto

CLO

m2

kg

Tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI».

Corallo (grezzo)

COR

kg

n.

Corallo morto e pietrificato. NB: il commercio va registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua

Coltura

CUL

n. di provette, ecc.

 

Colture di piante riprodotte artificialmente

Derivati

DER

kg/l

 

Derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella)

Pianta secca

DPL

n.

 

Piante secche — ad es. esemplari da erbario

Orecchio

EAR

n.

 

Orecchie, di solito di elefante

Uovo

EGG

n.

kg

Uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale»)

Uovo (vivo)

EGL

n.

kg

Uova vive, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati

Uovo (guscio)

SHE

g/kg

 

Gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere

Estratto

EXT

kg

L

Estratto, di solito estratti vegetali

Penna

FEA

kg/n. di ali

n.

Penne — nel caso di oggetti (ad es. quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti

Fibra

FIB

kg

m

Fibre — ad es. fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis

Pinna

FIN

kg

 

Pinne o parti di pinne fresche, congelate o essiccate

Novellame

FIG

kg

n.

Novellame di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio

Fiore

FLO

kg

 

Fiori

Vaso da fiori

FPT

n.

 

Vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di ciateacee (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori)

Zampe di rana

LEG

kg

 

Zampe di rana

Frutta

FRU

kg

 

Frutta

Zampa

FOO

n.

 

Zampe — ad es. elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo, ecc.

Bile

GAL

kg

 

Bile

Cistifellea

GAB

n.

kg

Cistifellea

Articolo di abbigliamento

GAR

n.

 

Articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature

Genitali

GEN

kg

n.

Peni asportati ed essiccati

Talea innestata

GRS

n.

 

Talea innestata (senza gli innesti)

Pelo

HAI

kg

g

Pelo — compresi tutti i peli di animali, ad es. di elefante, yak, vigogna, guanaco

Corna

HOR

n.

kg

Corna, comprese le corna a palchi

Lavori in cuoio (piccoli)

LPS

n.

 

Piccoli manufatti di pelletteria, come cinghie, cinture, braccialetti, selle di bicicletta, portassegni, portacarte (anche di credito), orecchini, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsette, calzature, sacchetti per tabacco, portafoglio, cinturini

Lavori in cuoio (grandi)

LPL

n.

 

Grandi lavori in cuoio — ad es. portadocumenti, mobili, valigie, bauli da viaggio

Esemplare vivo

LIV

n.

 

Animali e piante vivi. Gli esemplari di corallo vivo trasportati in acqua vanno registrati soltanto per numero di pezzi

Foglia

LVS

n.

kg

Foglie

Tronchi

LOG

m3

 

Tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'alburno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in particolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compensato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali commerciati in peso (ad es. Lignum vitae, Guaiacum spp.) va registrato in kg

Carne

MEA

kg

 

Carne, compresa di pesci se non interi (cfr. «corpo»)

Medicina

MED

kg/l

 

Medicina

Muschio

MUS

g

 

Muschio

Olio

OIL

kg

l

Olio — ad es. di tartaruga, foca, balena, pesce, piante varie

Osso (pezzi)

BOP

kg

 

Pezzi di osso non lavorati

Corna (pezzi)

HOP

kg

 

Pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami

Avorio (pezzi)

IVP

kg

 

Pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami

Pelle lisciata

PLA

m2

 

Pellicce, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli

Polvere

POW

kg

 

Polvere

Radice

ROO

n.

kg

Radici, bulbi, corni o tuberi

Legno segato

SAW

m3

 

Legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto mediante un processo di scalpellatura; supera di norma i 6 mm di spessore. NB: il commercio di legno segato prodotto a partire da legno per usi speciali commerciato in peso (ad es. Lignum vitae, Guaiacum spp.) va registrato in kg

Scaglia

SCA

kg

 

Scaglia — ad es. di tartaruga, altri rettili, pesci, pangolini

Seme

SEE

kg

 

Semi

Guscio

SHE

n.

kg

Guscio di molluschi grezzi o non lavorati

Fianchi

SID

n.

 

Parti o fianchi di pelli; non comprende le «Tinga frames» di coccodrillo (cfr. «pelle»)

Scheletro

SKE

n.

