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Documento 62015CO0281

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
Soha Sahyouni contro Raja Mamisch.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Ambito di applicazione – Riconoscimento di una decisione di divorzio privato pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-281/15.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:343

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 maggio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1259/2010 — Ambito di applicazione — Riconoscimento di una decisione di divorzio privato pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C‑281/15,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’articolo 267 TFUE dall’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 2 giugno 2015, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2015, nel procedimento

Soha Sahyouni

contro

Raja Mamisch,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Mentgen, in qualità di agenti;

per il governo belga, da C. Pochet, L. Van den Broeck e S. Vanrie, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M. Fehér, G. Koós e M. Bóra, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire mediante ordinanza motivata, in conformità all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).

2

La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Soha Sahyouni e il sig. Raja Mamisch in merito ad un procedimento giurisdizionale di riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale adottata da un’istanza religiosa in un paese terzo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1259/2010 prevede che quest’ultimo si applichi «in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale».

4

L’articolo 8 del regolamento è così redatto:

«In mancanza di una scelta (…), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a)

della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza,

b)

dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza,

c)

di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza,

d)

in cui è adita l’autorità giurisdizionale».

5

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), esso si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio.

6

L’articolo 2 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

4)

“decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

(...)».

7

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Diritto tedesco

8

La legge relativa al procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) prevede quanto segue:

«Articolo 107. Riconoscimento delle decisioni straniere in materia matrimoniale

1)   Le decisioni di annullamento del matrimonio emanate all’estero (...) sono riconosciute soltanto se l’amministrazione della giustizia del Land ha constatato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento. Se il tribunale o un’autorità dello Stato del quale i coniugi avevano la nazionalità alla data della decisione ha statuito, il riconoscimento non dipende da una constatazione da parte dell’amministrazione della giustizia del Land.

(2)   È competente l’amministrazione della giustizia del Land in cui uno dei coniugi ha la propria residenza abituale. (...)

(3)   I governi dei Länder possono delegare, per via regolamentare, i poteri conferiti dalle presenti disposizioni alle amministrazioni della giustizia dei Länder oppure a uno o a più presidenti degli Oberlandesgericht. (...)

(4)   La decisione è emessa su richiesta. La richiesta può essere presentata da chiunque dimostri un interesse giuridico al riconoscimento.

(...)

(6)   Qualora l’amministrazione della giustizia del Land constati che ricorrono i presupposti del riconoscimento, il coniuge che non ha presentato la relativa domanda può chiedere all’Oberlandesgericht di pronunciarsi. (...)

(7)   La competenza spetta alla sezione civile dell’Oberlandesgericht nel distretto nel quale ha sede l’amministrazione della giustizia del Land. (...)

(8)   Le precedenti disposizioni si applicano mutatis mutandis allorché è richiesta la constatazione che i presupposti del riconoscimento non ricorrono.

(...)

Articolo 109. Condizioni di esclusione del riconoscimento

1)   Il riconoscimento di una decisione straniera è escluso se:

1.

i giudici dell’altro Stato non sono competenti in forza del diritto tedesco;

(...)

4.

il riconoscimento della decisione conduce ad un risultato che è manifestamente incompatibile con i principi essenziali del diritto tedesco e segnatamente qualora il suo riconoscimento sia incompatibile con i diritti fondamentali.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

Il 27 maggio 1999, il sig. Mamisch e la sig.ra Sahyouni si sono sposati nel distretto del Tribunale islamico di Homs (Siria). Il sig. Mamisch è di nazionalità siriana per nascita. Nel corso del 1977, egli ha acquisito la nazionalità tedesca per naturalizzazione. Da quell’anno egli possiede entrambe le nazionalità. La sig.ra Sahyouni è, dalla nascita, di nazionalità siriana ed ha acquisito la nazionalità tedesca in seguito al matrimonio.

