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Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme di sanità pubblica e regole sulla salute degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale* e ai prodotti derivati* nell’Unione europea (Unione).
  • Tali norme sono previste per eliminare e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali e garantire il mantenimento della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa si applica:
    • ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che, per legge, non possono essere destinati al consumo umano;
    • ai prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano, ma sono invece usati per altri scopi;
    • materie prime di origine animale utilizzate per la produzione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
  • I produttori di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati devono garantire l’adempimento della normativa dall’inizio alla fine della catena di fabbricazione.
    • Devono tenere un registro dei prodotti che spediscono, trasportano o ricevono, insieme alla documentazione richiesta.
    • Devono informare le autorità nazionali dei prodotti e dei locali che utilizzano lungo la catena di fabbricazione. I locali devono rispettare determinate norme igieniche e richiedere l’approvazione formale per il loro utilizzo.
  • Gli Stati membri dell’Unione effettuano controlli ufficiali per garantire che i produttori raccolgano, identifichino e trasportino i sottoprodotti di origine animale senza ritardi e li trattino, li utilizzino o li smaltiscano nel rispetto delle norme.
  • I prodotti derivati, quali cosmetici, dispositivi medici e medicinali veterinari, che rispettano altri atti della normativa dell’UE [regolamento (CE) n. 1223/2009, regolamento (UE) 2017/745 e regolamento (UE) 2019/6, rispettivamente] possono essere messi in vendita una volta raggiunta la fine della catena di fabbricazione.
  • I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie a seconda del livello di rischio sanitario che presentano per il pubblico o gli animali. Tali categorie determinano il modo in cui i sottoprodotti dovrebbero essere smaltiti o recuperati.
  • Esistono restrizioni all’uso di sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. Ad esempio, non possono essere usati come mangimi per animali o pesci d’allevamento della stessa specie.
  • Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati devono soddisfare le norme dell’Unione.
  • È in vigore il divieto all’esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati per l’incenerimento o il conferimento in discarica, per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
  • Le definizioni usate nel regolamento sono state allineate a quelle del regolamento (UE) 2017/625 (il «regolamento sui controlli ufficiali»), che definisce le regole sui controlli eseguiti lungo la catena agro-alimentare. Il regolamento (UE) 2017/625 garantisce inoltre che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, non disciplinati in precedenza dalla legislazione dell’UE sui controlli ufficiali, rientrino ora nell’ambito di applicazione.
  • Una modifica introdotta dal regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce le norme dell’Unione sui fertilizzanti, consente ai prodotti derivati che non presentano più rischi significativi per la salute degli animali di circolare liberamente nel mercato dell’Unione come prodotti fertilizzanti.
  • Un’ulteriore modifica, un atto delegato adottato dalla Commissione europea, integra il regolamento (CE) n. 1069/2009: regolamento delegato (UE) 2023/1605. L’atto determina i punti terminali della catena di fabbricazione per i concimi organici e gli ammendanti fabbricati nell’UE al di fuori dei quali non sono più soggetti ai requisiti del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che siano utilizzati come materiali componenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Atto di esecuzione

Un atto di esecuzione, il regolamento (UE) n. 142/2011, stabilisce le misure di attuazione relative al regolamento (CE) n. 1069/2009. Modificato a più riprese, stabilisce norme dettagliate sull’eliminazione e l’uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è in vigore dal 4 marzo 2011.

Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2019/1009 si applicano dal 15 luglio 2019.

Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2023/1605 si applicano dal 28 agosto 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Sottoprodotti di origine animale. Corpi interi o parti di animali non destinati al consumo umano.
Prodotti derivati. Prodotti ottenuti attraverso la lavorazione di sottoprodotti di origine animale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1069/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’Unione, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 19.09.2023

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