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Importazioni di volatili

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Importazioni di volatili

Il commercio dei volatili provenienti da paesi terzi è retto da alcune disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria, atte a favorire lo sviluppo armonioso delle importazioni di determinati volatili nella Comunità e a prevenire i rischi di malattie.

ATTO

Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento regola le importazioni di determinati volatili e fissa le relative condizioni di quarantena.

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a determinati volatili, ad esclusione del pollame * che è disciplinato dalla direttiva 90/539/CEE.

Sono esclusi dal campo di applicazione di detto regolamento:

  • i volatili importati nel quadro di programmi di conservazione;
  • gli animali di compagnia;
  • i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali;
  • i volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti;
  • i colombi viaggiatori introdotti nel territorio della Comunità da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo;
  • i volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Condizioni di importazione

Le importazioni di volatili si limitano agli animali provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo, fatte salve le condizioni fissate all'allegato II del regolamento.

I volatili importati nella Comunità devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere allevati in cattività;
  • provenire dai paesi terzi di cui all'allegato I;
  • essere risultati negativi ai virus dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle, dopo essere stati sottoposti a un test eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione;
  • non essere stati vaccinati contro l'influenza aviaria;
  • essere accompagnati da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato III;
  • essere identificati mediante un anello chiuso o un microchip;
  • essere muniti di anello o microchip che riporti il numero di identificazione del certificato di polizia sanitaria;
  • essere trasportati in contenitori nuovi identificati singolarmente all’esterno mediante un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato sul certificato di polizia sanitaria.

Trasporto verso il luogo di quarantena

I volatili sono trasportati direttamente dal posto d’ispezione frontaliero a un impianto di quarantena riconosciuto, il cui elenco è riportato nell'allegato V.

I mezzi di trasporto impiegati per questo viaggio sono sigillati dall’autorità competente. Il tempo complessivo di viaggio non deve superare le nove ore.

Disposizioni in materia di quarantena

I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni. All'inizio e alla fine della quarantena, un veterinario ufficiale verifica le condizioni sanitarie di ogni partita di volatili. Se la situazione zoosanitaria lo impone, possono aver luogo ulteriori verifiche.

Durante la quarantena il veterinario ufficiale effettua i test per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritti nell'allegato VI. I test si effettuano su volatili sentinella * o su almeno sessanta volatili per ogni partita.

Solo il veterinario ufficiale della stazione di quarantena è autorizzato a togliere la quarantena.

Interventi in caso di malattia

Se durante la quarantena si sospetta o si è certi che uno o più volatili siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, le autorità competenti adottano i seguenti interventi:

  • In caso di sospetto:
    • controllo ufficiale dell'impianto;
    • prelievo di campioni per esami virologici, secondo quanto descritto nell'allegato VI, punto 2;
    • divieto di fare entrare o uscire qualsiasi volatile dall'impianto prima che i sospetti siano eliminati.
  • In caso di conferma:
    • abbattimento e distruzione di tutti i volatili;
    • pulizia e disinfezione dell'impianto;
    • divieto di reintrodurre volatili nell'impianto non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione;
    • prelievo di campioni sui volatili delle altre unità della stazione di quarantena per gli esami sierologici o virologici (allegato VI, punto 2);
    • divieto di fare uscire volatili dalla stazione di quarantena qualora i risultati degli esami rivelino che i volatili delle altre unità sono infetti.

Se si sospetta l’infezione da Chlamydophyla psittaci dei psittaciformi (pappagalli, cocorite e cacatua), tutti i volatili della partita sono trattati secondo un metodo approvato dall’autorità competente. La quarantena è prorogata per almeno due mesi a decorrere dall’ultimo caso registrato.

Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in una stazione di quarantena.

Termini chiave dell’atto

  • Pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti, allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per la produzione di altri prodotti, per il ripopolamento della selvaggina da penna o per programmi di allevamento per la riproduzione di queste categorie di volatili.
  • Volatili sentinella: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 318/2007

27.3.2007

-

GU L 84 del 24.3.2007

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1278/2007

19.11.2007

-

GU L 284 del 30.10.2007

Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 318/2007 sono state integrate al testo base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Allegato V – Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti

Regolamento (CE) n. 1278/2007 [Gazzetta ufficiale L 284 del 30.10.2007];

Regolamento (CE) n. 86/2008 [Gazzetta ufficiale L 27 del 31.1.2008];

Regolamento (CE) n. 311/2008 [Gazzetta ufficiale L 93 del 4.4.2008];

Regolamento (CE) n. 607/2008 [Gazzetta ufficiale L 166 del 27.6.2008];

Regolamento (CE) n. 754/2008 [Gazzetta ufficiale L 205 del 1.8.2008];

Regolamento (CE) n. 1219/2008 [Gazzetta ufficiale L 205 del 1.8.2008];

Regolamento (CE) n. 1294/2008 [Gazzetta ufficiale L 340 del 19.12.2008];

Regolamento (CE) n. 201/2009 [Gazzetta ufficiale L 71 del 17.3.2009].

Ultima modifica: 15.06.2010

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