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Invenzioni biotecnologiche: protezione giuridica

Invenzioni biotecnologiche: protezione giuridica

SINTESI DI:

Direttiva 98/44/C — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Armonizza le normative nazionali sui brevetti relativi a invenzioni biotecnologiche.

Specifica quali invenzioni sono brevettabili per motivi etici e quali non lo sono.

PUNTI CHIAVE

  • Le invenzioni che hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico* o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto tale materiale biologico possono essere brevettate se sono nuove, implicano un’attività inventiva e possono essere applicate industrialmente.
  • Non sono brevettabili:
    • le varietà vegetali e le razze animali;
    • i processi essenzialmente biologici* di produzione di vegetali o di animali;
    • il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo.
  • Tuttavia, un elemento isolato dal corpo umano o prodotto mediante un procedimento tecnico, può essere un’invenzione brevettabile.
  • Non possono essere brevettate le invenzioni la cui commercializzazione potrebbe essere immorale o contraria all’ordine pubblico. In particolare non sono brevettabili:
    • i procedimenti di clonazione di esseri umani;
    • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
    • le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
    • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze.
  • La protezione conferita da un brevetto si estende anche a qualsiasi materiale biologico da esso derivato.
  • Un costitutore, qualora non possa usare una varietà vegetale senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, dietro pagamento di un canone adeguato.
  • Il Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie valuta tutti gli aspetti etici della biotecnologia.

Nel 2012, la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti avente l’incarico di esaminare lo sviluppo tecnico e le implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell’ingegneria genetica. Il gruppo assiste la Commissione, ottemperando ai suoi obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/44/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 30 luglio 1998. I paesi dell’Unione europea (UE) dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 30 luglio 2000. Ad oggi le norme sono state implementate nella legislazione di tutti i paesi dell’UE.

CONTESTO

Protezione delle invenzioni biotecnologiche

TERMINI CHIAVE

* Materiale biologico: qualsiasi materiale contenente informazioni genetiche e in grado di riprodursi o di essere riprodotto in un sistema biologico.

* Procedimento biologico: un procedimento per la produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.

ATTO

Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 13-21)

Ultimo aggiornamento: 21.03.2016

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