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Document 32009R0473

Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1305 e 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/3


REGOLAMENTO (CE) N. 473/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha approvato un piano europeo di ripresa economica («il piano») che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie degli Stati membri alle sfide attuali. Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all’1,5 % circa del PIL dell’Unione europea, per un totale di circa 200 miliardi di EUR.

(2)

Dell’importo summenzionato, una dotazione di 1 020 milioni di EUR dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l’accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2) (di seguito «le nuove sfide»).

(3)

Sono necessarie diverse modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 per stabilire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di utilizzare l’importo di 1 020 milioni di EUR, in linea con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio (3), che consente agli Stati membri di utilizzare per operazioni connesse alle nuove sfide le risorse ottenute con la maggiorazione della modulazione obbligatoria e i fondi inutilizzati generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4).

(4)

Considerata l’incidenza particolare nel bilancio generale delle Comunità europee della risorsa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), è opportuno continuare a prevedere, a titolo eccezionale, che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotti la decisione necessaria relativa all’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili ai sensi dell’obiettivo di convergenza.

(5)

È necessario che gli Stati membri rivedano i rispettivi piani strategici nazionali (PSN) per tener conto dello stanziamento di fondi addizionali previsto dal piano europeo di ripresa economica nell’ambito del sostegno comunitario allo sviluppo rurale. Poiché fondi addizionali saranno erogati a tutti gli Stati membri a decorrere dal 2009, la revisione dei PSN dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2009.

(6)

Nelle conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno al piano, in particolare allo sviluppo di Internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a Internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l’importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri dovrebbero inserire nei rispettivi programmi, a seconda delle esigenze, le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

(7)

Poiché i fondi addizionali previsti dal piano europeo di ripresa economica saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri nel 2009 e nel 2010, è necessario che sin dal 2009 tutti gli Stati membri indichino nei rispettivi programmi di sviluppo rurale i tipi di operazioni connesse alle nuove sfide.

(8)

Occorre pertanto applicare a tutti gli Stati membri l’obbligo di presentare i programmi di sviluppo rurale modificati entro il 15 luglio 2009.

(9)

L’uso complementare, specifico e vincolante delle risorse finanziarie risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del medesimo regolamento e degli importi da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano non dovrebbe alterare l’equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(10)

In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di Internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni dovrebbero essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione esistente in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l’economia e la popolazione rurale non dovrebbe applicarsi alle operazioni connesse alle infrastrutture a banda larga.

(11)

Al fine di conseguire gli obiettivi politici specifici relativi al rafforzamento delle operazioni connesse alle nuove sfide e allo sviluppo di infrastrutture per Internet a banda larga, è necessario vincolare a determinati scopi specifici le risorse finanziarie da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano, abbinando tale obbligo all’obbligo vigente relativo agli importi risultanti dalla modulazione obbligatoria e agli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(12)

Considerata l’importanza dello sviluppo della banda larga a livello comunitario, l’aumento del contributo del FEASR previsto dal regolamento (CE) n. 74/2009 dovrebbe applicarsi anche a questo tipo di operazioni al fine di agevolarne l’attuazione.

(13)

Al fine di aiutare gli Stati membri che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e che hanno difficoltà a mobilitare le risorse finanziarie nazionali necessarie per avvalersi dei fondi stanziati dal FEASR, è necessario autorizzare per il 2009, in via eccezionale, tassi di cofinanziamento più elevati.

(14)

Poiché le misure previste nelle modifiche proposte non pregiudicano le aspettative legittime degli operatori economici e dovrebbero riguardare il 2009, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005.

(16)

Al fine di assicurare che il piano sia tenuto in considerazione ai fini della disciplina di bilancio, occorre adeguare le disposizioni relative al massimale di bilancio per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (6) tenendo altresì conto degli importi fissati nella rubrica 2 per lo sviluppo rurale nell’ambito del piano di ripresa conformemente alla decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (7), e degli importi destinati a progetti nel settore dell’energia che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica (8). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 bis

Riesame

1.   In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all’articolo 12, paragrafo 1.

2.   Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 è inviato alla Commissione entro il 15 luglio 2009.»;

2)

l’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1.   Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

a)

cambiamenti climatici;

b)

energie rinnovabili;

c)

gestione delle risorse idriche;

d)

biodiversità;

e)

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;

f)

innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d);

g)

infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali.

I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti quali quelli potenziali specificati nell’allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell’allegato II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui al primo comma, lettera g), è riportato nell’allegato III.

I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 15 luglio 2009.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell’allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3.   Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

a)

l’elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all’articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, per ciascuna misura il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e per ciascuna misura il contributo comunitario per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).»;

3)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5 bis, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (9), nonché l’importo previsto all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4)

all’articolo 56 è aggiunta la frase seguente:

«La limitazione in ordine alle dimensioni dell’infrastruttura non si applica alle operazioni previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).»;

5)

l’articolo 69 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   La parte dell’importo di cui al paragrafo 1 risultante dall’aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (10) modificata dalla decisione 2009/434/CE (11), è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

b)

i paragrafi 5 bis e 5 ter sono sostituiti dai seguenti:

«5 bis.   Durante il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell’articolo 136 di tale regolamento, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma del presente articolo va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

La quota dell’importo di cui al paragrafo 2 bis assegnata agli Stati membri è spesa da questi ultimi durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all’importo di cui al paragrafo 5 bis, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del contributo comunitario speso per le operazioni menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), rispetto agli stanziamenti disponibili ai sensi del paragrafo 5 bis, quarto comma, del presente articolo. Tuttavia, se l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall’importo da rimborsare.»;

6)

l’articolo 70 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, fino a concorrenza dell’importo risultante dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.»;

7)

il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

8)

è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all’accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2, e:

a)

ridotti dell’importo aggiunto per il sostegno allo sviluppo rurale mediante la decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (12), che non è contemplato nel margine all’interno della rubrica 2 del quadro finanziario dell’accordo interistituzionale che non rientra nel sottomassimale per le spese FEAGA;

b)

ridotti di ogni eventuale diminuzione del massimale della rubrica 2 in relazione al finanziamento di progetti nel settore dell’energia, che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica (13).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 6.5.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(5)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(6)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.

(9)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;

(10)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

(11)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.»;

(12)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.

(13)  GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.».


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g)

Priorità: infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

Tipi di operazioni

Articoli e misure

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell’accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)

Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti

Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie ecc.).

Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale»


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