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Document 32017R1991

Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 293, 10.11.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1991/oj

10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (UE) n. 345/2013 (4) e (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabiliscono requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare le denominazioni «EuVECA» o «EuSEF» nell’Unione in relazione rispettivamente alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. I regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 contengono in particolare norme che disciplinano gli investimenti ammissibili, le imprese di portafoglio ammissibili e gli investitori ammissibili. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e i (UE) n. 346/2013, solo i gestori le cui attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono ammessi a utilizzare rispettivamente le denominazioni «EuVECA» e «EuSEF».

(2)

La comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, su un piano di investimenti per l’Europa definisce una strategia complessiva per affrontare il problema della carenza di finanziamenti che impedisce all’Europa di dispiegare il proprio potenziale di crescita e occupazione a vantaggio dei cittadini. Essa mira a sbloccare investimenti privati utilizzando finanziamenti pubblici e migliorando il quadro giuridico del contesto d’investimento.

(3)

La comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2015, su un piano di azione per la creazione dell’unione dei mercati dei capitali è un importante elemento del piano di investimenti. Essa mira a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e a incrementare l’offerta di capitali alle imprese, sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione, grazie alla creazione di un autentico mercato unico dei capitali. Tale comunicazione sottolinea la necessità di modificare i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n 346/2013, per far sì che i quadri normativi siano in grado di sostenere nel miglior modo possibile gli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI).

(4)

È opportuno aprire il mercato dei fondi per il venture capital qualificati e dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale al fine di aumentare gli effetti di scala, ridurre i costi operativi, migliorare la concorrenza e ampliare la scelta degli investitori. L’ampliamento della base dei potenziali gestori contribuisce all’apertura del mercato e gioverebbe alle imprese in cerca di investimenti, che avrebbero così accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fonti di investimenti di rischio. L’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 dovrebbe perciò essere esteso, consentendo l’utilizzo delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF» ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE.

(5)

Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, i gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE dovrebbero continuare a essere soggetti ai requisiti di tale direttiva e dovrebbero continuare a rispettare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 o del regolamento (UE) n. 346/2013, ossia quelle in materia di investimenti ammissibili, investitori interessati e requisiti in materia di informazione. Le autorità competenti cui la direttiva 2011/61/UE conferisce poteri di vigilanza dovrebbero altresì esercitare tali poteri nei confronti di tali gestori.

(6)

Per assicurare che le autorità competenti siano a conoscenza di ogni nuovo impiego delle denominazioni «EuVECA» e «EuSEF», i gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE dovrebbero registrare ciascun fondo per il venture capital qualificato o fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che essi intendono gestire e commercializzare. Dovrebbe essere in tal modo assicurato che tali gestori possano mantenere i propri modelli aziendali potendo gestire organismi di investimento collettivo stabiliti in altri Stati membri e ampliare ulteriormente la gamma di prodotti offerti.

(7)

La gamma delle imprese ammissibili in cui i fondi per il venture capital qualificati possono investire dovrebbe essere estesa per incrementare ulteriormente l’offerta di capitali alle imprese. La definizione di imprese di portafoglio ammissibili dovrebbe perciò includere le società aventi fino a 499 dipendenti (piccole imprese a media capitalizzazione) non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e le PMI quotate sui mercati di crescita per le PMI. Le nuove opzioni di investimento dovrebbero permettere inoltre alle entità in fase di crescita, che hanno già accesso ad altre fonti di finanziamento, come i mercati di crescita per le PMI, di ricevere capitali anche dai fondi per il venture capital qualificati, che a loro volta dovrebbero contribuire allo sviluppo dei mercati di crescita per le PMI. Inoltre, gli investimenti dei fondi per il venture capital qualificati nelle imprese di portafoglio ammissibili non impediscono automaticamente a queste ultime di poter essere selezionati per programmi pubblici. Onde incentivare gli investimenti, dovrebbe essere comunque possibile porre in essere una struttura di fondo di fondi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013.

