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Norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Norme di origine preferenziali paneuromediterranee

 

SINTESI DI:

Decisione 2013/94/UE relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • Essa finalizza la conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali* paneuromediterranee.
  • La convenzione consente ai paesi della zona paneuromediterranea (elencati nei punti chiave che seguono) di beneficiare di norme comuni e di un trattamento doganale preferenziale.
  • Questo dovrebbe consentire una maggiore integrazione economica e rafforzare i legami commerciali nell’area.

PUNTI CHIAVE

Nel mese di aprile 2011 è stata sottoscritta per l’UE una convenzione regionale sull’origine delle merci scambiate nell’area paneuromediterranea. La convenzione riunisce in un unico strumento giuridico tutte le norme in materia di origine delle merci scambiate nel contesto di circa 60 accordi bilaterali di libero scambio (ALS) tra i paesi della zona paneuromediterranea compreso il processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE (PSA).

Parti contraenti

Oltre all’Unione europea, le parti contraenti di questa convenzione sono le seguenti:

  • gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
  • i firmatari della dichiarazione di Barcellona: Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;
  • Isole Fær Øer;
  • i partecipanti al processo PSA: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, nonché il Kosovo (1).
  • Georgia, Moldova e Ucraina.

Prodotti originari

Per definire le preferenze tariffarie da applicare si dovrà stabilire l’origine delle merci. I prodotti sono considerati originari della zona di cumulo paneuromediterranea se sono:

  • interamente ottenuti (ad esempio estratti, raccolti o, nel caso di animali vivi, nati e cresciuti) nel territorio di una parte contraente;
  • composti da materiali originari di paesi non firmatari della convenzione (materiali non originari), ma che sono stati sufficientemente lavorati o trasformati nel territorio di una parte contraente (allegato II dell’appendice I);
  • importati dallo Spazio economico europeo (SEE) ed esportati in un’altra parte contraente.

Cumulo paneuromediterraneo dell’origine

La convenzione si basa su un sistema di cumulo nell’ambito del quale le parti contraenti possono utilizzare i prodotti originari nei rispettivi paesi come se fossero stati prodotti all’interno del proprio paese. Ai sensi del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine, vige un sistema di cumulo diagonale tra l’UE e molti dei paesi in questione.

Prove dell’origine

  • Le autorità doganali del paese esportatore emettono dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED come evidenza dell’origine dichiarata. Questo permette agli importatori di altre parti contraenti di godere dei regimi tariffari preferenziali.
  • È anche possibile ricevere una dichiarazione di origine o un certificato EUR-MED di dichiarazione di origine da un esportatore autorizzato.

Accordi per la cooperazione amministrativa

Le autorità doganali delle parti agiranno in modo coordinato, ad esempio condividendo il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED o per verificare le prove dell’origine delle merci e così via.

Gestione e attuazione

Un comitato misto composto da rappresentanti di tutte le parti contraenti si occupa della la gestione e dell’attuazione della convenzione.

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

È stata applicata a partire dal 26 marzo 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Norme di origine: identificano efficacemente la nazionalità «economica» delle merci scambiate che deve essere individuata per stabilire in che modo tali merci devono essere trattate in termini di dazi doganali. L’origine preferenziale viene conferita ai beni provenienti da determinati Stati che soddisfano taluni criteri quali l’aver subito più lavorazioni o trasformazioni di quanto richiesto per ottenere l’origine non preferenziale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione del Consiglio 2013/94/PESC, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione del Consiglio 2013/93/UE, del 14 aprile 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 09.02.2018

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