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Aiuti finanziari e tecnici e cooperazione economica (1992-2006)

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Aiuti finanziari e tecnici e cooperazione economica (1992-2006)

Questo regolamento fissa i grandi orientamenti e le modalità di fornitura degli aiuti finanziari e tecnici e della cooperazione economica tra la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia al fine di promuovere lo sviluppo di tali paesi e lottare contro la povertà.

ATTO

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi.

SINTESI

Il regolamento riguarda l'estensione della cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (PVS-ALA). La cooperazione comporta aiuti finanziari e tecnici e cooperazione economica e concede la priorità alla promozione dei diritti umani e alla democratizzazione nonché alla buona gestione degli affari pubblici, alla protezione ambientale, alla liberalizzazione degli scambi e al potenziamento della dimensione culturale.

Il regolamento ritiene che le condizioni necessarie per lo sviluppo sono il rispetto e l'effettivo esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. I paesi impegnati in tal senso ricevono un aiuto comunitario maggiore. D'altra parte, la Comunità potrebbe modificare e anche sospendere la cooperazione con i paesi in cui si verificano violazioni fondamentali e persistenti dei diritti umani e dei principi democratici. In tal caso, la cooperazione si limiterebbe alle attività di cui beneficiano direttamente i gruppi di popolazione in stato di necessità.

Gli aiuti finanziari e tecnici e la cooperazione economica sono aperti a tutti i PVS-ALA. Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partner, a seconda dei progetti, le amministrazioni decentrate, le organizzazioni regionali, le agenzie pubbliche, gli istituti e gli operatori privati, comprese le cooperative e le organizzazioni non governative, ecc.

Aiuti finanziari e tecnici

La cooperazione finanziaria e tecnica riguarda le regioni e le popolazioni più povere e comprende in particolare:

  • sviluppo rurale e aumento della sicurezza alimentare al fine di lottare contro la povertà;
  • miglioramento del clima economico, giuridico e sociale del settore privato;
  • protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, in particolare le foreste tropicali;
  • presa in considerazione della dimensione culturale e umana dello sviluppo (istruzione, sanità, servizi sociali, democrazia, promozione dei diritti umani, partecipazione femminile, protezione dell'infanzia e rispetto delle specificità culturali delle minoranze etniche);
  • presa in considerazione della dimensione strutturale dello sviluppo (sostegno alle istituzioni nazionali, regionali o locali, potenziamento della capacità amministrativa e buona gestione pubblica);
  • cooperazione regionale;
  • ricostruzione e la prevenzione delle calamità naturali.

Cooperazione economica

La cooperazione economica, concepita nel reciproco interesse della Comunità e dei paesi beneficiari degli aiuti, è destinata prioritariamente ai paesi il cui sviluppo economico è relativamente avanzato e comprende:

  • sfruttamento del potenziale scientifico e tecnologico dei paesi beneficiari attraverso le attività di formazione e di trasferimento di know-how;
  • sostegno istituzionale sia nazionale che regionale al fine di rendere il clima economico, legislativo, regolamentare e sociale più favorevole allo sviluppo e agli investimenti;
  • sostegno alle imprese o ai partner economici mediante attività di formazione e di promozione tecnologica e commerciale.

Modalità di attuazione

I fondi per il sostegno finanziario e tecnico e la cooperazione economica sono aiuti non rimborsabili provenienti dal bilancio generale della Comunità. Può essere effettuata una programmazione quinquennale indicativa per obiettivi, paesi o regioni. Il regolamento prende in considerazione la possibilità di cofinanziamento con gli Stati membri o con altri finanziatori.

Nel periodo iniziale di cinque anni (1991-1995), l'importo dei finanziamenti comunitari era di 2 750 milioni di euro. Nel periodo successivo l'importo è determinato secondo le procedure in vigore e rientra nel quadro finanziario comunitario. Nel 2001 gli stanziamenti d'impegno per i PVS-ALA sono stati di 588 milioni di euro.

Gli aiuti finanziari e tecnici coprono tutti i costi necessari per realizzare i progetti e i programmi finanziati dalla Comunità. Le spese di manutenzione e di funzionamento vengono sostenute soltanto nella fase di avvio, tranne che per i programmi di formazione e di ricerca. Vengono sostenuti dai fondi comunitari anche i costi di studio e di consulenza nonché le spese di controllo e di valutazione.

Le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri possono partecipare, a parità di condizioni, alle gare, alle licitazioni, agli appalti e ai contratti finanziati dalla Comunità. La partecipazione è estesa allo Stato beneficiario ed eventualmente ad altri paesi in via di sviluppo.

La Commissione assicura la gestione degli aiuti finanziari e tecnici e della cooperazione economica. È assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, il quale presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette un parere sul progetto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere. In caso contrario, spetta al Consiglio deliberare sulla proposta presentata dalla Commissione.

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale particolareggiata sui progetti e i programmi finanziati sulla base del regolamento. Inoltre, alla fine di ogni quinquennio, deve presentare una relazione d'insieme che valuti gli aiuti della Comunità ai PVS-ALA.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 443/92

01.03.1992

-

GU L 52 del 27.02.1992

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 2112/2005

28.12.2005

-

GU L 344 del 27.12.2005

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [Gazzetta ufficiale L 378 del 27.12.2006].Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n° 443/92 e rappresenta la base per gli aiuti del periodo 2007-2013).

Ultima modifica: 13.02.2007

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