(8)

Al fine di rendere l’uso della denominazione «EuSEF» più attraente e di incrementare ulteriormente l’offerta di capitali a favore dell’imprenditoria sociale, è opportuno ampliare la gamma delle imprese ammissibili in cui possono investire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, ampliando la definizione di impatto sociale positivo. Tale estensione semplificherebbe il contesto normativo per i fondi per l’imprenditoria sociale e agevolerebbe la partecipazione degli investitori a tali fondi, affrontando il problema delle discrepanze tra le divergenti interpretazioni di ciò che costituisce un impatto sociale positivo in diversi contesti dell’Unione.

(9)

Ai fondi per il venture capital qualificati dovrebbe essere altresì consentito di partecipare, nel lungo periodo, alla scala di finanziamento delle PMI non quotate, delle piccole imprese a media capitalizzazione non quotate e delle PMI e quotate sui mercati di crescita per le PMI, in modo da accrescerne i guadagni che potrebbero realizzare grazie alle imprese a elevata crescita. Dovrebbero pertanto essere consentiti gli investimenti ulteriori (di «follow-on»), successivi al primo investimento.

(10)

Le procedure di registrazione dovrebbero essere semplici ed efficienti dal punto di vista dei costi. Pertanto, la registrazione del gestore effettuata conformemente ai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 dovrebbe anche servire ai fini della registrazione di cui alla direttiva 2011/61/UE rispetto alla gestione dei fondi per il venture capital qualificati o dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Le decisioni di registrazione e i rifiuti di registrare ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 o del regolamento (UE) n. 346/2013 dovrebbero essere soggette, se del caso, al ricorso amministrativo o giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.

(11)

Le informazioni fornite nella domanda di registrazione e messe a disposizione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero essere utilizzate per l’organizzazione e la realizzazione di verifiche inter pares conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, esclusivamente nel quadro della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1095/2010, comprese le norme sulla raccolta di informazioni. Ciò non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l’esito dell’imminente revisione legislativa del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della direttiva 2011/61/UE.

(12)

Le commissioni e gli altri oneri che gli Stati membri ospitanti impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale contribuiscono a creare divergenze normative e possono talvolta ostacolare considerevolmente le attività transfrontaliere. Tali commissioni e oneri impediscono la libera circolazione dei capitali attraverso le frontiere dell’Unione, minando così i principi del mercato interno. È pertanto necessario sottolineare e precisare che il divieto per lo Stato membro ospitante di imporre requisiti o procedure amministrative in relazione alla commercializzazione nel proprio territorio di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comprende il divieto di imporre commissioni e altri oneri ai gestori per la commercializzazione di tali fondi, se non deve essere effettuata alcuna mansione di vigilanza.

(13)

I regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 richiedono che i gestori di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che non sono autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, dispongano in ogni momento di fondi propri sufficienti. Allo scopo di sviluppare un requisito dei fondi propri appropriato e proporzionato per i gestori di fondi per il venture capital qualificati e per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, il livello dei fondi propri dovrebbe essere basato su criteri cumulativi ed essere nettamente inferiore e meno complesso rispetto agli importi stabiliti nella direttiva 2011/61/UE, per tener conto delle peculiarità, della natura e delle modeste dimensioni di tali fondi e per rispettare il principio di proporzionalità. Per garantire la comprensione uniforme di tali requisiti per i gestori in questione in tutta l’Unione, è opportuno che il presente regolamento preveda l’applicazione di requisiti patrimoniali minimi e di fondi propri. In ragione del ruolo particolare che potrebbero svolgere i fondi per il venture capital qualificati e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali, segnatamente la promozione del finanziamento dei capitali di rischio e dell’imprenditoria sociale, è opportuno prevedere norme specifiche e mirate in materia di fondi propri per i gestori registrati, che siano diverse dal quadro dei fondi propri applicabile ai gestori autorizzati di cui alla direttiva 2011/61/UE.

