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Reciproco riconoscimento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

Reciproco riconoscimento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

La decisione quadro ha lo scopo di estendere il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’attuazione delle pene non detentive.

ATTO

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

SINTESI

La decisione quadro ha lo scopo di estendere il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’attuazione delle pene non detentive.

COSA FA QUESTA DECISIONE QUADRO?

Questa decisione quadro stabilisce le regole che ciascun paese dell’Unione europea (UE) deve rispettare per riconoscere le sentenze e sorvegliare le misure di sospensione condizionale (che consentono la liberazione anticipata) e le sanzioni alternative (che impongono misure alternative alla detenzione) irrogate da altri paesi dell’UE. Essa ha lo scopo di:

  • aumentare le possibilità di reinserimento sociale del condannato, garantendo un controllo delle misure imposte nel paese dell’UE nel quale risiedono;
  • migliorare la protezione delle vittime;
  • agevolare l’applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive nel caso in cui il condannato non risieda nello Stato di condanna.

PUNTI CHIAVE

Misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

La decisione quadro elenca una serie di misure che ciascun paese dell’UE deve essere in grado di sorvegliare (come ad esempio la necessità di presentarsi all’autorità di esecuzione, porre rimedio ai danni causati, non recarsi i determinati luoghi, evitare il contatto con persone od oggetti, svolgere prestazioni socialmente utili ecc.).

Procedure, tempistiche e motivi di rifiuto

La sentenza (o la decisione di sospensione condizionale) accompagnata da un certificato viene trasmessa direttamente dall’autorità competente del paese di emissione a quella del paese di esecuzione.

Sessanta giorni dopo la ricezione della sentenza o delle misure di sospensione condizionale e del certificato, il paese di esecuzione deve decidere se riconoscere la sentenza o le misure di sospensione condizionale e se prendersi la responsabilità di monitorarne l’esecuzione; la decisione quadro elenca inoltre alcune ragioni per le quali un paese può rifiutarsi di riconoscere una sentenza.

La sorveglianza e l’applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione del paese di esecuzione.

L’autorità competente del paese di esecuzione:

  • può adattare le misure laddove, a causa della loro natura o durata, risultino incompatibili con la legislazione nazionale. Deve informare l’autorità emittente di ogni eventuale adattamento proposto e fare in modo che le misure siano il più possibile coerenti con quelle imposte dal paese emittente;
  • è responsabile di ogni ulteriore decisione legata alla sorveglianza e all’esecuzione della pena (modifica delle obbligazioni, estensione del periodo di sospensione condizionale e revoca della sospensione).

In una relazione pubblicata nel 2014, la Commissione ha richiesto ai paesi dell’UE che non avessero già adottato le misure necessarie per attuare questa decisione quadro di provvedere al più presto.

QUANDO SI APPLICA QUESTA DECISIONE QUADRO?

Questa decisione quadro doveva essere attuata entro il 6 dicembre 2011.

CONTESTO

Ogni anno, decine di migliaia di cittadini dell’UE sono perseguiti per reati presunti o vengono condannati in un paese dell’UE diverso da quello in cui risiedono. Il reciproco riconoscimento delle sentenze rappresenta la pietra angolare della cooperazioni giudiziaria in materia penale all’interno dell’UE.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2008/947/GAI

16.12.2008

6.12.2011

GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102-122

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2009/299/GAI

28.3.2009

28.3.2011

GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24-36

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare, COM(2014) 57 final del 5 febbraio 2014.

Ultimo aggiornamento: 03.03.2015

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