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Document 02005R1236-20140720

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/2014-07-20

2005R1236 — IT — 20.07.2014 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(GU L 200, 30.7.2005, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2006 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2006

  L 255

3

19.9.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 675/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2008

  L 189

14

17.7.2008

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1226/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2010

  L 336

13

21.12.2010

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011

  L 338

31

21.12.2011

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 585/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2013

  L 169

46

21.6.2013

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2014

  L 210

1

17.7.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 079, 16.3.2006, pag. 32  (1236/2005)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.

(2)

L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura ( 1 ) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 2 ) stipula che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

(4)

L'articolo 4 di detta Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Gli orientamenti prevedono inoltre che i paesi terzi siano invitati ad impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Essi precisano anche che il divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, secondo tali testi la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.

(5)

Nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato dalle risoluzioni adottate il 16 aprile 2002, il 23 aprile 2003, il 19 aprile 2004 e il 19 aprile 2005.

(6)

Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ( 3 ) sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.

(7)

Occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali.

(8)

Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Queste definizioni dovrebbero essere interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall’UE o dai suoi Stati membri.

(9)

Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(10)

Occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive nonché, sempre che tali controlli non si dimostrino eccessivi, tutte le altre attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.

(11)

L'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge ( 4 ) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

(12)

I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi vengano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(13)

I principi di base suddetti sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non si applica al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.

(15)

Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti ( 5 ) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.

(16)

Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere loro la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, ad esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm.

(17)

Il presente regolamento non può essere interpretato come comportante una modifica delle norme esistenti in materia di esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa ( 6 ), armi da fuoco, armi chimiche e sostanze chimiche tossiche.

(18)

È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nonché, fatto salvo un riesame successivo, per consentire il transito di merce straniera.

(19)

Conformemente agli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure prese per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di queste relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette deve figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(20)

Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno della Comunità, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(22)

Conformemente ai summenzionati orientamenti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

(23)

Gli elenchi delle merci oggetto del presente regolamento devono essere riesaminati periodicamente in funzione dei nuovi dati e degli sviluppi tecnologici. Occorre inoltre definire una procedura specifica per modificare gli elenchi suddetti.

(24)

La Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.

(25)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento andrebbero adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 7 ).

(26)

Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(27)

Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 8 ), e dalle relative disposizioni d'applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 9 ).

(28)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dell'assistenza tecnica connessa.

2.  Il presente regolamento non si applica alla fornitura di assistenza tecnica connessa quando essa comporti spostamenti transfrontalieri di persone fisiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;

b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;

c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità di un paese terzo incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in campo penale, compresi, ma non limitatamente ad essi, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d) «esportazione»: qualunque uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell’umanità e del suo ambiente;

h) «autorità competente»: un’autorità di uno degli Stati membri, che figura nell’elenco dell’allegato I, abilitata a prendere decisioni sulle richieste di autorizzazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

i) «richiedente»:

1) per le esportazioni di cui agli articoli 3 o 5, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un contratto con un destinatario di un paese in cui le merci saranno esportate e autorizzata a decidere l’invio della merce oggetto del presente regolamento al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento in cui è accettata la dichiarazione in dogana; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio del bene al di fuori del territorio doganale della Comunità;

2) il contraente stabilito nella Comunità, se per tali esportazioni, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre della merce risulti essere una persona non stabilita nella Comunità;

3) per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, la persona fisica o giuridica che fornirà il servizio;

4) per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all’articolo 4, il museo che esporrà la merce.



CAPO II

Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 3

Divieto di esportazione

1.  Sono vietate tutte le esportazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È vietato fornire, anche gratuitamente, a qualunque persona, entità o organismo, assistenza tecnica connessa alle merci elencate nell'allegato II a partire dal territorio doganale della Comunità.

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 4

Divieto d'importazione

1.  Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.



