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Document 32017R2309

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345

C/2017/8332

OJ L 331, 14.12.2017, p. 23–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2309/oj

14.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2309 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2),

regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (7),

regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (8) e

regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2017 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

(5)

Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2017 tali Stati membri non dispongono di contingenti per tali stock.

(6)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (11), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(7)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(8)

Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT). In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 la detrazione è stata applicata sulla totalità del contingente di marlin bianco disponibile nel 2017, conformemente agli orientamenti stabiliti nella comunicazione 2012/C 72/07. Dal momento che il contingente di marlin bianco nell'Oceano atlantico disponibile nel 2017 non è sufficiente, la Spagna ha chiesto, con lettera del 9 agosto 2017, di imputare la detrazione residua (comprese eventuali detrazioni in sospeso da anni precedenti) sul contingente di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) per il 2017. È opportuno accettare tale richiesta, conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(9)

Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato di tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Con lettera del 20 luglio 2017 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di tre anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerato che, a norma del paragrafo 5 della raccomandazione supplementare ICCAT 13-05 relativa al programma di ricostituzione del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale (12), la detrazione dev'essere applicata entro un termine massimo di due anni, una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni può eccezionalmente essere accettata in alternativa.

(10)

Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N. Dai dati corretti trasmessi dalla Spagna il 4 agosto 2017 risulta che il superamento del suo contingente di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è inferiore al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. È quindi opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente spagnolo del 2017 di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

(11)

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N). Sulla base dei dati corretti trasmessi dal Portogallo il 22 agosto 2017 risulta che il superamento del contingente portoghese di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è stato inferiore rispetto al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. Pertanto è opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente portoghese del 2017 di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

(12)

Il 17 maggio 2017 la Lituania ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente allo sgombro nelle acque dell'Unione della zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4 A-EN). I dati corretti trasmessi dalla Lituania nella medesima data indicano un superamento del contingente ad essa assegnato per il 2016 per lo sgombro nelle acque dell'Unione delle zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa nonché per lo stock parentale, in particolare lo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14). Di conseguenza occorre aggiungere le detrazioni corrispondenti all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

(13)

Il 10 agosto 2017 il Regno Unito ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture accessorie di spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14) contenevano errori. Dalle rettifiche trasmesse il 30 agosto 2017 dal Regno Unito nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta che le catture accessorie per lo spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono inferiori al contingente assegnato a tale Stato membro per il 2016. Di conseguenza occorre sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

(14)

Nell'ottobre 2017, una correzione degli algoritmi del sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture ha rivelato che la Danimarca aveva superato il suo contingente di gamberello boreale nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

(15)

A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/127 nella definizione delle zone degli stock per consentire una dichiarazione precisa delle catture, la detrazione applicabile ai Paesi Bassi per il superamento del contingente di merluzzo carbonaro nelle zone III e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle acque delle sottodivisioni 22-32 (POK/2A34) nel 2016 dovrebbe essere applicata al contingente di merluzzo carbonaro per il 2017 nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa (POK/2C3A4).

(16)

Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Pertanto, le detrazioni dovute dalla Danimarca e dal Regno Unito per il superamento del contingente di cicerello nelle acque dell'Unione della zona 1 di gestione del cicerello (SAN/234_1) nel 2016 sono imputate sui rispettivi contingenti di cicerello per il 2017 nelle acque dell'Unione della zona 1r di gestione del cicerello (SAN234_1R).

(17)

Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2017 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

(8)  Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

(9)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 6).

(11)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

(12)  https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2013-05-e.pdf


ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTIGENTI DI ALTRI STOCK

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazione in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni 2017 (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (6)

Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

DE

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

2 118

N. d.

2 118

/

/

/

2 118

0

2 118

Detrazione da applicare al seguente stock

DE

ARU

34-C.

Argentina maggiore

Acque dell'Unione delle zone III e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 118

 

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

1 350

N. d.

1 350

/

/

/

1 350

0

1 350

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NEP

2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 350

 

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

22 880

N. d.

22 880

/

/

/

22 880

/

22 880

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 880

 

DK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

0

3 920

N. d.

3 920

/

/

/

3 920

/

3 920

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

POK

2C3A4

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 920

 

DK

SAN

04-N.

