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Document 01990R3444-20070101

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione del 27 novembre 1990 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3444/2007-01-01

1990R3444 — IT — 01.01.2007 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

(GU L 333, 30.11.1990, p.22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 3533/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 

  L 321

9

23.12.1993

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2003 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2003

  L 123

7

17.5.2003

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2006

  L 365

52

21.12.2006



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 ( 2 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ( 4 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 12,

considerando che le regole generali alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, adottate con regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio ( 5 ), devono essere completate da modalità di applicazione;

considerando che, per raggiungere le finalità perseguite con la concessione di tali aiuti, appare opportuno limitarli a persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali dispongano, all'interno della Comunità, di impianti frigoriferi di capacità sufficiente e possano garantire, con la loro attività e la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente;

considerando che, a questo scopo, è opportuno concedere aiuti soltanto per l'ammasso di prodotti allo stato congelato, di qualità sana, leale e mercantile, di origine comunitaria come stabilita dal regolamento (CEE) n. 964/71 della Commissione ( 6 ), e aventi un tasso di radioattività non superiore ai limiti massimi di tolleranza previsti dal regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ( 7 );

considerando che, data la situazione del mercato e il suo andamento prevedibile, può essere opportuno incoraggiare il contraente a destinare le sue scorte all'esportazione sin dal momento dell'immagazzinamento e che in tal caso occorre stabilire a quali condizioni le carni oggetto di un contratto di ammasso possono essere assoggettate simultaneamente al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( 8 ), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ( 9 ), al fine di beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo, eventualmente differenziato per prodotto, e devono essere definite le obbligazioni del contraente, segnatamente quelle che consentono all'ente d'intervento un efficace controllo dei requisiti per l'ammasso;

considerando che occorre stabilire l'importo della cauzione, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in una percentuale dell'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ( 10 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 ( 11 ), prevede condizioni principali da rispettare per lo svincolo delle cauzioni; che l'ammasso del quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso convenuto costituisce una delle condizioni principali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine; che, per tener conto degli usi commerciali nonché delle esigenze di ordine pratico, è opportuno ammettere taluni margini di variazione dei quantitativi concordati;

considerando che, in caso di inosservanza di talune obbligazioni relative ai quantitativi da conferire all'ammasso, è opportuno rispettare una certa proporzionalità sia dello svincolo delle cauzioni sia nella concessione degli aiuti;

considerando che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre consentire al contraente di beneficiare di un anticipo sull'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione, e stabilire le norme alla presentazione delle domande di pagamento dell'aiuto, i documenti giustificativi da allegare, nonché i termini di pagamento;

considerando che, ex articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, occorre precisare che, nel caso dell'ammasso privato, il fatto generatore al fine di stabilire l'importo della cauzione e dell'aiuto in moneta nazionale si considera verificato nel momento della conclusione del contratto di ammasso o al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte in caso di gara;

considerando che l'esperienza acquisita dei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che occorre precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 12 ), si applica per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente il termine iniziale e finale dell'ammasso contrattuale;

considerando, in particolare, che, ex articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, i periodi di tempo il cui ultimo giorno è un giorno festivo, una domenica o un sabato terminano con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale norma ai contratti d'ammasso può non essere nell'interesse degli ammassatori e può anzi creare disparità di trattamento tra i medesimi; che è pertanto opportuno derogarvi per la determinazione dell'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale;

considerando che è opportuna una certa proporzionalità nella concessione degli aiuti quando il periodo dell'ammasso non sia integralmente rispettato; che, quando le carni uscite dall'ammasso sono destinate all'esportazione, è d'uopo inoltre prevedere la possibilità di abbreviare il periodo di ammasso; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( 13 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90 ( 14 );

considerando che, ex articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2763/75, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato può essere stabilito nell'ambito di una procedura di gara; che gli articoli 4 e 5 del medesimo enunciano alcune norme da osservare nell'ambito di tale procedura; che occorre tuttavia precisarne le modalità;

considerando che l'importo dell'aiuto costituisce oggetto della gara; che gli aggiudicatari vengono scelti prendendo in considerazione le offerte più vantaggiose per la Comunità; che, a tal fine, può essere stabilito un importo massimo dell'aiuto, al cui livello o al di sotto del quale le offerte saranno prese in considerazione; che, qualora nessuna offerta risulti vantaggiosa, si può non dar seguito alla gara;

