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Document 01982R1859-20070101

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione del 12 luglio 1982 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1859/2007-01-01

1982R1859 — IT — 01.01.2007 — 015.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

(GU L 205, 13.7.1982, p.5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 13/84 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 1984

  L 3

11

5.1.1984

 M2

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/84 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1984

  L 150

12

6.6.1984

 M3

REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/84 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1984

  L 313

40

1.12.1984

 M4

REGOLAMENTO (CEE) N. 3122/85 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1985

  L 297

12

9.11.1985

 M5

REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/85 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1985

  L 338

16

17.12.1985

 M6

REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/87 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1987

  L 166

10

25.6.1987

 M7

REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/90 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1990

  L 356

15

19.12.1990

 M8

REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/92 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1992

  L 361

17

10.12.1992

 M9

REGOLAMENTO (CE) N. 1381/96 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1996

  L 179

6

18.7.1996

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 60/97 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1997

  L 14

28

17.1.1997

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 285/2000 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2000

  L 31

79

5.2.2000

 M12

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2001

  L 205

21

31.7.2001

►M13

REGOLAMENTO (CE) N. 659/2004 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004

  L 104

95

8.4.2004

►M14

REGOLAMENTO (CE) N. 730/2004 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2004

  L 113

8

20.4.2004

►M15

REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2004

  L 374

36

22.12.2004

►M16

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2005 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2005

  L 193

20

23.7.2005

►M17

REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006

  L 358

31

16.12.2006

►M18

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2007 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2007

  L 179

3

7.7.2007




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 ( 2 ), in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,

considerando che la scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e che, a tale scopo, devono essere adottate modalità di applicazione concernenti le disposizioni in materia del regolamento n. 79/65/CEE;

considerando che le ultime modifiche apportate al regolamento n. 79/65/CEE e l'esperienza acquisita dopo il 1965 richiedono una totale revisione delle disposizioni di applicazione in ordine alla scelta delle aziende contabili e che di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento n. 91/66/CEE della Commissione ( 3 ) e sostituirlo con un nuovo regolamento;

considerando che le aziende agricole da osservare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola fanno parte del campo d'osservazione delle indagini di strutture e dei censimenti comunitari o nazionali sulle aziende agricole;

considerando che i dati disponibili per elaborare i piani di selezione corrispondenti all'esercizio contabile 1982 e seguenti e la diversa situazione dell'agricoltura tra i vari Stati membri richiedono l'impiego per questi esercizi di limiti di dimensione economica diversi secondo gli Stati membri, o addirittura secondo determinate circoscrizioni;

considerando che in base all'esperienza il funzionamento della rete d'informazione è agevolato se il numero delle aziende contabili selezionato per circoscrizione può variare entro determinati limiti, sempreché sia rispettato il numero totale di aziende fissato per ogni singolo Stato;

considerando che il piano di selezione deve comportare un minimo di elementi necessari per giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola;

considerando che il piano di selezione va predisposto ad una data precedente l'inizio dell'esercizio contabile corrispondente, di modo che le autorità competenti possano approvarlo prima di essere utilizzato per la selezione delle aziende contabili;

considerando che la relazione concernente l'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili deve considerare i vari aspetti dell'applicazione del piano stesso, in particolare per individuare le modifiche eventualmente necessarie per i successivi esercizi e che la predetta relazione deve altresì tener conto dell'utilizzazione di determinati dati del piano per la ponderazione dei dati contabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento si intende per azienda agricola un'unità tecnico-economica, quale definita nel quadro delle indagini e dei censimenti agricoli comunitari.

▼M18

Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2007 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2007) e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato come segue:

 Belgio: 16 UDE

 Bulgaria: 1 UDE

 Repubblica ceca: 4 UDE

 Danimarca: 8 UDE

 Germania: 16 UDE

 Estonia: 2 UDE

 Irlanda: 2 UDE

 Grecia: 2 UDE

 Spagna: 2 UDE

 Francia 8 UDE

 Italia: 4 UDE

 Cipro: 2 UDE

 Lettonia: 2 UDE

 Lituania: 2 UDE

 Lussemburgo: 8 UDE

 Ungheria: 2 UDE

 Malta: 8 UDE

 Paesi Bassi: 16 UDE

 Austria: 8 UDE

 Polonia: 2 UDE

 Portogallo: 2 UDE

 Romania: 1 UDE

 Slovenia: 2 UDE

 Slovacchia: 8 UDE

 Finlandia: 8 UDE

 Svezia: 8 UDE

 Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord): 16 UDE

 Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.

▼M15

Articolo 3

Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.

▼B

Articolo 4

Il piano di selezione delle aziende contabili deve garantire la rappresentatività dell'insieme delle aziende contabili.

Esso comporta:

a) gli elementi di base prescelti per la sua elaborazione, cioè:

 l'indicazione delle fonti statistiche di riferimento,

 le modalità di stratificazione del campo d'osservazione in conformità della tipologia comunitaria delle aziende, tenuto conto eventualmente di criteri complementari nazionali,

 le modalità di determinazione della percentuale di selezione adottata per strato,

 le modalità di selezione delle aziende contabili,

 le modalità di ulteriore eventuale aggiornamento del piano di selezione,

 la durata probabile di validità del piano di selezione;

b) la distribuzione delle aziende del campo d'osservazione classificate secondo la tipologia comunitaria delle aziende (corrispondente almeno agli orientamenti tecnico-economici principali), nonché il numero delle aziende contabili da selezionare corrispondente a ciascuno degli strati.

Articolo 5

Il piano di selezione è trasmesso ai servizi della Commissione non oltre i due mesi prima della data d'inizio del primo esercizio contabile al quale si riferisce. ►M14  La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l'esercizio contabile 2004 anteriormente al 30 novembre 2004. ◄

Gli adattamenti del piano di selezione sono comunicati ai servizi della Commissione nel medesimo quadro e negli stessi termini previsti per la trasmissione del piano stesso.