Cicerello

Acque norvegesi della zona IV

0

19 860

N. d.

19 860

/

/

/

19 860

/

19 860

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

SAN

234_2R

Cicerello

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (zona di gestione 2 del cicerello)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

19 860

 

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

0

13 396

N. d.

13 396

/

A

/

20 094

/

20 094

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20 094

 

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

9 000

27 600

306,67 %

18 600

1,0

A

/

27 900

/

27 900

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

RED

1N2AB

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27 900

 

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

2 460

9 859

400,77 %

7 399

1,0

A

138 994

150 092

2 427

147 665

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

147 665

 

FR

POK

1/2/INT

Merluzzo carbonaro

Acque internazionali delle zone I e II

0

2 352

N. d.

2 352

/

/

/

2 352

/

2 352

Detrazione da applicare al seguente stock

FR

POK

2C3A4

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa

 

 

 

 

/

/

/

/

/

2 352

 

FR

RED

51214S

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

0

29 827

N. d.

29 827

/

/

/

29 827

/

29 827

Detrazione da applicare al seguente stock

FR

BLI

5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

 

 

 

 

/

/

/

/

/

29 827

 

IE

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

0

5 969

N. d.

5 969

/

/

/

5 969

/

5 969

Detrazione da applicare al seguente stock

IE

HER

1/2-

Aringhe

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

 

 

 

 

/

/

/

/

/

5 969

 

NL

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

1 260

N. d.

1 260

/

/

/

1 260

/

1 260

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 260

 

NL

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

559

26 220

N. d.

25 661

/

/

/

25 661

/

25 661

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

HAD

2AC4.

Eglefino

IV; acque dell'Unione della zona IIa

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25 661

 

PT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

18 487

N. d.

18 487

/

/

/

18 487

/

18 487

Detrazione da applicare al seguente stock

PT

RED

1N2AB

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18 487

 

UK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

17 776

N. d.

17 776

/

/

/

17 776

/

17 776

Detrazione da applicare al seguente stock

UK

PLE

2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

17 776


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) (6)

Detrazioni già applicate nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) (7)

Da detrarre nel 2018 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

BE

SOL

7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

487 000

549 565

563 401

102,52 %

13 836

/

/

/

13 836

13 836

/

BE

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

42 000

281 638

287 659

102,14 %

6 021

/

C (8)

/

6 021

6 021

/

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

87 000

86 919

91 566

105,35 %

4 647

/

/

/

4 647

4 647

/

BE

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

329 000

481 000

514 275

106,92 %

33 275  (9)

/

/

/

33 275

33 275

/

DE

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

2 118

N. d.

2 118

/

/

/

2 118

2 118

/

DE

MAC

2CX14-

Sgombri

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

22 751 000

21 211 759

22 211 517

104,71 %

999 758

/

/

/

999 758

999 758

/

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 350

N. d.

1 350

/

/

/

1 350

1 350

/

DK

HER

1/2-

Aringhe

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

7 069 000

10 331 363

10 384 320

100,51 %

52 957

/

/

/

52 957

52 957

/

DK

JAX

4BC7D

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

5 519 000

264 664

265 760

100,42 %

1 096

/

/

/

1 096

1 096

/

DK

MAC

2A34.

Sgombri

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

19 461 000

13 354 035

14 677 440

109,91 %

1 323 405

/

/

/

1 323 405

1 323 405

/

DK

MAC

2A4 A-N

Sgombri

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

14 043 000

14 886 020

16 351 930

109,85 %

1 465 910

/

/

/

1 465 910

1 465 910

/

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

0

22 880

N. d.

22 880

/

/

/

22 880

22 880

/

DK

OTH

*2AC4C

Altre specie

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

6 018 300

3 994 920

4 508 050

112,84 %

513 130

1,2

/

/

615 756

615 756

/

DK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

3 920

N. d.

3 920

/

/

/

3 920

3 920

/

DK

PRA

N1GRN.

Gamberello boreale

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

1 300 000

2 700 000

2 727 690

101,03 %

27 690

/

/

/

27 690

27 690

/

DK

SAN

04-N.

Cicerello

Acque norvegesi della zona IV

0

0

19 860

N. d.

19 860

/

/

/

19 860

19 860

/

DK

SAN

234_1 (11)

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

12 263 000

12 517 900

12 525 750

100,06 %

7 850

/

/

/

7 850

7 850

/

ES

ALB

AN05N

Alalunga del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

14 917 370

14 754 370

16 645 498

112,82 %

1 891 128

1,2

/

/

2 269 354

1 134 677  (12)

1 134 677  (12)

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

86 159

79 185

91,90 %

– 6 974

/

/

817

0

0

/

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

24 004

16 419

68,41 %

– 7 585

/

/

2 703

0

0

/

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

0

0

13 396

N. d.

13 396

/

A

/

20 094

20 094

/

ES

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

13 192 000

9 730 876

9 731 972

100,01 %

1 096

/

/

/

1 096

1 096

/

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

9 000

27 600

306,67 %

18 600

1,0

A

/

27 900

27 900

/

ES

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3 LMNO

4 067 000

4 070 000

4 072 999

100,07 %

2 999

/

C (8)

