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Document 02004D0388-20101029

Consolidated text: Decisione della Commissione del 15 aprile 2004 relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi [notificata con il numero C(2004) 1332] (2004/388/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/388/2010-10-29

2004D0388 — IT — 29.10.2010 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2004

relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

[notificata con il numero C(2004) 1332]

(2004/388/CE)

(GU L 120, 24.4.2004, p.43)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2010

  L 155

54

22.6.2010




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2004

relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

[notificata con il numero C(2004) 1332]

(2004/388/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti di esplosivi nel territorio della Comunità prescrive la concessione di un'autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli esplosivi.

(2)

Occorre definire un modello di documento relativo al trasferimento di esplosivi che contenga le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali prodotti.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6 della direttiva 1993/15/CEE devono essere fornite utilizzando il modello di «documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi» contenuto nell'allegato e le note esplicative correlate.

2.  Il modello di documento è accettato dall'autorità competente come un valido documento di accompagnamento degli esplosivi nei trasferimenti tra gli Stati membri fino all'arrivo a destinazione.

3.  La presente decisione non si applica alle munizioni.

Articolo 2

Il documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (in seguito «il documento»), va redatto in triplice copia. Gli Stati membri adottano appropriate disposizioni, in particolare sistemi di identificazione sicuri, per garantire che il documento non possa essere falsificato.

Articolo 3

Il documento è stampato su carta del peso di almeno 80 g/m2. La carta deve essere sufficientemente resistente da non lacerarsi o sgualcirsi facilmente in normali condizioni di utilizzo.

▼M1

Articolo 3 bis

Laddove lo Stato membro di origine, lo Stato membro di destinazione e qualunque Stato membro di transito utilizzino tutti un sistema elettronico comune per l’autorizzazione del trasferimento di esplosivi intra-Unione, si applica la procedura definita nei commi dal secondo al quinto.

Dopo aver completato le sezioni da 1 a 4, il destinatario presenta il documento sul trasferimento di esplosivi intra-Unione in formato cartaceo o elettronico, soltanto all’autorità competente dello Stato membro di destinazione per il rilascio dell’autorizzazione.

Dopo aver concesso l’autorizzazione, lo Stato membro di destinazione la invia allo Stato membro di origine utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver concesso l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine richiede l’autorizzazione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri di transito utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni, l’autorità competente dello Stato membro di origine rilascia al fornitore il documento di trasferimento di esplosivi intra-Unione, con indicazione dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati. Tale documento è redatto su un supporto cartaceo sicuramente identificabile, nella lingua, o lingue, dello Stato membro di origine, dello Stato/i membro/i di transito (se del caso), dello Stato membro di destinazione e in inglese.

▼B

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dopo la sua entrata in vigore le autorizzazioni concesse per una durata determinata conservano la loro validità fino alla data di scadenza fissata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

Documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

(articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE)

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►(1) M1  



( 1 ) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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