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Meccanismo di cambio tra l’euro e altre valute nazionali partecipanti

Meccanismo di cambio tra l’euro e altre valute nazionali partecipanti

 

SINTESI DI:

Risoluzione del Consiglio europeo sull’istituzione di un meccanismo di cambio

Accordo tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (2006)

Accordo tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 2006 (2020)

Accordo tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 2006 (2022)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA RISOLUZIONE E DEGLI ACCORDI?

  • La risoluzione mirava a creare un sistema tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) dell’area dell’euro e quelli non appartenenti all’area dell’euro che garantisse la stabilità dei tassi di cambio tra le loro diverse valute all’inizio della terza fase dell’unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999.
  • L’accordo del 2006 (accordo tra banche centrali sull’AEC II) si basava sulla risoluzione; inoltre, abrogava e sostituiva un accordo simile raggiunto nel 1998. Istituiva un meccanismo di cambio (AEC II) stabile, a sostituzione del sistema monetario europeo originario, tra l’euro e le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro (Stati membri che non avevano adottato l’euro, ma partecipanti all’accordo). Attualmente, l’AEC II comprende le valute di Bulgaria e Danimarca poiché la Croazia è entrata nell’area euro il 1o gennaio 2023, avendo soddisfatto il criterio del tasso di cambio per il periodo di due anni fino al 18 maggio 2022.
  • Lo scopo della risoluzione e dell’accordo del 2006 consiste nell’evitare eccessive oscillazioni dei tassi di cambio che perturberebbero il mercato unico dell’Unione.
  • L’accordo di modifica del 2020 tiene conto del recesso del Regno Unito dall’Unione. A decorrere dal 1o febbraio 2020, la Bank of England (Banca d’Inghilterra) non è più parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II. L’allegato II dell’accordo «Limiti massimi per l’accesso alla linea di credito di brevissimo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II» è stato sostituito per rispecchiare tale uscita.
  • L’accordo di modifica del 2022 tiene conto dell’adozione dell’euro da parte della Croazia dal 1o gennaio 2023. A partire dalla stessa data, la banca nazionale croata (Hrvatska narodna establish) non è più parte dell’accordo tra banche centrali sull’AEC II. L’allegato II dell’accordo è stato sostituito per riflettere l’adozione dell’euro da parte della Croazia.

PUNTI CHIAVE

  • L’accordo del 2006:
    • conferma che la partecipazione all’AEC II è volontaria per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro con una clausola di esenzione dalla moneta unica, ma aggiunge che sono tenuti a partecipare;
    • prevede una parità centrale, concordata dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla banca centrale nazionale competente, tra l’euro e ciascuna valuta nazionale partecipante, che può variare del 15 % in entrambe le direzioni;
    • prevede l’intervento automatico e illimitato da parte della BCE e della banca centrale nazionale se viene superato il limite del 15 %;
    • stabilisce procedure dettagliate per:
      • la partecipazione di una banca centrale nazionale dell’area dell’euro a qualsiasi intervento;
      • linee di credito a brevissimo termine tra la BCE e una banca centrale nazionale non appartenente all’area dell’euro;
      • il rimborso dei saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine;
      • l’estensione di un’operazione di finanziamento;
      • una più stretta cooperazione sui tassi di cambio tra la BCE e una banca centrale nazionale non appartenente all’area dell’euro;
      • il monitoraggio dell’intero sistema AEC II;
      • eventuali modifiche delle parità centrali e dei limiti di oscillazione del 15 %.
  • L’accordo del 2006 deve essere modificato nel momento in cui una nuova banca centrale nazionale entra o esce dal sistema.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA RISOLUZIONE E GLI ACCORDI?

  • La risoluzione si applica a partire dal 16 giugno 1997.
  • L’accordo del 2006 si applica dal 1o aprile 2006.
  • L’accordo del 2020 modifica l’accordo tra banche centrali sull’AEC II con effetto dal 1o febbraio 2020.
  • L’accordo del 2022 modifica l’accordo tra banche centrali sull’AEC II con effetto dal 1o gennaio 2023.

CONTESTO

  • La convergenza delle prestazioni economiche di base è essenziale per mantenere un tasso di cambio stabile. È necessario un contesto economico stabile per il buon funzionamento del mercato unico e per promuovere investimenti, crescita e occupazione.
  • Il meccanismo dei tassi di cambio fornisce agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro un riferimento per una sana politica economica, consentendo loro di prepararsi all’adozione dell’euro.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Risoluzione del Consiglio europeo sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’unione economica e monetaria Amsterdam, il 16 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5).

Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21).

La modifica del 2020 all’accordo del 2006 è stata integrata nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Accordo del 12 dicembre 2022 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (GU C 12 del 13.1.2023, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 21.03.2023

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