CAPO III

Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 5

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1.  Tutte le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencate nell’allegato III, sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale della Comunità, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92, tra cui il deposito di merci non comunitarie in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.

2.  Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato IV ed esterni al territorio doganale della Comunità, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

Articolo 6

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1.  Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazione di esportazione delle merci elencate nell'allegato III sono prese caso per caso dall'autorità competente tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare del fatto che una richiesta di autorizzazione relativa a un'esportazione sostanzialmente identica sia stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti.

2.  L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

 delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

 dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

Articolo 7

Misure nazionali

1.  In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2.  Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e IV.

3.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. Le misure in vigore sono notificate al più tardi il 30 luglio 2006, le misure prese successivamente sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.



CAPO IV

Procedure di autorizzazione

Articolo 8

Richieste di autorizzazioni

1.  Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni e per la fornitura di assistenza tecnica sono concesse solo dall’autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro dove è stabilito il richiedente.

2.  I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Articolo 9

Autorizzazioni

1.  Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato V e sono valide in tutta la Comunità per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi.

2.  L'autorizzazione può essere rilasciata in formato elettronico secondo procedure specifiche da stabilire su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità ne informano la Commissione.

3.  Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

4.  Le autorità competenti, in ottemperanza del presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.

Articolo 10

Formalità doganali

1.  Al momento di espletare le formalità doganali, l’esportatore o l’importatore presenta il formulario di cui all’allegato V, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per l’esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

2.  Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante i beni elencati agli allegati II o III e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un’autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile.

Articolo 11

Obbligo di notifica e di consultazione

1.  Le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato I, informano tutte le altre autorità degli Stati membri e la Commissione, elencate nel medesimo allegato, ogniqualvolta decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione già concessa. La notifica deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data della decisione.

2.  L’autorità competente consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'importazione o un'esportazione o per la prestazione di assistenza tecnica a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'importazione, un'esportazione o la prestazione di assistenza tecnica che comporta un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3.  Se, dopo le consultazioni, l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, ne informa immediatamente tutte le autorità elencate nell’allegato I, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4.  Il rifiuto di concedere un'autorizzazione, basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non configura una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1.



CAPO V

Disposizioni generali e finali

▼M8

Articolo 12

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, IV e V. I dati relativi alle autorità competenti nell'allegato I degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

Articolo 13

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

1.  Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

2.  Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

3.  Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

4.  Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

5.  Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 14

Uso delle informazioni

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 10 ), e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

▼M8 —————

▼M8

Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M8 —————

▼B

Articolo 17

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri comunicano queste norme alla Commissione entro il 29 agosto 2006 e la informano senza indugio di qualsiasi modifica successiva.

Articolo 18

Ambito territoriale

1.  Il presente regolamento si applica:

 al territorio doganale della Comunità, quale definito nel regolamento (CEE) n. 2913/92,

 ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,

 al territorio tedesco di Helgoland.

2.  Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M7




ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11 E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A.    Autorità degli Stati membri

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel.: +32 22776713, +32 22775459

Fax: +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул.«Славянска» № 8

1052 София / Sofia

БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel.: +359 294071

Fax: +359 29872190

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 224907638

Fax: +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3:

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel.: +45 72268400

Fax: +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1:

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel.: +45 35291000

Fax: +45 35466001

E-mail: erst@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 61969080

Fax: +49 6196908800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Poliitikaosakond

Julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel.: +372 6377192

Fax: +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel.: +353 16312121

Fax: +353 16312562

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα / Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel.: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax: +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

E-28071 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 917289450

Fax: +34 917292065

FRANCIA

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

14, rue Yves-Toudic

F-75010 Paris

FRANCE

Tel.: +33 0970271710

E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

michele.lefebvre@douane.finances.gouv.fr

▼M6

CROAZIA

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel: + 385 16303794

Fax: + 385 16303885

▼M7

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel.: +39 0659932439

Fax: +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel.: +357 22867100, +357 22867197

