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Document 32018R0171

Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6940

OJ L 32, 6.2.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/171/oj

6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/171 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 178, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dato che nell'ambito di una giurisdizione vigono le stesse condizioni economiche e di mercato, le autorità competenti dovrebbero fissare una soglia unica per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie, come previsto all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile a tutti gli enti nella loro giurisdizione. Tale soglia di rilevanza, che dovrebbero rimanere costante nel tempo, presenta inoltre il vantaggio di migliorare la comparabilità dei requisiti patrimoniali degli enti nella medesima giurisdizione.

(2)

Da un lato, l'importo che può essere considerato rilevante dipende dal livello dell'obbligazione creditizia complessiva. D'altro, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi inferiori ad un certo livello, indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere costituita da due componenti: una componente assoluta (un importo assoluto) e una componente relativa (la percentuale dell'obbligazione creditizia complessiva rappresentata dall'importo in arretrato). Di conseguenza, l'obbligazione creditizia in arretrato dovrebbe essere considerata rilevante quando supera sia il limite espresso come importo assoluto che il limite espresso in percentuale.

(3)

Tra i debitori vi sono notevoli differenze di reddito medio e di importi medi delle obbligazioni creditizie. Pertanto, la soglia di rilevanza dovrebbe essere differenziata conseguentemente, prevedendo componenti assolute distinte per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni.

(4)

La soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione. Le differenze di condizione economica, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificano il fatto che la componente assoluta della soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra. Tale differenziazione, invece, è raramente giustificata per la componente relativa. Di conseguenza, in linea di principio la componente relativa dovrebbe essere la stessa in tutte le giurisdizioni, mentre dovrebbe essere consentita una certa flessibilità per la componente assoluta. Ciò consentirà alle autorità competenti di fissare la soglia di rilevanza ad un livello appropriato, fino a un determinato livello massimo, tenendo conto delle specifiche condizioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni.

(5)

Sebbene le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza dovrebbero essere armonizzate nelle diverse giurisdizioni dell'Unione, dovrebbe essere consentito il permanere di alcune differenze tra i livelli delle soglie applicabili nelle diverse giurisdizioni, che rispecchiano il diverso livello di rischio percepito come ragionevole dalle pertinenti autorità competenti in funzione delle specificità del mercato nazionale. Pertanto potrebbe essere necessario discutere del livello appropriato della soglia di rilevanza in seno ai diversi collegi di autorità di vigilanza.

(6)

La soglia di rilevanza può avere un impatto significativo sul calcolo dei requisiti patrimoniali e delle perdite attese per tutti gli enti nella pertinente giurisdizione, qualunque sia il metodo impiegato per il calcolo. Per questi motivi, per definire la soglia di rilevanza le autorità competenti dovrebbero tener conto di una serie di fattori, tra cui le caratteristiche specifiche di rischio delle esposizioni al dettaglio. Le caratteristiche specifiche di rischio per le esposizioni al dettaglio e per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio dovrebbero essere considerate separatamente.

(7)

La soglia di rilevanza definita dall'autorità competente di una determinata giurisdizione potrebbe inoltre dover essere applicata dagli enti che operano su base transfrontaliera. Il livello della soglia fissata dall'autorità competente di un'altra giurisdizione potrebbe quindi essere un fattore importante quando l'autorità competente valuta se il livello di rischio rispecchiato da una determinata soglia è ragionevole. Pertanto, le soglie di rilevanza stabilite dalle autorità competenti dovrebbero essere trasparenti e notificate all'Autorità bancaria europea (ABE), in modo che possano essere rese pubbliche.

(8)

Le autorità competenti fissano la soglia di rilevanza ad un livello corrispondente al livello di rischio che esse considerano ragionevole. Dato che il livello di rischio dipende dal modo in cui la soglia di rilevanza è utilizzata nel processo di determinazione dello stato di default, è necessario che nello stabilire la soglia le autorità competenti formulino determinate ipotesi sul modo in cui saranno calcolati gli importi e i rapporti che saranno confrontati con le componenti assoluta e relativa della soglia di rilevanza e sulla fase del processo di determinazione dello stato di default in cui sarà applicata la soglia di rilevanza. Al riguardo, la soglia dovrebbe essere fissata in modo tale che gli enti siano in grado di individuare i debitori che presentano rischi significativamente più elevati a causa del pagamento parziale o irregolare, ma sistematicamente in ritardo, e di individuare in modo tempestivo le obbligazioni creditizie in arretrato rilevanti.