 

Scheletri sostanzialmente interi

Pelle

SKI

n.

 

Pelli gregge o conciate (comprese le «Tinga frames» di coccodrillo) sostanzialmente intere

Pelle (pezzi)

SKP

n.

 

Pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciati

Cranio

SKU

n.

 

Crani

Zuppa

SOU

kg

l

Zuppa — ad es. di tartaruga

Esemplare (scientifico)

SPE

kg/l/ml

 

Esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad es. reni, milza), preparati istologici, ecc.

Fusto o stelo

STE

n.

kg

Steli o fusti di piante

Vescica natatoria

SWI

kg

 

Organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di storione

Coda

TAI

n.

kg

Code — ad es. di caimano (per il cuoio) o di volpe (per la decorazione di vestiti, colletti, boa, ecc.)

Dente

TEE

n.

kg

Denti — ad es. di balena, leone, ippopotamo, coccodrillo, ecc.

Legno

TIM

m3

kg

Legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato

Trofeo

TRO

n.

 

Trofeo — tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unico animale se esportate insieme: ad es. corna (due), cranio, collare, groppa, coda e zampe (cioè dieci esemplari) costituiscono un trofeo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli unici esemplari di un animale che vengono esportati, questi oggetti, considerati nell'insieme, devono essere registrati come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è registrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI

Zanna

TUS

n.

kg

Zanne sostanzialmente intere, lavorate o no, comprese le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma non altre zanne

Piallaccio

— sfogliato

— tranciato

VEN

m3, m2

kg

Strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme, di norma pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, recipienti, ecc.

Cera

WAX

kg

 

Cera, compresa l'ambra grigia

Intero

WHO

kg

n.

Animale o pianta interi (morti o vivi)

Legenda delle unità di misura (possono essere utilizzate unità di misura non metriche equivalenti)

g = grammi

kg = chilogrammi

l = litri

cm3 = centimetri cubi

ml = millilitri

m = metri

m2 = metri quadrati

n. = numero di esemplari

▼M2




ALLEGATO VIII

Opere di riferimento per l’indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4

FAUNA

a)    Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pagg., John Hopkins University Press, Baltimore. [Per tutti i mammiferi, a esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion e a eccezione delle specie di seguito indicate]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1207 pagg., Smithsonian Institution Press, Washington. [Per Loxodonta africana e Ovis vignei]

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [Per Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for «tucuxi» (Sotalia fluviatilis) and «costero» (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [Per Sotalia fluviatilis e Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [Per Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [Per Physeter macrocephalus e Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [Per Balaenoptera omurai]

b)    Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell’ordine e delle famiglie di uccelli]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pagg. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003), http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) [Per tutte le specie di uccelli eccetto che per i taxa di seguito indicati]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [Per Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [Per Psittacus intermedia e Trichoglossus haematodus]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [Per Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [Per Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [Per Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [Per Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. [Per Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [Per Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [Per Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [Per Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. [Per Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [Per Micrastur mintoni]

c)    Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [Per Calumma vatosoa & Calumma vencesi].

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. — Zootaxa, 1313: 1-38. [Per Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pagg. [Per Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Per Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [Per Varanidae]

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). — Salamandra, 41(1/2): 51-59. [Per Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [Per Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [Per Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31-32. [Per Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) preparato per il comitato CITES per la nomenclatura (Documento NC2006 Doc. 8, disponibile sul sito web della CITES). [Per Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Per Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 [Per Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Per Eunectes beniensis]

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [Per Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. — Sauria, 27(1): 3-8. [Per Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [Per Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [senza la sua appendice; per Testudines, a eccezione dei generi Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, per i quali si continuano a utilizzare tali nomi]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [Per Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, terza edizione. Vences & Glaw Verlag, 496 pagg. [Per Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. Seconda edizione rivista e ampliata, 253 pagg., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [Per Phelsuma spp., tuttavia si mantiene Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [Per Morelia clastolepis, Morelia nauta e Morelia tracyae, ed elevazione al livello di specie di Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M., 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [Per Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Per Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [Per Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [Per Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pagg. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Per Iguanidae a esclusione del riconoscimento di Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense e P. wigginsi come specie valide]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [Per Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [Per Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [Per Python breitensteini & Python brongersmai]