10

Fino al 2003, i coniugi hanno vissuto in Germania; successivamente si sono trasferiti a Homs. Nell’estate del 2011, a causa della guerra civile in Siria, sono tornati per un breve periodo in Germania e, successivamente, hanno vissuto, a partire dal mese di febbraio 2012, alternativamente, nel Kuwait e in Libano. Durante tale periodo, essi hanno anche più volte soggiornato in Siria. Attualmente, le due parti nel procedimento principale vivono nuovamente, con domicili diversi, in Germania.

11

Il 19 maggio 2013, il sig. Mamisch ha dichiarato di voler divorziare da sua moglie e il suo rappresentante ha pronunciato la formula di divorzio dinanzi al Tribunale religioso della sharia di Latakia (Siria). Il 20 maggio 2013, tale Tribunale ha constatato il divorzio tra i due coniugi.

12

Il 30 ottobre 2013, il sig. Mamisch ha chiesto il riconoscimento della decisione di divorzio pronunciata in Siria. Con decisione del 5 novembre 2013, il presidente dell’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) ha accolto la domanda, constatando che ricorrevano i presupposti legali del riconoscimento della decisione di divorzio.

13

Il 18 febbraio 2014, la sig.ra Sahyouni ha chiesto l’annullamento di tale decisione, chiedendo altresì di ottenere la dichiarazione che non ricorrevano i presupposti del suo riconoscimento.

14

Con una decisione dell’8 aprile 2014, il presidente dell’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) ha respinto la domanda della sig.ra Sahyouni. In tale decisione è stato sottolineato che il riconoscimento della decisione di divorzio era disciplinato dal regolamento n. 1259/2010, che si applicherebbe anche ai divorzi privati. In assenza di una valida scelta della legge applicabile e di una residenza comune abituale dei coniugi nel corso dell’anno precedente di divorzio, la legge applicabile verrebbe determinata secondo quanto disposto dall’articolo 8, lettera c), del regolamento suddetto. Qualora i coniugi possiedano una doppia nazionalità, sarebbe determinante la nazionalità effettiva ai sensi del diritto nazionale cioè, alla data del divorzio di cui trattasi, la nazionalità siriana. È stato anche osservato che l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1259/2010 non ostava al riconoscimento della decisione di divorzio in esame.

15

L’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera), adito della controversia, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010, si estenda anche al cosiddetto “divorzio privato”, pronunciato, nel caso di specie, dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

Se, nell’esaminare la possibilità di riconoscere un divorzio nell’ordinamento nazionale, debba trovare applicazione anche l’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010.

b)

In caso di risposta affermativa al punto a) della seconda questione:

Se occorra attribuire rilievo in astratto ad un confronto dal quale risulti che la legge dello Stato adito riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all’altro coniuge, ma lo subordina – in ragione del sesso di tale coniuge – a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle valevoli per l’accesso al divorzio del primo coniuge,

oppure

se l’applicabilità della disposizione di cui sopra sia subordinata alla condizione che l’applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso – in concreto – discriminatoria.

c)

In caso di risposta affermativa al punto b), secondo trattino, della seconda questione:

Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato – anche mediante l’accettazione da parte sua di prestazioni compensative – costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata».

Sulle questioni pregiudiziali

16

Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

17

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

18

Si deve constatare preliminarmente che al giudice del rinvio viene sottoposta non una domanda di divorzio, bensì una domanda di riconoscimento di una decisione di divorzio pronunciata da un’autorità religiosa in uno Stato terzo.

19

Va osservato anche che risulta segnatamente dagli articoli 1 e 8 del regolamento n. 1259/2010 che quest’ultimo, oggetto delle questioni pregiudiziali, determina soltanto le regole relative al conflitto di leggi applicabili in materia di divorzio e di separazione personale, ma non disciplina il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione di divorzio già pronunciata.

20

Per contro, è il regolamento n. 2201/2003 a sancire, in particolare, le norme in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in ambito matrimoniale. Esso, tuttavia, non è applicabile a decisioni siffatte pronunciate in uno Stato terzo.

