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Targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore

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Targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1003/2010 — Requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
  • L’obiettivo è modificare gli attuali requisiti per adeguarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
  • Il regolamento (UE) n. 2015/166 modifica l’allegato II del regolamento per quanto concerne requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori e le procedure per le relative prove.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento fissa le regole relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne l’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori. Fa parte dell’implementazione del regolamento (CE) 661/2009 per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori

L’alloggiamento di una targa d’immatricolazione posteriore deve presentare una superficie rettangolare piana, o approssimativamente piana, che deve misurare, a seconda dei casi:

  • 520 millimetri di larghezza e 120 millimetri di altezza; oppure
  • 340 millimetri di larghezza e 240 millimetri di altezza.

Il regolamento modificativo (UE) 2015/166 chiarisce i requisiti riguardanti il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore:

  • la targa deve essere posizionata ad angoli retti (+/- 5°) rispetto al piano longitudinale del veicolo;
  • L’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m.
  • la targa deve essere visibile in tutto lo spazio;
  • le disposizioni specifiche sulla visibilità della targa dipendono dall’altezza del bordo superiore della targa, a seconda che sia maggiore di o non superiore a 1,20 m dal suolo.

Il regolamento fissa inoltre delle procedure di prova per il controllo della conformità.

Norme per l’omologazione UE

Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE. La domanda deve indicare:

  • la marca del veicolo e il tipo di veicolo;
  • il campo di dimensioni dell’alloggiamento per le targhe d’immatricolazione posteriori;
  • l’altezza dal suolo dei bordi.

Qualora l’autorità competente ritenga che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore, essa deve concedere l’omologazione UE per tipo e rilascia un numero di omologazione in conformità della direttiva 2007/46/CE.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 29 novembre 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione dell’8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1003/2010 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.04.2019

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