(14)

L’ESMA dovrebbe poter sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione per sottoporle alla Commissione. Tali norme dovrebbero specificare le informazioni che dovrebbero essere fornite alle autorità competenti nelle domande per la registrazione dei gestori o dei fondi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, e le parti di tali informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione dell’ESMA da parte delle autorità competenti per consentire all’ESMA di organizzare ed effettuare verifiche inter pares ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(15)

Dal momento che il presente regolamento apre l’utilizzo delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF» ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE, la banca dati centrale gestita dall’ESMA conformemente ai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 dovrebbe contenere anche informazioni riguardanti i fondi per il venture capital qualificati e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, amministrati e commercializzati da tali gestori.

(16)

Onde evitare potenziali perturbazioni del mercato, occorre concedere ai gestori esistenti di attuali fondi per il venture capital qualificati e di attuali fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nel corso della durata di tali fondi, una deroga alle norme in materia di fondi propri a norma del presente regolamento. È opportuno, ciò nondimeno, che i gestori in questione garantiscano di essere in grado di giustificare in qualsiasi momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.

(17)

Nell’ambito del prossimo riesame dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, la Commissione dovrebbe valutare se non sia vantaggioso creare un’ulteriore opzione volontaria per gli investitori al dettaglio ricorrendo a un fondo feeder (fondo di alimentazione) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 per i fondi per il venture capital qualificati e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che intendano ampliare la loro base di investitori. La Commissione dovrebbe analizzare altresì la potenziale utilità di un abbassamento della soglia di un investimento minimo, che è relativamente alto, soprattutto perché esso può essere considerato un potenziale ostacolo a maggiori investimenti in tali fondi. Dovrebbe altresì analizzare l’eventuale opportunità di estendere l’uso della denominazione «EuSEF» a determinate entità di finanziamento collettivo e di microfinanziamento ad elevato impatto sociale. Sebbene il venture capital rimanga una forma di investimento altamente rischiosa, è opportuno ricordare che sono disponibili per i consumatori, in misura crescente, forme di investimento altrettanto rischiose e non regolamentate. Tali forme di investimento, quale il finanziamento collettivo, attualmente non sono regolate a livello dell’Unione, contrariamente all’uso delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF», che è regolamentato e sottoposto a vigilanza.

(18)

Il lavoro della Commissione sull’unione dei mercati dei capitali individua la definizione appropriata di commercializzazione e le discrepanze nell’interpretazione di tale definizione da parte delle autorità nazionali competenti come ostacoli significativi agli investimenti transfrontalieri. La Commissione dovrebbe riesaminare l’idoneità di tale definizione.

(19)

Inoltre, la Commissione dovrebbe analizzare l’opportunità di introdurre un passaporto di gestione per i gestori di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nonché l’idoneità della definizione di commercializzazione per il venture capital. A seguito di tale analisi, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’ulteriore potenziamento del mercato interno dei fondi per il venture capital qualificati e dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale tramite un utilizzo rafforzato delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF», non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi per il venture capital qualificati. Tali fondi potrebbero servire a veicolare aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle PMI, ad esempio attraverso un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a quelli pubblici, purché tali aiuti siano compatibili con le norme sugli aiuti di Stato, in particolare con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (8).

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 345/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli articoli da 3 a 6, l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c), e i), gli articoli da 14 bis a 19, l’articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi di venture capital qualificati e intendono usare la denominazione “EuSEF” per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.»;

2)

all’articolo 3, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

al momento del primo investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato in quell’impresa, soddisfa una delle seguenti condizioni:

non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e impiega fino a 499 dipendenti,

è una piccola o media impresa quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE, quotata su un mercato di crescita delle PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, di tale direttiva.

(*1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

b)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)   “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha la sede legale;»;

c)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“autorità competente”:

i)

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii)

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

iii)

per i fondi per il venture capital qualificati, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il fondo per il venture capital qualificato;»;

d)

è inserita la lettera seguente:

«n)   “autorità competente dello Stato membro ospitante”: l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui è commercializzato il fondo per il venture capital qualificato.»;

3)

all’articolo 7, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

trattano gli investitori in modo corretto. Ciò non osta a un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a un investitore pubblico, purché tale trattamento sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, in particolare con l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (*2) e figuri nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo;

(*2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).»;"

4)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sia i fondi per il venture capital qualificati gestiti internamente che i gestori esterni di fondi per il venture capital qualificati dispongono di un capitale iniziale di 50 000 EUR.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l’esercizio precedente. L’autorità competente dello Stato membro d’origine ha la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un gestore rispetto all’anno precedente. Ove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato non abbia portato a termine un anno di attività, l’obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine non richieda un adeguamento di detto piano.