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [Per Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pagg. [Per Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — a esclusione del riconoscimento di Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis come specie valide]

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. — Mertensiella, 16: 109. [Per Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Appendice al numero 5: 13). [Per Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [Per Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Per Tupinambis palustris]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [Per Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [Per Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [Per Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — a esclusione dei generi Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura per i quali si continuano a utilizzare tali nomi e del riconoscimento dell’Epicrates maurus come specie valida]

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [Per Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [Per Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [Per Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Per la delimitazione delle famiglie nell’ambito dei Sauria]

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429-442. [Per Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [Per Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [Per Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [Per Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [Per Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [Per Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [Per Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. [Per Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [Per Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [Per Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (ristampa). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Per Testudines, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [Per Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. — Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplemento): 109-119. [Per Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. — Zootaxa, 1472: 1-28. [Per Varanus beccarii]

d)    Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [Per Dendrobates uakarii]

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). — Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. [Per Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). — Salamandra, 40(2): 99-104. [Per Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. — Herpetozoa, 18: 115-124. [Per Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. — Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. [Per Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. — Zootaxa, 1259: 39-54. [Per Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versione 3.0 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per Amphibia]

e)    Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 voll. California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [Per Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Per Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Per Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum 55: 113-116. [Per Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [Per Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM) [Per Hippocampus]

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [Per Hippocampus patagonicus]

f)    Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere Pandinus]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [Per Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Versione 6.5 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per Theraphosidae]

g)    Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [Per Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle «birdwing» dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]

h)    Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pagg., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [Per Hirudo medicinalis e Hirudo verbana]

FLORA

The Plant-Book, seconda edizione, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press — ristampato con correzioni nel 1998). [Per i nomi generici di tutte le piante elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle parti].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, ottava edizione, (J. C. Willis, rivisto da H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [Per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle parti come indicato nei paragrafi successivi].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995) in: P. Vorster (ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pagg. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie Cyclamen (Primulaceae), Galanthus e Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, seconda edizione (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie Dionaea, Nepenthes e Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera, in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti [Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. Organo di gestione CITES della Svizzera, Berna, Svizzera] (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Taxus.

CITES Orchid Checklist (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2, 1997); e Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides e Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda e Vandopsis (Volume 3, 2001); e Aerides, Coelogyne, Comparettia e Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter and U. Eggli, 2003, pubblicata dall’Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di euphorbie succulente.

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall’Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Sud Africa e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Indirizzo degli autori: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Bulbophyllum.

La Checklist of CITES species (2005, 2007 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall’UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle parti per le specie animali che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura.

▼B




ALLEGATO IX

1. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo dell'operazione commerciale [articolo 5, punto 5)]

B

Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E

Didattico

G

Giardini botanici

H

Trofei di caccia

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N

Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale

P

Personale

Q

Circhi e mostre itineranti

S

Scientifico

T

Commerciale

Z

Zoo

2. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l'origine degli esemplari [articolo 5, punto 6)]

W

Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

▼M2

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

▼B

A

Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

▼M2

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

▼B

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 6 )

O

Esemplari pre-convenzione (6) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1




ALLEGATO X

SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B




ALLEGATO XI

Tipi di campioni biologici di cui all'articolo 18 e relativo uso



Tipo di campione

Dimensione normale del campione

Tipo di campione

sangue liquido

gocce o 5 ml di sangue intero in provetta con anticoagulante; può deteriorarsi in 36 ore

ematologia e analisi biochimiche standard a fini di diagnosi; ricerca tassonomica; ricerca biomedica

sangue secco (striscio)

una goccia di sangue su un vetrino per microscopio, in genere fissato con un agente chimico

conteggio delle cellule ematiche e screening di parassiti patogeni

sangue coagulato (siero)

5 ml di sangue in provetta con o senza coagulo

sierologia e ricerca di anticorpi per accertare eventuali patologie; ricerca biomedica

tessuti, fissati

5 mm3 di pezzi di tessuto con agente fissatore

istologia e microscopio elettronico per individuare segni di patologie; ricerca tassonomica; ricerca biomedica

tessuti, freschi (esclusi ovuli, sperma ed embrioni)