Fax: +357 22375443

E-mail: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

LATVIJA

Tel.: +371 67013248

Fax: +371 67280882

E-mail: licencesana@em.gov.lv

LITUANIA

Allegato II e allegato III, punti 1, 2 e 3:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

Allegato III, punto 4:

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A,

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 852639264

Fax: +370 852639265

E-mail: vvkt@vvkt.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel.: +352 226162

Fax: +352 466138

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.: +36 14585599

Fax: +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta’ Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel.: +356 21242270

Fax: +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel.: +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel.: +43 1711008341

Fax: +43 1711008366

E-Mail: post@c29.bmwfj.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel.: +48 226935553

Fax: +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel.: +351 218813843

Fax: +351 218813986

ROMANIA

Ministerul Economiei

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel.: +40 214010504, +40 214010552, +40 214010507

Fax: + 40 214010594, + 40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel.: +386 14003521

Fax: +386 14003611

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel.: +421 248542165

Fax: +421 243423915

E-mail: maria.kopecka@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäasiainministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Tel.: +358 718780171

Fax: +358 718788555

E-mail: asehallinto@poliisi.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel.: +46 86904800

Fax: +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell'allegato II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate nell'allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154483

Fax: +44 2072150531

E-mail: Ian.Bradford@bis.gsi.gov.uk

B.    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M9




ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 11 ).

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:  Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.



Codice NC

Descrizione

 

1.  Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex442190 97

ex820890 00

1.1.  Forche e ghigliottine

ex854370 90

ex940179 00

ex940180 00

ex940210 00

1.2.  Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex940600 38

ex940600 80

1.3.  Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

ex841381 00

ex901890 50

ex901890 60

ex901890 84

1.4.  Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

 

2.  Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

ex854370 90

2.1.  Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

ex732690 98

ex761699 90

ex830150 00

ex392690 97

ex420330 00

ex420340 00

ex420500 90

2.2.  Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

Nota

Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

ex732690 98

ex761699 90

ex830150 00

ex392690 97

ex420330 00

ex420340 00

ex420500 90

ex621710 00

ex630790 98

2.3.  Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

Note

1.  Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2.  Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

ex732690 98

ex761699 90

ex830150 00

ex392690 97

ex420330 00

ex420340 00

ex420500 90

ex621710 00

ex630790 98

2.4.  Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

ex940161 00

ex940169 00

ex940171 00

ex940179 00

ex940180 00

ex940210 00

2.5.  Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

ex940290 00

ex940320 20

ex940320 80

ex940350 00

ex940370 00

ex940381 00

ex940389 00

2.6.  Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

ex940290 00

ex940320 20

ex940350 00

ex940370 00

ex940381 00

ex940389 00

2.7.  Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

ex940290 00

ex940320 20

ex940350 00

ex940370 00

ex940381 00

ex940389 00

2.8.  Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

 

3.  Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

ex930400 00

3.1.  Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

ex392690 97

ex732690 98

3.2.  Scudi con chiodi di metallo

 

4.  Fruste

ex660200 00

4.1.  Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

ex660200 00

4.2.  Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code




ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 5

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:  Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.



Codice NC

Descrizione

 

1.  Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex732690 98

ex761699 90

ex830150 00

ex392690 97

ex420330 00

ex420340 00

ex420500 90

ex621710 00

ex630790 98

1.1.  Anelli e sistemi di catene

Note

1.  Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

— la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

— la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

— le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex732690 98

ex761699 90

ex830150 00

ex392690 97

ex420330 00

ex420340 00

ex420500 90

ex621710 00

ex630790 98

1.2.  Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

ex650500 10

ex650500 90

ex650691 00

ex650699 10

ex650699 90

1.3.  Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota

Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

 