(9)

La rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato rientra nella definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), le modifiche della definizione comportano modifiche sostanziali dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito. Pertanto, l'autorità competente non dovrebbe modificare la soglia di rilevanza, a meno che, in ragione dell'evoluzione della situazione economica o delle condizioni di mercato, divenga inadeguata, generando notevoli distorsioni nel processo di determinazione dello stato di default.

(10)

Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'applicazione della soglia di rilevanza per gli enti che sono tenuti a introdurre modifiche rilevanti dei propri modelli IRB e per gli enti per i quali l'attuazione della soglia è onerosa, in ragione delle differenze significative con il metodo applicato in precedenza per determinare la rilevanza delle esposizioni in arretrato. Inoltre, per gli enti che utilizzano il metodo IRB ma che per una parte delle esposizioni applicano il metodo standardizzato, ai sensi dell'articolo 148 o dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013, la data di applicazione della nuova soglia di rilevanza dovrebbe essere la stessa per tutte le esposizioni. Tuttavia, per evitare ritardi eccessivi nell'applicazione della soglia nell'Unione, tali periodi più lunghi dovrebbero essere limitati.

(11)

Alle autorità competenti dovrebbe essere concesso il tempo sufficiente per eseguire l'analisi complessiva necessaria per fissare la soglia di rilevanza ad un livello ragionevole.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(13)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio

1.   L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.

Tuttavia, per gli enti che applicano la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 al livello della singola linea di credito, l'autorità competente può fissare una soglia di rilevanza unica distinta per le esposizioni al dettaglio.

2.   La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1, primo comma, comprende una componente assoluta e una componente relativa.

La componente assoluta è rappresentata dall'importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore all'ente, all'impresa madre dell'ente o a una delle sue filiazioni («obbligazione creditizia in arretrato»). L'importo massimo non supera i 100 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.

La componente relativa è rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale. La percentuale è compresa tra il 0 % e il 2,5 % ed è fissata all'1 % quando corrisponde ad un livello di rischio che l'autorità competente considera ragionevole in conformità all'articolo 3.

3.   La soglia di rilevanza di cui paragrafo 1, secondo comma, è fissata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2, con la sola differenza che l'«obbligazione creditizia in arretrato» e l'«importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale» fanno riferimento agli importi dell'obbligazione creditizia del debitore che risultano da una singola linea di credito concessa dall'ente, dall'impresa madre dell'ente o da una delle sue filiazioni.

4.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni al dettaglio e della specificazione delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le banche che applicano il metodo basato sui rating interni, e all'articolo 123 del medesimo regolamento per gli enti che applicano il metodo standardizzato.

5.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando tutte le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per tali esposizioni.

Articolo 2

Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio

1.   L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione.

2.   La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1 è fissata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con l'unica differenza che la componente assoluta della soglia di rilevanza non supera 500 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.

3.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio.

4.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono esposizioni verso organismi del settore pubblico, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Livello di rischio

L'autorità competente ritiene che la soglia di rilevanza corrisponda a un livello ragionevole di rischio, secondo i criteri di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la soglia non determina il riconoscimento di un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalle difficoltà finanziaria del debitore né ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default dovuto alle difficoltà finanziarie del debitore.

Articolo 4

Notifica delle soglie di rilevanza

L'autorità competente notifica all'ABE le soglie di rilevanza fissate nella sua giurisdizione. Quando fissa la componente relativa della soglia di rilevanza a una percentuale superiore o inferiore all'1 %, l'autorità competente comunica all'ABE i motivi di tale scelta.

Articolo 5

Aggiornamento delle soglie di rilevanza

Quando la componente assoluta della soglia di rilevanza è espressa in una valuta diversa dall'euro e, a causa della volatilità dei tassi di cambio, l'equivalente di tale componente è superiore a 100 EUR per le esposizioni al dettaglio o a 500 EUR per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio, la soglia rimane invariata, a meno che l'autorità competente dimostri all'ABE che la soglia di rilevanza non riflette più un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.

Articolo 6

Data di applicazione delle soglie di rilevanza

L'autorità competente fissa una data per l'applicazione della soglia di rilevanza che può variare per le diverse categorie di enti, ma che non può essere posteriore al 31 dicembre 2020 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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