considerando che è opportuno prevedere misure di controllo a garanzia che gli aiuti non siano concessi indebitamente; che, a tal fine, conviene prevedere in particolare che gli Stati membri procedano a controlli adeguati ai diversi stadi delle operazioni di ammasso;

considerando che occorre prevenire e sanzionare eventuali irregolarità e frodi; che a tal fine, in caso di falsa dichiarazione, è opportuno escludere il contraente dalla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per l'anno civile successivo all'accertamento di una falsa dichiarazione;

considerando che, per consentire alla Commissione una visione globale degli effetti degli aiuti all'ammasso privato, gli Stati membri devono comunicarle i dati necessari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione, del 2 maggio 1980, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine ( 15 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3498/88 ( 16 ), ha subito modifiche sostanziali; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere alla rifusione della disciplina della materia; che, tuttavia, le nuove disposizioni si applicheranno solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

La concessione di aiuti all'ammasso privato, il cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75, è subordinata alle condizioni stabilite dal presente regolamento.



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

1.  Il contratto per l'ammasso privato di carni suine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette «contraenti» le quali:

 esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in uno dei pubblici registri stabiliti dagli Stati membri

 e

 dispongano l'ammasso di impianti adeguati nella Comunità.

2.  Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carni fresche di qualità sana, leale e mercantile ottenute da animali allevati nella Comunità almeno gli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3.  Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

4.  Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori ad un minimo da stabilire per ogni prodotto.

5.  Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate all'ammasso allo stato congelato.

Articolo 3

1.  La proposta contrattuale o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su di uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto.

2.  La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione.

3.  Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

b) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare,

c) il termine ultimo per le operazioni di ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della totalità del quantitativo di cui alla lettera b),

d) il periodo di ammasso,

e) l'importo dell'aiuto per unità di peso,

f) l'importo della cauzione,

g) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

4.  Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:

a) conferire all'ammasso entro i termini di cui all'articolo 4, e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'ente di intervento può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;

b) comunicare all'ente d'intervento con il quale ha stipulato il contratto tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'ente d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita;

c) far pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento non oltre un mese dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

d) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4;

e) consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Articolo 4

1.  Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto.

Il conferimento all'ammasso può avvenire per partite singole, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno per contratto e per magazzino.

2.  Le operazioni di conferimento hanno inizio, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'ente d'intervento.

Questa data corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato:

 nel luogo di ammasso, quando la carne sia congelata sul posto,

 nel luogo di congelazione, quando la carne sia congelata in impianti idonei fuori del luogo di ammasso.

Tuttavia, per i prodotti immagazzinati disossati, l'accertamento del peso può avvenire anche nel luogo di disossamento.

L'accertamento del peso dei prodotti da immagazzinare non può aver luogo prima della conclusione del contratto.

3.  Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto.

Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi.

4.  Se i prodotti conferiti all'ammasso sono assoggettati al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80:

 in deroga all'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il periodo di tempo ivi previsto è prorogato in modo da coprire il periodo massimo d'ammasso contrattuale, maggiorato di un mese;

 gli Stati membri possono esigere che le operazioni di conferimento all'ammasso e di assoggettamento al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 siano contestuali. In tal caso, quando un contratto di ammasso privato riguarda un quantitativo costituito di più partite immagazzinate in date diverse, ciascuna partita può essere oggetto di una distinta dichiarazione di pagamento. La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 è presentata per ogni singola partita il giorno dell'entrata in magazzino.

Articolo 5

1.  L'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non può eccedere il 30 % dell'aiuto richiesto.

2.  Le condizioni principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:

 non revocare la proposta contrattuale o un'offerta di gara,

 conservare in ammasso almeno il 90 % del quantitativo previsto dal contratto, durante il periodo di ammasso contrattuale a proprio rischio e alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

 e

 quando si applica l'articolo 9, paragrafo 4, esportare le carni secondo una delle tre opzioni ivi contemplate.

3.  Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 4 del presente regolamento, è esclusa l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4.  La cauzione è svincolata immediatamente se la proposta contrattuale o l'offerta di gara sono respinte.

▼M1

5.  In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superiore a dieci giorni l'aiuto non è pagato.

▼B

Articolo 6

1.  L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato ex articolo 4, paragrafo 2.

2.  Salvo il disposto del paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 4, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le condizioni principali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.  L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale:

a) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione;

b) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato;

c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato.

