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Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale

Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale

 

SINTESI DI:

Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

Queste linee direttrici sono intese ad aiutare le imprese a stabilire caso per caso se i loro accordi di cooperazione sono compatibili con le regole di concorrenza, offrendo un quadro per la valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1 e paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — TFUE (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

Una cooperazione è di «natura orizzontale» se l’accordo o le pratiche concordate vengono conclusi tra concorrenti effettivi o potenziali. Le presenti linee direttrici si applicano anche agli accordi di cooperazione orizzontale tra non concorrenti, ad esempio tra due imprese operanti sullo stesso mercato di produzione ma in mercati geografici diversi senza essere concorrenti potenziali.

Sovente la cooperazione orizzontale può apportare notevoli benefici economici quando si tramuta in un mezzo per condividere i rischi, realizzare economie, aumentare gli investimenti, mettere in comune il know-how, migliorare la qualità e la varietà dei prodotti e lanciare più rapidamente le innovazioni. Tuttavia, la cooperazione orizzontale può dar luogo a problemi di concorrenza qualora produca effetti negativi sui prezzi, la produzione, l’innovazione, o la varietà e la qualità dei prodotti.

Le presenti linee direttrici intendono fornire un quadro analitico applicabile alle forme più comuni di accordi di cooperazione orizzontale, al fine di verificare se esse siano compatibili con l’articolo 101 del TFUE.

Esse si applicano solamente alle forme più comuni di cooperazione:

  • accordi di ricerca e sviluppo (R&S),
  • accordi di produzione,
  • accordi di acquisto,
  • accordi di commercializzazione,
  • accordi di normazione, e
  • scambi di informazioni.

Gli accordi conclusi tra imprese che si situano a livelli diversi della catena di produzione o distribuzione (accordi verticali) sono in linea di principio disciplinati dal regolamento (UE) n. 330/2010, il «regolamento di esenzione per categoria» sulle restrizioni verticali (si veda la sintesi) e dagli orientamenti sulle restrizioni verticali (si veda la sintesi). Tuttavia, qualora gli accordi verticali siano conclusi tra imprese concorrenti, essi devono essere valutati sulla base dei principi applicabili agli accordi orizzontali. Nei casi in cui gli accordi generino delle concentrazioni, si applica il regolamento (CE) n. 139/2004, il «regolamento sulle concentrazioni» (si veda la sintesi).

Le presenti linee direttrici intendono enunciare i criteri di valutazione relativi all’applicazione delle norme di concorrenza, di cui all’articolo 101 del TFUE:

  • Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, si valuta se un accordo, che possa pregiudicare gli scambi tra i paesi dell’Unione europea, abbia un oggetto anticoncorrenziale o effetti restrittivi sulla concorrenza, effettivi o potenziali.
  • Se un accordo può restringere la concorrenza, si stabilisce ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, se i benefici per la concorrenza superano gli effetti restrittivi sulla concorrenza.

Criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE

L’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE vieta gli accordi che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza. Ai fini delle presenti linee direttrici, l’espressione «restrizione della concorrenza» comprende l’impedimento e la distorsione della concorrenza. Se un accordo ha per oggetto di restringere la concorrenza, ossia per sua stessa natura ha il potenziale di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, non è necessario esaminare gli effetti potenziali o effettivi dell’accordo.

Se, tuttavia, un accordo di cooperazione orizzontale non è restrittivo della concorrenza per oggetto, si deve esaminare se abbia significativi effetti restrittivi sulla concorrenza, potenziali o reali.

Affinché un accordo abbia effetti restrittivi sulla concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, esso deve avere un significativo impatto negativo, reale o probabile, su almeno uno dei parametri della concorrenza nel mercato, quali prezzo, produzione, qualità e varietà dei prodotti o innovazione. Tale valutazione degli effetti restrittivi deve avvenire operando un confronto tra il contesto giuridico ed economico effettivo nel quale si verificherebbe la concorrenza in assenza dell’accordo.

La natura di un accordo è definita in relazione a elementi quali il settore e l’obiettivo della cooperazione, le relazioni concorrenziali tra le parti e il grado di integrazione delle loro attività. Questi elementi determinano i tipi di riserve sotto il profilo della concorrenza che possono eventualmente derivare.

Gli accordi di cooperazione orizzontale possono limitare la concorrenza in vari modi. Ad esempio, gli accordi di produzione possono comportare una limitazione diretta della concorrenza quando le parti riducono la produzione. La principale riserva sotto il profilo della concorrenza per quanto riguarda gli accordi di commercializzazione è la fissazione del prezzo.

Il potere di mercato è la capacità di mantenere i prezzi, in modo redditizio, a un livello superiore a quello competitivo per un determinato periodo o di mantenere, in modo redditizio, la produzione - in termini di quantitativi, di qualità e varietà dei prodotti o di innovazione - a un livello inferiore a quello competitivo per un determinato periodo. Il potere di mercato può talvolta derivare da una ridotta concorrenza tra le parti.