/

2 999

2 999

/

ES

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

876 000

459 287

469 586

102,24 %

10 299

/

/

/

10 299

10 299

/

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

925 232

956 878

103,42 %

31 646

/

A

131 767

179 236

179 236

/

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

2 460

2 460

9 859

400,77 %

7 399

1,0

A

138 994

150 092

150 092  (13)

/

FR

LIN

04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

162 000

262 351

304 077

115,91 %

41 726

1,0

/

/

41 726

41 726

/

FR

POK

1/2/INT

Merluzzo carbonaro

Acque internazionali delle zone I e II

0

0

2 352

N. d.

2 352

/

/

/

2 352

2 352

/

FR

RED

51214S

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

0

0

29 827

N. d.

29 827

/

/

/

29 827

29 827

/

FR

SBR

678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

6 000

28 817

31 334

108,72 %

2 517

/

/

/

2 517

2 517

/

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

663 000

630 718

699 850

110,96 %

69 132

1,0

A

/

103 698

103 698

/

FR

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

3 255 000

3 641 000

39 254

101,08 %

39 254

/

/

/

39 254

39 254

/

FR

WHG

08.

Merlano

VIII

1 524 000

2 406 000

2 441 333

101,47 %

35 333

/

/

/

35 333

35 333

/

IE

PLE

7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

200 000

66 332

67 431

101,66 %

1 099

/

/

/

1 099

1 099

/

IE

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

5 969

N. d.

5 969

/

/

/

5 969

5 969

/

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

949 860

980 960

103,27 %

31 056

/

A (8)

/

31 056

31 056

/

LT

MAC

*4 A-EN

Sgombri

acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa

0

900 000

901 557

100,17 %

1 557

/

/

/

1 557

1 557

/

LT

MAC

2CX14-

Sgombri

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

140 000

2 027 000

2 039 332

100,61 %

12 332

/

/

/

12 332

12 332

/

NL

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 260

N. d.

1 260

/

/

/

1 260

1 260

/

NL

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

/

559

26 220

N. d.

25 661

/

/

/

25 661

25 661

/

NL

HER

*25B-F

Aringhe

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)

736 000

477 184

476 491

99,86 %

– 693

/

/

23 551

22 858

22 858

/

NL

OTH

*2 A-14

Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)

Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

1 663 800

1 777 300

2 032 689

114,37 %

255 389

1,2

/

/

306 467

306 467

/

NL

POK

2A34. (14)

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

68 000

110 846

110 889

100,04 %

43 (10)

/

/

1 057

1 057

1 057

/

NL

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 493 000

2 551 261

2 737 636

107,31 %

186 375

/

/

/

186 375

186 375

/

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

49 550

49 550

50 611

102,14 %

1 061

/

/

/

1 061

1 061

/

PT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

18 487

N. d.

18 487

/

/

/

18 487

18 487

/

PT

MAC

8C3411

Sgombri

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

6 971 000

6 313 658

6 823 967

108,08 %

510 309

/

/

/

510 309

510 309

/

PT

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 051 000

1 051 000

1 068 676

101,68 %

17 676

/

/

/

17 676

17 676

/

PT

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

1 161 950

1 541 950

1 560 248

101,19 %

18 298

/

/

/

18 298

18 298

/

UK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

17 776

N. d.

17 776

/

/

/

17 776

17 776

/

UK

HER

4AB.

Aringhe

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

70 348 000

70 710 390

73 419 998

103,83 %

2 709 608

/

/

 

2 709 608

2 709 608

/

UK

MAC

2CX14-

Sgombri

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

208 557 000

195 937 403

209 143 232

106,74 %

13 205 829

/

A (8)

/

13 205 829

13 205 829

/

UK

SAN

234_1 (11)

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

268 000

0

0

N. d.

0

/

/

1 466 168

1 466 168

1 466 168

/

UK

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

2 076 000

2 006 000

2 008 431

100,12 %

2 431

/

/

/

2 431

2 431

/

UK

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

693 000

522 000

544 680

104,34 %

22 680

/

/

/

22 680

22 680

/

»

(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Detrazioni da effettuare nel 2017

(7)  Detrazioni da effettuare nel 2017 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  Su richiesta del Belgio, si autorizzano sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(10)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(11)  Da detrarre da (SAN/234_1R) (zona di gestione 1r del cicerello).

(12)  Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi in scadenza nel 2017 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018).

(13)  Di cui 2 427 chilogrammi sono detratti dal contingente WHM/ATLANT per il 2017 e 147 665 chilogrammi sono detratti dal contingente SWO/AN05N per il 2017.

(14)  Da detrarre da POK/2C3A4.


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