4.   Se il valore dei fondi per il venture capital qualificati gestiti dal gestore supera i 250 000 000 EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell’importo di cui il valore totale dei fondi per il venture capital qualificati supera 250 000 000 EUR.

5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può autorizzare il gestore di fondi per il venture capital qualificati a non fornire fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4 se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritiene equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.

6.   I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.»;

5)

all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine mette a disposizione dell’autorità competente di ciascun fondo per il venture capital qualificato interessato, dell’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell’ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all’articolo 22.»;

6)

all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi per il venture capital qualificati;»

7)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa i gestori di cui al paragrafo 1 in merito alla loro registrazione quali gestori di un fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui essi hanno fornito tutte le informazioni di cui al predetto paragrafo.

5.   Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi per il venture capital qualificati.

6.   Il gestore di un fondo per il venture capital qualificato di cui al presente articolo notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale a norma del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.

Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo per il venture capital qualificato, entro un mese dal ricevimento della notifica, di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo se lo ritiene necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo per il venture capital qualificato. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.

7.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può definire progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

8)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

1.   I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi per il venture capital qualificati per cui intendono utilizzare la denominazione “EuVECA”.

2.   La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato e contiene i seguenti elementi:

a)

il regolamento o gli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato;

b)

le informazioni sull’identità del depositario;

c)

le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1;

d)

un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi per il venture capital qualificati.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II devono fare riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i).

3.   Qualora l’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato e l’autorità competente dello Stato membro d’origine siano diverse, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato chiede all’autorità competente dello Stato membro d’origine se il fondo per il venture capital qualificato rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato.

4.   I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.

5.   Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato registra un fondo come fondo per il venture capital qualificato se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

6.   L’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui il gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.

7.   La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione “EuVECA”.

8.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 14 ter

Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare un gestore di cui all’articolo 14 o un fondo di cui all’articolo 14 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore ha fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.»;

9)

all’articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione di un fondo per il venture capital qualificato e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo di venture capital qualificato registrato a norma dell’articolo 14 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo per il venture capital qualificato o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

1.   Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 14, paragrafo 9, e all’articolo 14 bis, paragrafo10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata concessa la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, nonché all’articolo 14 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso le procedure di cui all’articolo 22.

2.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

11)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.   L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet, e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione “EuVECA” e dei fondi per il venture capital qualificati per i quali essi usano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

2.   L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’articolo 3, primo comma, lettera d), punto iv).»;

12)

all’articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Per un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi per il venture capital qualificati che gestisce.

1 ter.   Per un fondo per il venture capital qualificato gestito da un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo per il venture capital qualificato, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.»;

13)

all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

14)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, «16 maggio 2015» è sostituito da «2 marzo 2020»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.»;

15)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

utilizzi la denominazione “EuVECA” senza essere registrato ai sensi dell’articolo 14, o il fondo per il venture capital qualificato non sia registrato ai sensi dell’articolo 14 bis;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 14 o dell’articolo 14 bis;»;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:

a)

adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli da 12 a 14 bis, a seconda dei casi;

b)

proibisce al gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato l’utilizzo della denominazione “EuVECA” e cancella dal registro tale gestore o il fondo per il venture capital qualificato.

3.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa, senza indugio, ogni altra pertinente autorità competente, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o di un fondo per il venture capital qualificato.

4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione “EuVECA” nell’Unione viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a i).