2.  Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

ex854370 90

ex930400 00

2.1.  Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex854390 00

ex930599 00

2.2.  Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

— l'unità che produce la scarica elettrica,

— l'interruttore, telecomandato o no,

— gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

ex854370 90

ex930400 00

2.3.  Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

 

3.  Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

ex842420 00

ex842489 00

ex930400 00

3.1.  Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. (1)

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

3.  Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex292429 98

3.2.  Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex330190 30

3.3.  Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex292429 98

ex293999 00

ex330190 30

ex330210 90

ex330290 10

ex330290 90

ex382490 97

3.4.  Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. (2)

ex842420 00

ex842489 00

3.5.  Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

Nota

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex842420 00

ex842489 00

ex930400 00

3.6.  Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2.  Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

3.  Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

 

4.  Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale

ex293353 90

[da a) a f)]

ex293359 95

[g) e h)]

4.1.  Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

a)  amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)  amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)  pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)  pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e)  secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)  secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g)  tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)  tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex300390 00

ex300490 00

ex382490 97

Nota

Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.

 

5.  Componenti di merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex820890 00

5.1.  Lame di ghigliottina

(1)   Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1).

(2)   Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

▼B




ALLEGATO IV

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2

DANIMARCA

 Groenlandia.

FRANCIA

 Nuova Caledonia e dipendenze,

 Polinesia francese,

 Terre australi ed antartiche francesi,

 Isole Wallis e Futuna,

 Mayotte,

 Saint Pierre e Miquelon.

GERMANIA

 Territorio di Büsingen.




ALLEGATO V

Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

COMUNITÀ EUROPEAAUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE STRUMENTI DI TORTURA1 Richiedente (denominazione completa,indirizzo e numero di identificazione doganale) Tipo:AUTORIZZAZIONE PERL'ESPORTAZIONE O L'IMPORTAZIONE DI MERCI CHEPOTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA[REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]2 Destinatario (denominazione completa e indirizzo)3 N. autorizzazioneEsportazioneImportazione4 Data di scadenza5 Agente/Rappresentante (se diverso dal richiedente)6 Paese in cui si trovano i beniCodice7 Paese di destinazioneCodice8 Stato membro dove si svolgerà la procedura doganale9 Utilizzatore finale (denominazione completa e indirizzo)Autorità emittente10 Descrizione dell'articolo11 Articolo n. 112 Codice NC13 Quantità14 Requisiti e condizioni specifici10 Descrizione dell'articolo11 Articolo n. 212 Codice NC13 Quantità14 Requisiti e condizioni specifici10 Descrizione dell'articolo11 Articolo n. 312 Codice NC13 Quantità14 Requisiti e condizioni specifici15 Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti salvi i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato [un'esportazione] [un'importazione] (depennare la voce non pertinente) per i beni indicati nella casella 1016 N. di allegatiFatto a (luogo, data)Nome (dattiloscritto o in stampatello)Firma:(Timbro dell'autorità emittente)

Note: Nella casella 1 della colonna 17 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 17 indicare la quantità detratta in questa occasione3 N. autorizzazione11 N. articolo17 Quantità netta (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità18 Documento doganale (tipo e numero) e data della detrazione19 Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.

Note esplicative per il formulario «Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (CE) n. 1236/2005»]

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005, indicata nell'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1236/2005.



Casella 1

Richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente.

Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo).

Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione» ►C1  , cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 18 del regolamento. ◄

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).

Casella 5

Agente/rappresentante

Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Casella 6

Paese in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). ►C1  Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). ◄

Casella 7

Paese di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). ►C1  Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). ◄

Casella 10

Descrizione dell'articolo

Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.

Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci (cfr. allegati II e III del regolamento). Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.

Casella 11

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).



( 1 ) Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

( 2 ) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

( 3 ) GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 136.

( 4 ) Risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

( 5 ) Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

( 6 ) Cfr. punto ML 7, lettera c), dell' Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 127 del 25.5.2005, pag. 1).

( 7 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 8 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

( 9 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

( 10 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 11 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

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