21

Infatti, tale regolamento, in conformità al suo articolo 2, punto 4, e al suo articolo 21, paragrafo 1, si limita al riconoscimento delle decisioni emesse dal giudice di uno Stato membro.

22

Considerato che il regolamento n. 2201/2003 si applica soltanto tra gli Stati membri, il riconoscimento di una decisione di divorzio emanata in uno Stato terzo non rientra nel diritto dell’Unione.

23

Ne consegue che né le disposizioni del regolamento n. 1259/2010, menzionate dal giudice del rinvio, né quelle del regolamento n. 2201/2003, né nessun altro atto giuridico dell’Unione sono applicabili alla controversia principale.

24

In tal contesto, occorre stabilire se, malgrado il fatto che la controversia principale ricada fuori dell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte sia nondimeno competente per rispondere alle questioni presentate.

25

Al riguardo, la Corte, ai punti 36 e 37 della sua sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360), ha dichiarato che gli autori del Trattato non hanno inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una disposizione di diritto dell’Unione nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato; l’ordinamento giuridico comunitario ha anzi manifestamente interesse, per evitare future divergenze d’interpretazione, a garantire un’interpretazione uniforme di tutte le disposizioni di diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

26

Nella sua ulteriore giurisprudenza, la Corte si è dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni di un atto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano sì al di fuori dell’ambito di applicazione di tale atto, ma le disposizioni suddette erano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimoal loro contenuto (v., in particolare, sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑ 583/10, EU:C:2012:638, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione considerato, a quelle adottate dal suddetto atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese da tale atto ricevano un’interpretazione uniforme (v. sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

27

La Corte ha anche sottolineato che una sua interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di quest’ultimo si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. La Corte è, pertanto, chiamata a verificare se sussistano indicazioni sufficientemente precise a consentirle di istituire siffatto rinvio al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punti 4748).

28

Tuttavia, sebbene la Corte possa, in tali circostanze, procedere all’interpretazione richiesta, non le spetta prendere un’iniziativa in tal senso se dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che al giudice del rinvio è effettivamente imposto siffatto obbligo (v. ordinanza del 30 gennaio 2014, C., C‑122/13, EU:C:2014:59, punto 15).

29

Infatti, è sulla sola base delle precisazioni fornite dal giudice nazionale nella decisione di rinvio che la Corte può stabilire se è competente a rispondere alle questioni ad essa sottoposte.

30

Nella specie, la decisione di rinvio non comporta alcun elemento idoneo ad accertare la competenza della Corte in base alla giurisprudenza menzionata nei punti da 25 a 27 della presente ordinanza, dato che la posizione del giudice nazionale si colloca nell’ipotesi dell’applicabilità del regolamento n. 1259/2010 ai fatti di cui al procedimento principale e si limita ad affermare che il «Presidente dell’Oberlandesgericht München [Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera] ha affermato che la possibilità di riconoscere la decisione controversa nel procedimento in esame andrebbe valutata sulla base del regolamento [n. 1259/2010]; questo troverebbe applicazione anche ai cosiddetti divorzi privati».

31

Il giudice del rinvio non fornisce altre indicazioni allo scopo di accertare l’applicabilità ai fatti del procedimento principale del regolamento n. 1259/2010 o di altre disposizioni del diritto dell’Unione.

32

Occorre tuttavia rilevare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di sottoporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale allorché sarà in grado di fornire alla Corte l’insieme degli elementi che le consentono di statuire (v., in tal senso, ordinanze del 14 marzo 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, non pubblicata, EU:C:2013:173, punto 22; del 18 aprile 2013, Adiamix, C‑368/12, non pubblicata, EU:C:2013:257, punto 35, nonché del 5 novembre 2014, Hunland-Trade, C‑356/14, non pubblicata, EU:C:2014:2340, punto 24).

33 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve constatare, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni presentate dall’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco).

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) così provvede:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni presentate dall’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania) con decisione del 2 giugno 2015.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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