L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino o le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.»;

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

17)

l’articolo 26 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), «22 luglio 2017» è sostituito da «2 marzo 2022»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

a)

la gestione dei fondi per il venture capital qualificati e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e

b)

l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi per il venture capital qualificati e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli articoli da 3 a 6, gli articoli 10 e 13, l’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f), gli articoli da 15 bis a 20, l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 22 e 22 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e intendono usare la denominazione “EuSEF” per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa:

fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale,

impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure

fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;»

b)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)   “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha la sede legale;»

c)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“autorità competente”:

i)

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii)

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

iii)

per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito;»

d)

è aggiunta la lettera seguente:

«n)   “autorità competente dello Stato membro ospitante”: l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è commercializzato.»;

3)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sia i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti internamente che i gestori esterni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale sono dotati di un capitale iniziale di almeno 50 000 EUR.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l’esercizio precedente. L’autorità competente dello Stato membro di origine ha facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un gestore rispetto all’anno precedente. Ove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non abbia portato a termine un anno di attività, l’obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine non richieda un adeguamento di detto piano.

4.   Se il valore dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti dal gestore supera 250 000 000 EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell’importo di cui il valore totale dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale supera 250 000 000 EUR.

5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può autorizzare il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a non fornire fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4, se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che le autorità competenti dello Stato membro d’origine ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.

6.   I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.»;

4)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

informazioni sulla natura, il valore e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;»

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)

una descrizione del modo in cui i rischi ambientali e climatici sono presi in considerazione nell’approccio di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine mette a disposizione dell’autorità competente di ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato, dell’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell’ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all’articolo 23.»;

5)

all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;»

6)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla sua registrazione quale gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui esso ha fornito le informazioni di cui al predetto paragrafo.

5.   Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

6.   Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al presente articolo notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale in conformità del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.

Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro un mese dal ricevimento della notifica di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo qualora lo ritenga necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.

7.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

7)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

1.   I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per cui intendono utilizzare la denominazione “EuSEF”.

2.   La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e contiene i seguenti elementi:

a)

il regolamento o gli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

b)

le informazioni sull’identità del depositario;

c)

le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

d)

un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II fanno riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5, 6 e 10, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

3.   Qualora l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e l’autorità competente dello Stato membro di origine siano diverse, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale chiede all’autorità competente dello Stato membro di origine se il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

4.   I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che essi hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.

5.   Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registra un fondo come fondo qualificato per l’imprenditoria sociale se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

6.   L’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui tale gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.

7.   La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione “EuSEF”.

8.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 15 ter

Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare i gestori di cui all’articolo 15 o i fondi di cui all’articolo 15 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore abbia fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.»;

8)

all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato a norma dell’articolo 15 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine non impongono ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

1.   Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 15, paragrafo 9, e all’articolo 15 bis, paragrafo 10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata garantita la registrazione di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 15 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso la procedura di cui all’articolo 23.

2.   Per garantire l’applicazione uniforme di tale articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione “EuSEF” e dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per i quali essi utilizzano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

2.   L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto v).»;

11)

all’articolo 19 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestisce.

1 ter.   Per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.»;

12)

all’articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

13)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, «16 maggio 2015» è sostituito da «2 marzo 2020»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.»;

14)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

utilizzi la denominazione “EuSEF” senza essere registrato ai sensi dell’articolo 15, o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non sia registrato ai sensi dell’articolo 15 bis

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 15 o dell’articolo 15 bis

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:

a)

adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 13 a 15 bis, a seconda dei casi;

b)

proibisce al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato l’utilizzo della denominazione “EuSEF” e cancella dal registro tale gestore o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato.

3.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa senza indugio ogni altra autorità competente interessata, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l’imprenditoria sociale con la denominazione “EuSEF” nell’Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui alle lettere da a) a i) del paragrafo 1.

L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.»;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

16)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), «22 luglio 2017» è sostituito da «2 marzo 2022»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

a)

la gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e

b)

l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o marzo 2018.

L’articolo 10, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013, come modificato dal presente regolamento, come pure l’articolo 11, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013, come modificato dal presente regolamento, non si applicano ai gestori in carica in relazione ai fondi per il venture capital qualificati e ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, esistenti al 1o marzo 2018 per il periodo di durata di tali fondi residuo a tale data. Tali gestori assicurano di essere in grado di giustificare in ogni momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 394 del 26.10.2016, pag. 2.

(2)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 48.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

(4)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(8)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).


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