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Document 02004R0596-20070101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/596/2007-01-01

2004R0596 — IT — 01.01.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 596/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

(GU L 094, 31.3.2004, p.33)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1475/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004

  L 271

31

19.8.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2006

  L 321

11

21.11.2006


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 198, 5.6.2004, pag. 4  (596/04)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 596/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( 2 ) in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94, del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 ( 4 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova ( 5 ) ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 6 ) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 stabilisce che l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso delle uova da cova. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 ( 8 ).

(3)

Per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro dello stesso regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni.

(4)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5)

È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6)

È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

(7)

Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8)

Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(9)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1.  I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.  Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3.  Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4.  Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

 Reglamento (CE) no 596/2004

 Forordning (EF) nr. 596/2004

 Verordnung (EG) Nr. 596/2004

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004

 Regulation (EC) No 596/2004

 Règlement (CE) no 596/2004

 Regolamento (CE) n. 596/2004

 Verordening (EG) nr. 596/2004

 Regulamento (CE) n.o 596/2004

 Asetus (EY) N:o 596/2004

 Förordning (EG) nr 596/2004.

Articolo 3

1.  Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2.  Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3.  I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

▼M1

4.  Qualora il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75 o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;

c) sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.

▼M1

4 bis  Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.

▼B

5.  Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6.  In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

 o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

 o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7.  In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1.  Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

▼M2

In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.

▼B

2.  Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1.  Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2.  Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

 Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

 Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

 Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

 Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

 Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)

 Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

 Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

 Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

 Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

 Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

 Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Articolo 7

1.  Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano, mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2.  La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

c) il tasso della restituzione applicabile;

d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

3.  Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4.  Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

1.  Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2.  Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( 9 ).

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesta alcuna cauzione.

3.  Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II e indicano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4.  I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

5.  L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1371/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1)

Categoria

Importo della cauzione

(EUR/100 kg peso netto)

0407 00 11 9000

1

0407 00 19 9000

2

0407 00 30 9000

3

(2)

(3)

0408 11 80 9100

4

10

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

5

5

0408 91 80 9100

6

15

0408 99 80 9100

7

4

(1)   Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), settore 8.

(2)   Per le destinazioni indicate nell'allegato III.

(3)   Altre destinazioni.

▼M2




ALLEGATO I BIS

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

In ceco

:

Licence platná pět pracovních dní

In danese

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

In estone

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

In finlandese

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

In francese

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

In greco

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

In inglese

:

Licence valid for five working days

In italiano

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

In lettone

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

In lituano

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

In neerlandese

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

In polacco

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

In portoghese

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

In slovacco

:

Licencia platí päť pracovných dní

In sloveno

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

In spagnolo

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

In svedese

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar

In tedesco

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

In ungherese

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

▼B




ALLEGATO II

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►(1) C1  

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ALLEGATO III

Bahrein

Corea del Sud

Egitto

Emirati arabi uniti

Filippine

Giappone

Hongkong

Kuweit

Malaysia

Oman

Qatar

Russia

Tailandia

Taiwan

Yemen




ALLEGATO IV



Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione

(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16)

Regolamento (CE) n. 2522/95 della Commissione

(GU L 258 del 28.10.1995, pag. 39)

Regolamento (CE) n. 2840/95 della Commissione

(GU L 296 del 9.12.1995, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 1157/96 della Commissione

(GU L 153 del 27.6.1996, pag. 19)

Regolamento (CE) n. 1008/98 della Commissione

(GU L 145 del 15.5.1998, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 2336/1999 della Commissione

(GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16)

Regolamento (CE) n. 2260/2001 della Commissione

(GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11)




ALLEGATO



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1371/95

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1-3

Articolo 3, paragrafi 1-3

Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafi 5-7

Articolo 3, paragrafi 5-7

Articolo 4, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafi 3-4

Articolo 7, paragrafi 3-4

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Allegati I-III

Allegati I-III

Allegato IV

Allegato V



( 1 ) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

( 2 ) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

( 3 ) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

( 4 ) GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1.

( 5 ) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

( 6 ) Cfr. allegato IV.

( 7 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

( 8 ) GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3.

( 9 ) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

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