4.  Dopo tre mesi di ammasso contrattuale, e a richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto purché il contraente costituisce una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %.

L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi. Se i prodotti oggetto del contratto sono esportati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, prima del pagamento dell'anticipo, in sede di calcolo di questo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali prodotti.

Articolo 7

1.  Salvo casi di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi vanno presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo d'ammasso contrattuale. Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini, benché il contraente si sia fatto parte diligente per procurarseli tempestivamente, possono essere concesse dilazioni, globalmente non superiori a sei mesi, per la presentazione dei documenti stessi. Nel caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, la prova viene fornita entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafi 2, 4, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

2.  Salvo casi di forza maggiore contemplati all'articolo 10, nonché quelli in cui sia stata avviata un'indagine se il diritto all'aiuto, le autorità competenti pagano l'aiuto al più presto e al massimo entro tre mesi dalla data di presentazione da parte del contraente della domanda di pagamento debitamente corredata dei documenti giustificativi.

▼M2

3.  Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 1, non viene corrisposto alcun aiuto a titolo del contratto di cui trattasi e viene incamerata l'intera cauzione per tale contratto.

▼M3

Articolo 8

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ( 17 ).

▼B

Articolo 9

1.  I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica per la determinazione del periodo di ammasso come indicato all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) del presente regolamento o come modificato ex articolo 3, paragrafo 3, lettera g) o del paragrafo 4 del presente articolo.

2.  Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.

3.  Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

4.  Dopo un periodo di due mesi di ammasso, il contraente può ritirare la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto del contratto, ma non meno di 5 tonnellate per contraente e per magazzino, oppure, nel caso di quantitativo inferiore, l'intero quantitativo restante sotto contratto in un magazzino, a condizione che, entro 60 giorni della data di uscita dal magazzino, il quantitativo dei prodotti:

 abbia lasciato il territorio doganale della Comunità in stato immutato;

 abbia raggiunto in stato immutato la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

 oppure

 sia stato depositato in stato immutato in un deposito di approvvvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Il periodo di ammasso contrattuale per ogni singola partita destinata all'esportazione scade la vigilia

 del giorno di uscita dall'ammasso

 o

 del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati spostati.

L'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso secondo gli importi fissati ex articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75.

▼M2

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la prova di esportazione è fornita conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti che beneficiano di una restituzione.

Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, la prova di esportazione è fornita, nei casi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5, conformemente agli articoli da 912 bis a 912 quater e da 912 sexies a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella casella 107 di tale documento viene iscritta al momento della sua compilazione una delle diciture seguenti:

 Reglamento (CEE) no 3444/90

 Forordning (EØF) nr. 3444/90

 Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

 Regulation (EEC) No 3444/90

 Règlement (CEE) no 3444/90

 Regolamento (CEE) n. 3444/90

 Verordening (EEG) nr. 3444/90

 Regulamento (CEE) n.o 3444/90

 Asetus (ETY) N:o 3444/90

 Förordning (EEG) nr 3444/90.

▼B

5.  Ove si avvalga delle facoltà di cui ai paragrafi 3 e 4, il contraente ne informa tempestivamente l'ente d'intervento, prima del previsto inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso; l'ente d'intervento può esigere che tale informazione sia comunicata almeno due giorni lavorativi prima di tale data.

Se non viene adempiuto l'obbligo di previa informazione, ma, entro i 30 giorni successivi al giorno di uscita dal magazzino sono provati in modo soddisfattorio secondo le autorità competenti la data di uscita dal magazzino ed i quantitativi interessati,

 l'aiuto è concesso, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3,

 e

 viene incamerato il 15 % della cauzione, relativamente al quantitativo interessato.

In tutti gli altri casi di inadempimento di tale obbligo

 non viene pagato alcun aiuto per il relativo contratto,

 e

 viene incamerata integralmente la cauzione per il relativo contratto.

6.  Quando, salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 10, il contraente non rispetta per la totalità del quantitativo immagazzinato la scadenza del periodo di ammasso contrattuale o il termine di due mesi di cui al paragrafo 4, ogni giorno di calendario di inadempimento comporta la perdita del 10 % dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi.

Articolo 10

Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta. Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore ed i provvedimenti decisi al riguardo.



TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11

Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente:

a) la proposta contrattuale deve essere presentata al competente ente d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

▼M1

b) L'ente d'intervento competente comunica ad ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:

 nella sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo. In tal caso le domande di conclusione di contratto presentate nel periodo di sospensione non sono ricevibili;

 nella fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande di conclusione di contratti, rispettando eventualmente la quantità minima del contratto;

 nel rifiuto delle domande presentate anteriormente al periodo di sospensione, per le quali la decisione di accettazione avrebbe dovuto essere presa durante il periodo di sospensione.

▼B

In caso di accettazione della proposta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione di cui al primo comma, lettera b). L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 12

1.  Qualora l'aiuto è (SIC! sia) concesso mediante gara:

a) la Commissione annuncia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'apertura di una procedura di gara precisando in particolare, i prodotti da ammassare, la data e l'ora limite per la presentazione delle offerte, nonché il quantitativo minimo che può essere oggetto di un'offerta;

b) l'offerta va presentata in ecu al competente ente d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

c) lo spoglio delle offerte è effettuato dagli uffici competenti degli Stati membri, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto;

d) le offerte presentate devono pervenire alla Commissione in forma anonima, tramite gli Stati membri entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle stesse, previsto dal bando di gara;

e) in assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui alla lettera d);

f) in base alle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione decide di stabilire un importo massimo dell'aiuto, tenendo conto in particolare del disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2763/75, ovvero decide di non dare seguito alla gara;

g) qualora venga fissato un importo massimo dell'aiuto, vengono accettate le offerte inferiori o pari a detto importo.

2.  L'ente d'intervento competente comunica a tutti gli offerenti con lettera raccomandata, mediante telex o telefax o dietro ricevuta di ritorno, il risultato della loro partecipazione alla gara entro i cinque giorni lavorativi che seguono il giorno di notifica agli Stati membri della decisione della Commissione.

In caso di accettazione dell'offerta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione dell'ente d'intervento all'offerente, di cui al primo comma. L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, lettera c).



TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 13

1.  Gli Stati membri vigilano nel rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale responsabile del controllo sull'ammasso.

2.  Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b) la data di conferimento all'ammasso;

c) il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati;

d) la presenza dei prodotti in magazzino;

e) la data calcolata della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale completata, in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafi 4 o 6, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso.

3.  Il contraente, o eventualmente in sua vece, il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione del magazzino stesso, da cui risultano, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;

b) la data di conferimento all'ammasso e la data calcolata della fine del periodo minimo completata della data dell'effettiva uscita dall'ammasso;

c) il numero delle mezzene, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni paletta o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite;

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4.  I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto. Ogni paletta e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, devono essere contrassegnati in modo da evidenziare numero del contratto, denominazione del prodotto e peso. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicáta su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.

All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati.

5.  L'autorità preposta al controllo procede:

a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

b) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale;

c) 

 alla sigillatura di tutti i prodotti immagazzinati oggetto di contratto, conformemente al paragrafo 4, secondo comma, oppure

 ad un controllo senza preavviso per sondaggio della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % del quantitativo immagazzinato in ogni Stato membro in forza di un provvedimento di aiuto all'ammasso privato. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5 % del quantitativo sottoposto a controllo senza preavviso.

 Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

6.  I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto ove figurino

 la data del controllo,

 la sua durata

 e

 le operazioni svolte.

Il rapporto del controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.

7.  In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, da determinarsi dall'autorità proposta al controllo.

Gli Stati membri notificano questi casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.

Articolo 14

Se l'autorità preposta al controllo dell'ammasso constata ed accerta che la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

▼M1

2.  Gli Stati membri comunicano via telex o telefax alla Commissione:

a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

b) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

c) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso;

d) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;

e) ogni mese, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso secondo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g) o in caso di riduzione del periodo di ammasso secondo l'articolo 9, paragrafi 4 o 6, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati.

▼B

3.  L'applicazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è oggetto di esame periodico, secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 16

1.  Il regolamento (CEE) n. 1092/80 è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

I riferimenti agli articoli del regolamento abrogato vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai contratti stipulati a decorrere da questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CEE) n. 1092/80

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

Articolo 4

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17



( 1 ) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

( 2 ) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

( 3 ) GU n. L 164 del 29. 6. 1985, pag. 1.

( 4 ) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

( 5 ) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.

( 6 ) GU n. L 104 dell'11. 5. 1971, pag. 12.

( 7 ) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

( 8 ) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

( 9 ) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

( 10 ) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

( 11 ) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

( 12 ) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

( 13 ) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

( 14 ) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

( 15 ) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

( 16 ) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 32.

( 17 ) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

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