▼M18

La Bulgaria e la Romania trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l’esercizio contabile 2007 anteriormente al 31 luglio 2007.

▼M13 —————

▼B

Articolo 7

Il regolamento n. 91/66/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M14




ALLEGATO I



Numero d'ordine

Denominazione delle circoscrizioni

Numero di aziende contabili

▼M15

BELGIO

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Totale Belgio

1 200

▼M14

745

REPUBBLICA CECA

1 300

▼M15

370

DANIMARCA

2 250

GERMANIA

010

Schleswig-Holstein

450

020

Hamburg

50

030

Niedersachsen

980

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

790

060

Hessen

440

070

Rheinland-Pfalz

600

080

Baden-Württemberg

740

090

Bayern

1 150

100

Saarland

80

110

Berlin

112

Brandenburg

240

113

Mecklenburg-Vorpommern

180

114

Sachsen

280

115

Sachsen-Anhalt

190

116

Thüringen

190

Totale Germania

6 360

▼M14

755

ESTONIA

500

GRECIA

450

Makedonia-Thraki

2 000

460

Ipiros-Peloponnisos-Nissi Ioniou

1 350

470

Thessalia

700

480

Sterea Ellas-Nissi Egaeou-Kriti

1 450

Totale Grecia

5 500

▼M16

SPAGNA

500

Galicia

480

505

Asturias

270

510

Cantabria

190

515

País Vasco

250

520

Navarra

370

525

La Rioja

260

530

Aragón

739

535

Cataluña

710

540

Illes Balears

182

545

Castilla y León

1 095

550

Madrid

194

555

Castilla-La Mancha

1 138

560

Comunidad Valenciana

626

565

Murcia

444

570

Extremadura

718

575

Andalucia

1 816

580

Canarias

224

Totale Spagna

9 706

▼M15

FRANCIA

121

Île-de-France

170

131

Champagne-Ardenne

400

132

Picardie

300

133

Haute-Normandie

160

134

Centre

450

135

Basse-Normandie

220

136

Bourgogne

380

141

Nord-Pas-de-Calais

310

151

Lorraine

230

152

Alsace

180

153

Franche-Comté

230

162

Pays de la Loire

490

163

Bretagne

540

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

500

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

200

192

Rhône-Alpes

450

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

400

203

Provence-Alpes-Côte d’Azur

360

204

Corse

150

Totale Francia

7 320

▼M14

380

IRLANDA

1 300

▼M16

ITALIA

221

Valle d’Aosta

279

222

Piemonte

1 159

230

Lombardia

923

241

Trentino

315

242

Alto Adige

308

243

Veneto

925

244

Friuli Venezia Giulia

797

250

Liguria

500

260

Emilia-Romagna

1 145

270

Toscana

680

281

Marche

956

282

Umbria

678

291

Lazio

854

292

Abruzzo

826

301

Molise

462

302

Campania

682

303

Calabria

882

311

Puglia

988

312

Basilicata

1 087

320

Sicilia

1 306

330

Sardegna

1 248

Totale Italia

17 000

▼M14

740

CIPRO

500

770

LETTONIA

1 000

775

LITUANIA

1 000

▼M15

350

LUSSEMBURGO

360

▼M14

UNGHERIA

760

Közép-Magyarország

160

761

Közép-Dunántúl

190

762

Nyugat-Dunántúl

230

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

210

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470

Totale Ungheria

1 900

▼M16

780

MALTA

400

▼M14

360

PAESI BASSI

1 500

▼M16

660

AUSTRIA

1 800

▼M14

POLONIA

785

Pomorze e Mazury

1 640

790

Wielkopolska e Śląsk

3 980

795

Mazowsze e Podlasie

5 060

800

Małopolska e Pogórze

1 420

Totale Polonia

12 100

▼M16

PORTOGALLO

610

Entre Douro e Minho e Beira Littoral

670

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

563

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Totale Portogallo

2 300

▼M14

820

SLOVENIA

900

▼M18

810

SLOVACCHIA

502

▼M16

FINLANDIA

670

Etelä-Suomi

537

680

Sisä-Suomi

237

690

Pohjanmaa

229

700

Pohjois-Suomi

147

Totale Finlandia

1 150

▼M17

SVEZIA

710

Pianure della Svezia centromeridionale

702

720

Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale

217

730

Zone della Svezia settentrionale

106

Totale Svezia

1 025

▼M14

REGNO UNITO

411

England—North Region

420

412

England—East Region

650

413

England—West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Totale Regno Unito

2 500

▼M18



Numero d’ordine

Denominazione delle circoscrizioni

Numero di aziende contabili per esercizio contabile

2007

2008

2009 e oltre

830

BULGARIA

2 000

2 000

2 000 (1)

(1)   Nell’esercizio contabile 2009 e successivi, la Bulgaria avrà sei circoscrizioni (cfr. allegato del regolamento n. 79/65/CEE) e a ciascuna circoscrizione verrà assegnato il numero di aziende contabili qui indicato, corrispondente al totale nazionale.



Numero d’ordine

Denominazione delle circoscrizioni

Numero di aziende contabili per esercizio contabile

2007

2008

2009

2010 e oltre

840

ROMANIA

1 000

2 000

4 000

6 000 (1)

(1)   Nell’esercizio contabile 2010 e successivi, la Romania avrà otto circoscrizioni (cfr. allegato del regolamento n. 79/65/CEE) e a ciascuna circoscrizione verrà assegnato il numero di aziende contabili qui indicato, corrispondente al totale nazionale.

▼M13 —————



( 1 ) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

( 2 ) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

( 3 ) GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.

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