5 mm3 di pezzi di tessuto, a volte congelato

microbiologia e tossicologia per il rilevamento di organismi e veleni; ricerca tassonomica; ricerca biomedica

tamponi

minuscoli pezzi di tessuto in provetta su tampone

per colture di batteri, funghi, ecc. a scopo diagnostico

peli, pelle, penne, scaglie

pezzi piccoli, a volte minuscoli, di superficie cutanea in provetta (volume massimo 10 ml) con o senza fissatore

test genetici e medico-legali e rilevamento di parassiti e agenti patogeni e altri test

linee cellulari e colture di tessuti

nessun limite alla dimensione dei campioni

le linee cellulari sono prodotti artificiali in coltura o come linee cellulari primarie o come linee cellulari continue, ampiamente utilizzate per testare la produzione di vaccini o di altri prodotti medici e a fini di ricerca tassonomica (ad esempio studio dei cromosomi ed estrazione del DNA)

DNA

piccole quantità di sangue (fino a 5 ml), peli, follicoli di penne, tessuto muscolare o di organi (come fegato, cuore ecc.), DNA purificato ecc.

determinazione del sesso; identificazione; indagini medico-legali; ricerca tassonomica; ricerca biomedica

secrezioni (saliva, veleno, latte)

1-5 ml in fiale

ricerca filogenetica, produzione di sieri antiveleno, ricerca biomedica




ALLEGATO XII

Tavola di concordanza



Regolamento (CE) n. 1808/2001

Presente regolamento

Articolo 1, lettere a) e b)

Articolo 1, punti 1) e 2)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettere d), e) e f)

Articolo 1, punti 3), 4) e 5)

Articolo 1, punti 6), 7) e 8)

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

Articolo 2, paragrafi 5 e 6

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 5, primo comma, punti 1) e 2)

Articolo 5, primo comma, punto 3)

Articolo 4, paragrafo 3, lettere c), d) ed e)

Articolo 5, primo comma, punti 4), 5) e 6)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 12

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 8, paragrafi 6 e 7

Articolo 17

Articolo 18-19

Articolo 9

Articolo 20

Articolo 10

Articolo 21

Articolo 11

Articolo 22

Articolo 12

Articolo 23

Articolo 13

Articolo 24

Articolo 14

Articolo 25

Articolo 15

Articolo 26

Articolo 16

Articolo 27

Articolo 17

Articolo 28

Articolo 18

Articolo 29

Articoli 30-44

Articolo 19

Articolo 45

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 46

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 47

Articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 48, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e)

Articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 49

Articolo 20, paragrafi 5 e 6

Articolo 50, paragrafi 1 e 2

Articolo 21

Articolo 51

Articolo 22

Articolo 52

Articolo 23

Articolo 53

Articolo 24

Articolo 54

Articolo 25

Articolo 55

Articolo 26

Articolo 56

Articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo trattino e testo successivo

Articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b)

Articolo 57, paragrafo 5, lettere a) e b)

Articolo 57, paragrafo 5, lettere c) e d)

Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 28, paragrafi 2 e 3

Articolo 58, paragrafi 2 e 3

Articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 58, paragrafo 4

Articolo 29

Articolo 59

Articolo 30

Articolo 60

Articolo 31

Articolo 61

Articolo 32

Articolo 62

Articolo 33

Articolo 63

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a f)

Articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f)

Articolo 34, paragrafo 2, lettere g) e h)

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafi 1 e 2

Articolo 65, paragrafi 1 e 2

Articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 65, paragrafo 3

Articolo 65, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafi 3 e 4

Articolo 66, paragrafi 5 e 6

Articolo 66, paragrafo 7

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 66, paragrafo 8

Articolo 37

Articolo 67

Articolo 38

Articolo 68

Articolo 39

Articolo 69

Articolo 40

Articolo 70

Articolo 41

Articolo 71

Articolo 42

Articolo 74

Articolo 43

Articolo 72

Articolo 44

Articolo 73

Articolo 45

Articolo 75

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato X

Allegato XI

Allegato XII



( 1 ) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

( 2 ) GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2727/95 della Commissione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 3).

( 3 ) GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.

( 4 ) GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.

( 5 ) GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

( 6 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

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