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Document 01983R1915-20050802

Consolidated text: Regolamento (CEE) n . 1915/83 della Commissione del 13 luglio 1983 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1915/2005-08-02

1983R1915 — IT — 02.08.2005 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/83 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1983

relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

(GU L 190, 14.7.1983, p.25)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2004

  L 255

5

31.7.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2004

  L 374

40

22.12.2004

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2005 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2005

  L 194

3

26.7.2005




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/83 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1983

relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economica delle aziende agricole nella Comunità economica europea ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 ( 2 ), in particolare gli articoli 6 e 9,

considerando che è opportuno adattare le disposizioni del regolamento n. 184/66/CEE della Commissione ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/82 ( 4 ), alle attuali condizioni di funzionamento della rete d'informazione ;

considerando che fra l'organo competente designato dallo Stato membro e gli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo deve essere concluso annualmente un contratto con il quale l'ufficio contabile s'impegna ad assolvere le sue mansioni nel rispetto della regolamentazione comunitaria; che il contratto deve contenere clausole che facciano riferimento a detta regolamentazione ;

considerando che, per consentire che i risultati della rete d'informazione vengano presentati a distanza non eccessiva dalla data di trasmissione alla Commissione delle prime schede aziendali, occorre limitare il periodo dell'anno durante il quale l'esercizio contabile può essere chiuso ;

considerando che le schede aziendali devono essere trasmesse entro termini che consentano agli uffici contabili, agli organi di collegamento e alla Commissione di svolgere i loro compiti ;

considerando che è opportuno che i termini per la trasmissione delle schede aziendali decorrano dalla fine dell'esercizio contabile cui esse si riferiscono ;

considerando che, per essere considerate debitamente compilate, le schede aziendali devono contenere dati conformi ai fatti, elaborati e presentati in conformità del regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3272/82 ( 6 );

considerando che la retribuzione forfettaria versata dalla Commissione deve essere basata sul numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse nei termini prescritti ;

considerando che l'incremento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale richiedono una revisione periodica di tale retribuzione ;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento nel tempo delle operazioni finanziarie connesse alla concessione della retribuzione forfettaria, è opportuno procedere al pagamento di un acconto ;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento n. 184/66/CEE a decorrere dall'esercizio contabile 1984 e applicare le nuove disposizioni a partire dallo stesso esercizio ;

considerando che il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Nel contratto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 79/65/CEE sono indicate almeno le clausole di cui all'allegato.

Articolo 2

L'esercizio contabile di dodici mesi consecutivi definito all'allegato II, punto I, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2237/77, si chiude nel corso del periodo compreso tra il 31 dicembre e il 31 giugno.

▼M1

Articolo 3

▼M3

Le schede aziendali vengono trasmesse alla Commissione da parte dell’organo di collegamento secondo la forma richiesta dall’allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77.

Per l’esercizio contabile 2004, le schede aziendali sono trasmesse al più tardi tredici mesi dopo la fine dello stesso esercizio contabile. Tuttavia, l’organo di collegamento della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia trasmette le schede aziendali al più tardi diciotto mesi dopo la fine dell’esercizio contabile di riferimento.

A partire dall’esercizio contabile 2005, le schede aziendali vengono trasmesse al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile in questione.

▼M1

Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione quando l'organo di collegamento, previo inserimento dei dati nel sistema di trasmissione e di controllo dei dati della Commissione e successiva esecuzione dei controlli informatici, confermi che i dati sono pronti per essere caricati nella banca dati della Commissione.

▼B

Articolo 4

La scheda aziendale si considera debitamente compilata se:

 il suo contenuto è conforme ai fatti,

 i dati contabili in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità del regolamento (CEE) n. 2237/77.

Articolo 5

▼M2

1.  La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3.

1bis.  Per un dato Stato membro il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse, che possono beneficiare di una retribuzione forfettaria, non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro di cui trattasi non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse, per una circoscrizione o per uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero delle aziende contabili fissato per la circoscrizione o per lo Stato membro di cui trattasi, la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro è ridotta del:

 10 % negli esercizi contabili 2005 e 2006,

 20 % nell’esercizio contabile 2007 e negli esercizi successivi.

Se il numero delle schede risulta insufficiente sia nella circoscrizione che nello Stato membro, la riduzione è applicata solo a livello nazionale.

La riduzione per l’anno contabile 2005 di cui al terzo comma, primo trattino, non si applica alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.

▼B

2.  La retribuzione forfettaria è versata in due rate:

 un acconto pari al 50 % della somma, all'inizio dell'esercizio contabile di ciascuno Stato membro, per il numero di aziende contabili di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ( 7 );

 il saldo, il cui importo è calcolato moltiplicando la retribuzione per il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione, detratto l'acconto suddetto, entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione delle schede aziendali da parte della Commissione.

3.  L'importo della retribuzione forfettaria è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento 79/65/CEE.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio dell'esercizio contabile 1984.

Il regolamento n. 184/66/CEE è abrogato. Esso continua ad essere applicabile sino al termine dell'esercizio contabile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Clausole del contratto di cui all'allegato 9 del regolamento n. 79/65/CEE

I contratti conclusi tra l'organismo competente designato dalla Stato membro e ciascuno degli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo scelti in conformità del regolamento n. 79/65/CEE contengono almeno ed in modo esplicito le clausole seguenti :

 impegno dell'ufficio contabile a compilare le schede aziendali in conformità della regolamentazione comunitaria ;

 impegno dell'ufficio contabile a trasmettere le schede aziendali entro termini che consentano di rispettare la regolamentazione comunitaria ;

 impegno dell'ufficio contabile a fornire all'organo di collegamento tutti i chiarimenti da esso richiesti in merito allo svolgimento dei suoi compiti ;

 impegno dell'ufficio contabile a rispettare il divieto di divulgare i dati contabili individuali raccolti e ogni altra informazione individuale di cui venga a conoscenza nello svolgimento o in occasione dello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola, impegno a vincolare le persone adibite a detti compiti all'osservazione degli stessi obblighi e impegno a prendere tutte le disposizioni a tal fine necessarie.



( 1 ) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

( 2 ) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

( 3 ) GU n. 213 del 23. 11. 1966, pag. 3637/66.

( 4 ) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 10.

( 5 ) GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1.

( 6 ) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 10.

( 7 ) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

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