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Tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

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Tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Il presente regolamento fissa l’importo delle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) nonché le modalità di pagamento. Nel 2005 e nel 2009 la Commissione ha deciso di ridurre l’importo delle tasse da pagare all’UAMI.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Le tasse contemplate dal regolamento comprendono la tassa di deposito di una domanda di marchio comunitario, la tassa di opposizione a un marchio comunitario, le tasse di registrazione e di rinnovo, le tasse di domanda di decadenza o di domanda di nullità, nonché le tasse di ricorso e di cancellazione dell’iscrizione di una licenza o di altri diritti.

Pagamento delle tasse

Le tasse e le tariffe da corrispondere all’Ufficio devono essere versate:

  • mediante versamento o trasferimento su un conto corrente bancario dell’Ufficio;
  • mediante consegna o invio di assegni bancari all’ordine dell’Ufficio;
  • in contanti.

Monete di pagamento

Il pagamento delle tasse e di tutti i costi inerenti al deposito di un marchio comunitario va effettuato in euro.

Informazioni relative al pagamento

Tutti i pagamenti devono indicare il nome della persona che li effettua e contenere tutte le seguenti informazioni:

  • quando viene pagata la tassa di deposito della domanda, la causale del pagamento, ossia «tassa di deposito della domanda»;
  • quando viene pagata la tassa di registrazione, il numero di fascicolo della domanda alla base della stessa e la causale del pagamento, ossia «tassa di registrazione»;
  • quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio comunitario contro il quale è presentata l'opposizione e la causale del pagamento, ossia «tassa di opposizione»;
  • quando vengono pagate la tassa di domanda di decadenza o la tassa di domanda di nullità, il numero di registrazione, il nome del titolare del marchio comunitario contro il quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia «tassa di domanda di decadenza» o «tassa di domanda di nullità».

Data alla quale il pagamento è considerato effettuato

La data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati presso l'Ufficio è la seguente:

  • nel caso di un versamento o di un trasferimento: la data alla quale l'importo del versamento o del trasferimento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;
  • nel caso di una consegna o di un invio di assegni: la data alla quale l'assegno è ricevuto dall'Ufficio, purché risulti coperto;
  • nel caso di un pagamento in contanti: la data alla quale viene ricevuto l'importo del pagamento in contanti.

Pagamento incompleto

Il termine di pagamento è considerato di norma rispettato solo se la tassa è stata pagata per intero entro il medesimo. Se la tassa non viene integralmente corrisposta, la somma pagata viene restituita dopo la scadenza del termine.

Rimborso degli importi di entità trascurabile

Nei casi in cui per tasse e tariffe sia corrisposta una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso (il presidente dell’Ufficio definisce la nozione di entità trascurabile).

Rimborso di tassa in caso di rifiuto di protezione

In caso di rifiuto di protezione, l’importo della tassa da rimborsare figura nella tabella dell’articolo 2. Per un marchio individuale, l’importo della tassa da rimborsare è pari a 1 100 euro, più 200 euro per ciascuna classe di prodotti e servizi. Per un marchio collettivo, l’importo della tassa da rimborsare è pari a 2 200 euro, più 400 euro.

Se il rifiuto riguarda solo parte dei prodotti e servizi, l’ammontare della tassa da rimborsare sarà pari al 50% della differenza delle tasse per le classi di prodotti e servizi pagate e le tasse per le classi di prodotti e servizi che si sarebbero dovute pagare.

Riduzione dal 2005 e 2009 delle tasse da pagare all’UAMI

Con il regolamento (CE) n. 1687/2005 dell’ottobre 2005 la Commissione ha deciso di ridurre le tasse da corrispondere all’UAMI. Questa misura consentirà alle imprese che operano nel mercato unico dell’UE di sostenere meno spese per la protezione della loro proprietà intellettuale. Questa riduzione delle tasse è stata possibile grazie ad un aumento della produttività dell’UAMI. L'Ufficio ha così voluto che ne traesse vantaggio l’insieme delle imprese.

Il regolamento (CE) n. 355/2009 del marzo 2009 riduce le tasse riscosse dall’UAMI e semplifica la loro struttura azzerando l'importo della tassa di registrazione di un marchio comunitario. Solo il pagamento della tassa di deposito resta necessario. La tassa di registrazione è fissata a zero euro anche per quanto riguarda le registrazioni internazionali. Queste riduzioni delle tasse sono effettuate allo scopo di equilibrare il bilancio dell’UAMI favorendo al contempo l’accesso degli utenti al sistema comunitario dei marchi.

Le riduzioni introdotte nel 2009 faranno sì che:

  • le imprese debbano solo più pagare la tassa di deposito, pari a 1 050 euro, anziché 1 750 euro, ovvero l’importo precedentemente richiesto per il deposito e la registrazione di un marchio comunitario;
  • le domande effettuate via Internet siano ancora più vantaggiose, perché il loro costo sarà di 900 euro contro il totale di 1 600 euro attualmente richiesti.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2869/95

22.12.1995

-

GU L 303 del 15.12.1995

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 781/2004

1.10.2004

-

GU L 123 del 27.4.2004

Regolamento (CE) n. 1042/2005

25.7.2005

-

GU L 172 del 5.7.2005

Regolamento (CE) n. 1687/2005

22.10.2005

-

GU L 271 del 15.10.2005

Regolamento (CE) n. 355/2009

1.5.2009

-

GU L 109 del 30.4.2009

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 dicembre 2006, intitolata «Le prospettive finanziarie dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» [COM(2006) 865 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Questa comunicazione riguarda la gestione a lungo termine del finanziamento dell’UAMI. L’UAMI offre protezione giuridica per i marchi e i disegni/modelli di società di tutto il mondo in tutta l’UE. Questo organismo dell’UE è finanziato dalle imprese che ricorrono ai suoi servizi. L’UAMI genera consistenti riserve di liquidità, in particolare grazie al costante aumento del numero di domande di registrazione di marchi, di disegni e di modelli. Nonostante la recente riduzione delle tasse nel 2005, si prevede che le riserve di liquidità continuino a crescere nei prossimi anni. Tuttavia, questo surplus annuale di bilancio non può continuare a superare i mezzi finanziari di cui l’UAMI ha bisogno per assolvere ai suoi compiti. In tale ottica, la Commissione propone una revisione periodica delle tasse sui marchi comunitari affinché l’UAMI abbia un bilancio più equilibrato.

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario [Gazzetta ufficiale L 78/1 del 24.3.2009].

See also

  • Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell' UAMI.

Ultima modifica: 07.10.2009

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