Il punto di partenza per l’analisi del potere di mercato è la posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione. Per esaminare la posizione delle parti, occorre definire il o i mercati rilevanti, utilizzando la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (si veda la sintesi), e calcolare la quota di mercato congiunta delle parti. Se tale quota è esigua, è poco probabile che la cooperazione orizzontale produca effetti restrittivi. Data la diversità degli accordi di cooperazione e degli effetti che essi possono produrre sui mercati a seconda delle condizioni che li caratterizzano, è impossibile definire una soglia di quota di mercato generale superata la quale si possa presumere l’esistenza di un potere di mercato sufficiente a causare effetti restrittivi.

A seconda della posizione di mercato delle parti e del grado di concentrazione del mercato stesso, occorrerà anche tenere conto di altri fattori, come:

  • la stabilità delle quote di mercato nel tempo,
  • le barriere all’ingresso,
  • la probabilità di altri ingressi nel mercato, e
  • il potere contrattuale degli acquirenti/fornitori.

Criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE

Quando sia stata dimostrata una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, è possibile invocare la deroga di cui all’articolo 101, paragrafo 3. Il regolamento (CE) n. 1/2003 (si veda la sintesi) impone l’onere della prova alle imprese che chiedono di beneficiare della disposizione. L’applicazione della deroga agli accordi di cooperazione è soggetta a quattro condizioni cumulative:

  • l’accordo restrittivo deve apportare benefici economici, come miglioramenti della produzione o della distribuzione dei prodotti o la promozione del progresso tecnico o economico, ossia deve contribuire a incrementi di efficienza;
  • le restrizioni devono essere indispensabili per raggiungere tali incrementi di efficienza;
  • i consumatori devono ricevere una congrua parte degli incrementi di efficienza realizzati mediante restrizioni indispensabili;
  • l’accordo non deve dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Laddove questi quattro criteri sono soddisfatti, è possibile ritenere che gli incrementi di efficienza generati da un accordo vadano a compensare le restrizioni sulla concorrenza da esso generate.

Scambio di informazioni

Le linee direttrici forniscono principi generali relativi alla valutazione dello scambio di informazioni sotto il profilo della concorrenza, ivi inclusa la valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 1 e 3, del TFUE, che sono applicabili a tutte le forme di accordi di cooperazione orizzontale che comprendano lo scambio di informazioni.

Lo scambio di informazioni può assumere varie forme: ad esempio, i dati possono essere direttamente condivisi tra i concorrenti oppure i dati possono essere condivisi in maniera indiretta attraverso un’agenzia comune o attraverso terzi o attraverso i fornitori o i dettaglianti delle imprese. Lo scambio delle informazioni può avere effetti positivi sulle imprese, ad esempio può aiutarle a realizzare riduzioni dei costi diminuendo le scorte, e può avere effetti positivi diretti anche sui consumatori, ad esempio riducendo i loro costi di ricerca e offrendo loro una migliore scelta. Tuttavia, in determinate situazioni, esso può anche dar luogo ad effetti restrittivi sulla concorrenza, in particolare quando può consentire alle imprese di essere a conoscenza di strategie di mercato dei propri concorrenti. La comunicazione di informazioni fra concorrenti può costituire un accordo, una pratica concordata o una decisione aventi come oggetto la fissazione dei prezzi o delle quantità. Questo tipo di scambi di informazioni verrà di norma valutato come un cartello e subirà eventualmente le medesime ammende.

Al di fuori dei cartelli, lo scambio di informazioni è considerato restrittivo della concorrenza per oggetto soltanto quando i concorrenti si scambiano dati individualizzati relativi ai prezzi o alle quantità previsti in futuro. Gli scambi di tutti gli altri tipi di informazioni, anche dei prezzi correnti, non verranno trattati come restrizioni per oggetto e saranno valutati relativamente ai loro effetti restrittivi sulla concorrenza.

Tipi di accordo di cooperazione

Le linee direttrici definiscono anche le caratteristiche di alcuni tipi di accordo di cooperazione e applicano il quadro di valutazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 1 e 3, del TFUE di cui sopra, a ciascuno dei seguenti tipi di accordo:

  • accordi di R&S,
  • accordi di produzione,
  • accordi di acquisto,
  • accordi di commercializzazione,
  • accordi di normazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE LINEE DIRETTRICI?

Si applicano dal 14 gennaio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1).

Rettifica della comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 33 del 2.2.2011, pag. 20).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Comunicazione della Commissione — orientamenti sulle restrizioni verticali (SEC (2010) 411 def., 10.5.2010).

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 330/2010 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

Ultimo aggiornamento: 03.12.2020

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